Anticipo delle spese legali e giudiziarie da parte di un coniuge verso l’altro – provisio ad litem

Caso 8 del 29/02/2000

Quando un coniuge non è in grado di far fronte alle spese di causa (costi legali, di procedura e spese vive causate dal processo), l’altro coniuge può essere obbligato a partecipare ai suoi costi, anticipandogli un determinato importo?

In una sentenza del 15 aprile 1997* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito e la propria sostanza – ai costi legali, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo di separazione o di divorzio (trasferte, traduzioni, ecc.) ha il diritto di chiedere un adeguato sussidio (la cosiddetta provisio ad litem) all’altro coniuge, sempre che quest’ultimo sia in grado di fornirlo.
Il coniuge che ha stanziato una tale provvigione ad litem può chiedere al Giudice del divorzio che con la liquidazione del regime matrimoniale la somma gli sia rimborsata, rispettivamente sia compensata con crediti dell’altro coniuge.
Il giudice deciderà secondo equità, tenendo conto del reciproco grado di soccombenza nella causa e dell’ammontare dell’eventuale indennità per ripetibili (spese legali).


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


In generale nell'ambito di una procedura giudiziaria se una parte non ha sufficienti risorse per far fronte alle spese che la procedura comporta (spese di giustizia e legali) ha la possibilità di chiedere allo Stato la cosiddetta "assistenza giudiziaria", ossia chiede che lo Stato gli permetta l'accesso alla giustizia pagandogli le relative spese: naturalmente ciò sottostà a determinate condizioni, tra cui ad es. quella di essere indigente, vale a dire con esigue risorse finanziarie.
Nell'ambito di una procedura di divorzio, di separazione legale o di protezione dell'unione coniugale, il coniuge indigente ha lo stesso diritto, ma ha anche il primordiale dovere di prima chiedere all'altro coniuge di partecipare a tali costi, il quale glieli dovrà anticipare, siccome vige il principio secondo cui i costi di una tale procedura sono principalmente a carico dell'unione coniugale, mentre l'assistenza gratuita dello Stato è puramente secondaria. Ciò sta a significare che se ad es. una moglie, senza risorse finanziarie, intende divorziare dal marito, che si trova per contro in una buona condizione economica, può iniziare la procedura giudiziaria, ma nello stesso tempo deve anche chiedere - per il tramite del Giudice - che il marito sia tenuto a versarle un importo per le spese di processo; in questo caso non potrà beneficiare dell'aiuto dell'assistenza giudiziaria da parte dello Stato. Se tuttavia anche il marito risulta essere indigente (e purtroppo al giorno d'oggi i casi sono numerosi) o non in grado di pagare la provisio ad litem, allora alla moglie dovrà essere concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita (eventualmente a tutt'e due i coniugi).
Nel caso in cui vi fosse spazio per la provisio ad litem, il coniuge beneficiario rimane debitore della stessa verso l'altro coniuge e dovrà restituire l'importo alla fine della causa, tuttavia tenendo conto dell'equità e naturalmente anche del grado di soccombenza, ossia della percentuale di vittoria o sconfitta nell'ambito della procedura.
Ancora due osservazioni: la provisio ad litem e l'assistenza giudiziaria coprono i costi solo dal momento in cui sono chieste al giudice, senza dunque alcun effetto retroattivo. Attenzione poi al fatto che - salvo casi eccezionali - coprono solo le spese a partire dall'inizio della causa in Pretura: tutto ciò che è consulenza o altre attività legali precedenti l'inizio della causa rimangono a carico del coniuge; con il nuovo diritto del divorzio tale aspetto ha sollevato parecchie discussioni, siccome nel caso di coniugi con poche risorse finanziarie l'avvocato è quasi costretto a provocare una procedura in Pretura per permettere al proprio cliente di poter beneficiare della copertura dei costi. Su tale questione è naturalmente auspicabile una modifica legislativa, visto soprattutto che l'attuale legislazione sul divorzio non tende più al litigio e alla contrapposizione dei coniugi, bensì alla ricerca di un accordo, ciò che nel limite del possibile dovrebbe portare i coniugi ad evitare un immediato inizio della procedura giudiziaria.

* Sentenza pubblicata in REP 1997, N. 22.


Data modifica: 29/02/2000

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