Ascolto del bambino – età determinante

Caso 71 del 01/12/2002

Il nuovo diritto del divorzio prevede l'obbligo da parte del Giudice o di un terzo da lui incaricato di procedere all'ascolto dei figli. A partire da quale età sussiste tale obbligo?

In una sentenza del 6 agosto 2002 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Sebbene vi siano opinioni divergenti sull'età a partire dalla quale un bambino debba essere sentito, non vi è motivo per ritenere arbitrario l'ascolto di un bambino di nove anni e mezzo normalmente sviluppato.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


L'art. 144 cpv. 2 CC (abrogato e dal 2011 art. 298 CPC-CH) recita: "I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano".
La massima della sentenza sopra citata non deve trarre in inganno, nel senso che il Tribunale federale non ha stabilito un'età minima a partire dalla quale i figli devono essere ascoltati dal Giudice o da una persona da lui incaricata. L'età di nove anni e mezzo non è infatti l'età minima, bensì un'età superiore.
Se la giurisprudenza federale rifiuta sino ad oggi di indicare tale età minima, la dottrina si esprime per contro in merito, ma in modo non unanime. Vi sono autori che ritengono che l'ascolto del bambino debba avvenire a partire dai 4 o 5 anni di vita; altri a partire dal 6 o 7 e altri ancora a partire dagli 11 anni.
Personalmente condivido la giurisprudenza del Tribunale federale laddove non indica un'età minima, considerato che l'età per l'ascolto di un bambino dipende dalle circostanze del caso concreto. Può accadere che il Giudice, tramite una persona da lui designata (ad es. un educatore), debba ascoltare il bambino anche in tenerissima età (ad es. nei casi di maltrattamenti o abusi sessuali). Ricordiamo che un bambino si esprime non solo verbalmente, ma comunica anche e soprattutto con le espressioni del corpo. Rifiutare un suo ascolto solo per l'età può risultare riduttivo.
Sta di fatto che per quei divorzi dove i coniugi hanno raggiunto un accordo completo e non sembrano esserci difficoltà apparenti riguardo ai figli, in pratica si è costretti a fissare un'età minima per il loro ascolto. La prassi delle Preture ticinesi sembra porre un'età minima attorno ai 7 anni.
Il Tribunale federale in una sentenza del 1. giugno 2005, oggetto del caso-132, ha chiarito che i figli vanno di regola ascoltati a partire dal compimento del sesto anno di età. Solo in caso di gravi motivi il Giudice può soprassedere alla loro audizione. Sentenza pubblicata (nella sola massima) in FAMPRA 4/2002, pag. 850; sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5P.204/2002.


Data modifica: 01/12/2002

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