Caso 516 del 16/04/2022
Quando un Tribunale si trova confrontato con la necessità di fissare i contributi alimentari, deve utilizzare d’ufficio il metodo a due fasi con la suddivisone dell’eccedenza?
In una sentenza del 13 dicembre 2021 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se l’applicazione del metodo del minimo vitale con distribuzione dell’eccedenza non poteva essere ragionevolmente prevista occorre dare alle parti il diritto di esprimersi sul nuovo metodo di calcolo che il Tribunale intende utilizzare, pena la violazione del diritto di essere sentiti.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 1997 e hanno avuto tre figli, ormai maggiorenni. La loro vita separata è stata parzialmente regolata da un accordo sulle misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale del 22 ottobre 2014, ratificato all'udienza dello stesso giorno. Con domanda unilaterale del 14 luglio 2016, il marito ha avviato la procedura di divorzio. Con sentenza del 3 aprile 2020, il tribunale di prima istanza ha pronunciato, tra l'altro, il divorzio dei coniugi, decidendo anche i contributi alimentari. La causa è giunta al Tribunale federale.
Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito in quanto il tribunale cantonale ha deciso di applicare d'ufficio un metodo di calcolo del contributo di mantenimento diverso da quello preteso dalle parti in sede di appello e seguito da tutte le autorità investite della questione dopo la separazione della coppia. Nel caso in questione, mentre il giudice di prima istanza aveva applicato il metodo di calcolo degli alimenti basato sul dispendio relativo al tenore di vita della famiglia (metodo a ad una fase e o monista), senza che fosse contestato dalle parti, l'autorità cantonale d’appello ha deciso di modificarlo e di applicare il metodo di calcolo a due fasi, tenuto conto del minimo vitale con distribuzione dell'eccedenza (metodo a due fasi) e ciò in base al la nuova giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147 III 265 e DTF 147 III 293) ritenendola direttamente applicabile al alla fattispecie.
La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cst. il diritto delle parti di essere informate e di esprimersi sugli elementi rilevanti della controversia prima che venga presa una decisione che incide sulla loro situazione giuridica, di ottenere l’assunzione delle prove pertinenti e validamente offerte, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali e di determinarne il risultato quando questo può influenzare la decisione da prendere (DTF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 II 485 consid. 3.2; DTF 127 I 54 consid. 2b).
Orbene, nella fattispecie non risulta che il metodo di calcolo utilizzato dal tribunale d’appello cantonale sia mai stato menzionato nel corso del procedimento o che una delle parti vi abbia fatto affidamento. L'applicazione del metodo del minimo vitale con distribuzione dell'eccedenza non poteva dunque essere ragionevolmente prevista dal ricorrente, tanto più che l’inoltro della procedura di divorzio, il 20 maggio 2020, è stato anteriore alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale. Di conseguenza, non permettendo al ricorrente di esprimersi sul nuovo metodo di calcolo su cui intendeva basarsi, l'autorità cantonale ha violato il suo diritto di essere sentito.
Ne consegue che la censura del ricorrente di una violazione del suo diritto di essere sentito è stata accolta e la decisione cantonale annullata, nonché la causa rinviata alla medesima per una nuova decisione, dando alle parti la possibilità di esprimersi sul metodo di calcolo applicabile al contributo di mantenimento post-divorzio a favore della moglie.
Data modifica: 16/04/2022