Applicazione del principio inquisitorio alle procedure cautelari

Caso 483 del 16/11/2020

Alle procedure cautelari pendenti durante una procedura di divorzio si applica il principio dispositivo o il principio inquisitorio?

In una sentenza del 4 settembre 2019 il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:

In base all’art. 272 CPC, in collegamento con l’art. 276 cpv. 1 CPC, in materia di procedure provvisionali (cautelari) pendente la procedura di divorzio si applica il principio inquisitorio (semplice, attenuato o sociale) e non quello dispositivo.

Sentenza TF 5A_335/2019


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 1984, hanno avuto quattro figli; si sono separati nel 2009. Dopo una pregressa procedura di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale la moglie ha introdotto il divorzio. Pendente la procedura di divorzio il giudice ha modificato il precedente assetto. Il 29 giugno 2018 è stata resa la decisione di divorzio, impugnata dalle parti al Tribunale d’appello ed in seguito anche al Tribunale federale, tuttavia dal solo marito con una sua richiesta cautelare di revoca dell’effetto sospensivo, trattata dal Tribunale come istanza di modifica della precedente decisione cautelare.

Nell’ambito della pregressa procedura di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale il giudice aveva considerato per la moglie un reddito potenziale di CHF 3'035.00 mensili dopo un anno di adattamento, mentre il giudice della procedura cautelare pendente il divorzio ha considerato che il termine di adattamento non si è realizzato come previsto, non considerando più giustificato il reddito potenziale di CHF 3'035.00 mensili, ciò che lo ha portato a prevedere la continuità del contributo alimentare del marito.

Il ricorrente ha contestato questa tesi e tra le varie censure ha sollevato la violazione del principio dispositivo, dato che il giudice avrebbe effettuato delle ricerche sulle possibilità di impiego della moglie, mentre invece sarebbe stata quest’ultima a dover dimostrare la sua eventuale incapacità a ritrovare un posto di lavoro.

Secondo la sentenza TF 5A_625/2017 del 5 dicembre 2017, consid. 3.2.2 (che si riferisce alla sentenza TF 5D_8/2016 del 3 giugno 2016, consid. 4.4 e sentenza TF 5A_2/2013 del 6 marzo 2013, consid 4.2 e i relativi autori citati) la questione dell’applicazione per analogia dell’art. 272 CPC alle procedure cautelari nell’ambito di una procedura di divorzio, in base alla quale per le misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale si applica il principio inquisitorio limitato (detto anche semplice, attenuato o sociale), è controversa in dottrina e non è mai stata decisa dal Tribunale federale. In svariate decisioni quest’ultimo è tuttavia partito dal presupposto che nell’ambito di misure cautelari rese pendenti la procedura di divorzio si applica il principio inquisitorio (e non il principio dispositivo) in base all’art. 272 CPC, in collegamento con l’art. 276 cpv. 1 CPC (sentenza TF 5A_857/2016 dell’8 novembre 2017, consid. 4.3.3, non pubblicato nella sentenza DTF 143 III 617; sentenza TF 5A_584/2016 del 14 febbraio 2017, consid. 5.3; sentenza TF 5A_524/2016 del 12 dicembre 2016, consid. 6; sentenza TF 5A_476/2015 del 19 novembre 2015, consid. 3.3.2; sentenza TF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza TF 5A_593/2014 del 23 dicembre 2014, consid. 4.1; sentenza TF 5A_317/2011 del 22 novembre 2011, consid. 8, non pubblicato in DTF 137 III 614; v. anche sentenza TF 5A_592/2018 del 13 febbraio 2019, consid. 2.3).

La censura è stata dunque ritenuta infondata.


Data modifica: 16/11/2020

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland