Caso 434 del 01/10/2018
Esiste una sanzione civile nel caso in cui un genitore decida unilateralmente di cambiare domicilio ai figli minorenni senza il consenso dell’altro genitore, pure esso titolare dell’autorità parentale?
In una sentenza del 6 novembre 2017 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
L’art. 301a cpv. 2 let. b CC non prevede alcuna sanzione civile in caso di violazione del diritto di determinare il luogo di residenza dei figli.
L’art. 307 CC è una misura di protezione dei figli per la quale è possibile esaminare solo il pericolo per il loro bene. La libertà di movimento (e quindi di trasferimento) dei genitori fondata sull’art. 301a cpv. 1 CC rimane di principio intangibile. Tuttavia può sussistere indirettamente una conseguenza sulla libertà di traslocare nella misura in cui il bene dei figli è messo in pericolo imminente e che il ritorno nel luogo originario della residenza potrebbe eliminare tale pericolo.
Relativamente alla regolamentazione dei diritti di visita occorre riferirsi alle circostanze concrete, pertanto è arbitrario far riferimento alla prassi, dal momento in cui le particolarità del caso sono evidenti.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 2010 e hanno avuto due figli, rispettivamente nel 2011 e nel 2012. All’inizio del mese di luglio 2016 la madre e i due figli si sono trasferiti, senza il consenso del marito, dal Canton Argovia a Bellinzona. Pochi giorni dopo il trasferimento, la moglie ha introdotto una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale chiedendo la regolamentazione della vita separata, tra cui l’affidamento dei figli, richiesta avversata dal marito. La prima decisione è stata presa il 28 settembre 2016, da cui si evince tra l’altro l’affidamento dei figli alla madre, con l’obbligo di risiedere con i medesimi, dal luogo originario fino al 1° febbraio 2017, in un raggio raggiungibile con i mezzi pubblici di un’ora e 30 min., nonché una determinata regolamentazione dei diritti di vista paterni. In sede di procedura di appello, promossa da entrambi i coniugi, il padre ha rinunciato alla richiesta di affidamento dei figli; la regolamentazione limitativa del raggio del trasferimento è stata revocata. Il padre ha ricorso al Tribunale federale chiedendo tra l’altro che fosse nuovamente inserita la limitazione geografica tolta e ciò a partire da febbraio o ev. da aprile 2017.
Ai sensi dell’art. 301a CC l'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora dei figli; se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora dei figli, nel caso in cui il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero o la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali, soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori.
Nel caso concreto è pacifico che la madre abbia violato tale normativa, visto il trasferimento dei figli in Ticino e la conseguente ripercussione rilevante sulle relazioni personali del padre con i medesimi.
Come indicato dal Tribunale cantonale, l’art. 301a cpv. 2 let. b CC non prevede alcuna sanzione civile: qualsiasi sia il momento in cui viene modificata la residenza dei figli, l’art. 301a cpv. 2 let. b CC non dà alcun diritto all’altro genitore codetentore dell’autorità parentale per impedire tale trasferimento o annullarlo con effetto retroattivo. Una sanzione indiretta potrebbe consistere nella modifica del diritto di custodia, da valutare in presenza di un trasferimento di residenza per motivi abusivi (art. 301a cpv. 5 CC; DTF 142 III 481, consid. 2.7; DTF 142 III 502, consid. 2.5), ma presuppone che, tenuto conto di tutte le circostanze, i figli stiano meglio con l’altro genitore e che quest’ultimo abbia la possibilità effettiva e l’intenzione di prendersene carico (DTF 142 III 481, consid. 2.7).
Orbene, nel caso concreto ciò non è argomento di discussione, dato che il padre ha rinunciato alla richiesta di affidamento in sede di appello ed in ogni caso non avrebbe avuto la possibilità di organizzarsi adeguatamente.
Va per contro esaminata la portata dell’art. 307 cpv. 3 CC relativamente all’ordine fatto alla madre di limitare ad un certo raggio il trasferimento dei figli.
Le indicazioni o istruzioni ai sensi dell’art. 307 CC non sono strumenti che accompagnano la decisione di trasferimento ai sensi dell’art. 301a CC e che possono dunque servire per sanzionare il genitore se disattende una decisione o ha avuto un comportamento abusivo. Al contrario, l’art. 307 CC è una misura di protezione dei figli per la quale è possibile esaminare solo se il loro bene è messo in pericolo. La libertà di movimento (e quindi di trasferimento) dei genitori fondata sull’art. 301a cpv. 1 CC rimane di principio intangibile. Tuttavia può sussistere indirettamente una conseguenza sulla libertà di traslocare nel caso in cui il bene dei figli è messo in pericolo imminente e che il ritorno nel luogo originario della residenza potrebbe eliminare tale pericolo. Ma una tale costellazione è assolutamente eccezionale e di conseguenza l’applicazione dell’art. 307 cpv. 3 CC ad un caso simile è molto rara. In ogni caso è la questione che è stata esaminata nel caso concreto e per la quale il Tribunale federale ha concluso che per i minori il trasferimento a Bellinzona non causava loro nessun pericolo immediato o una minaccia di danno; i figli quando sono partiti per il Ticino avevano già conoscenza anche della lingua italiana e a Bellinzona non vi era alcuna minaccia di una qualche carenza; alla preoccupazione del padre per l’allontananza fisica e linguistica con i figli può d’altra parte essere data risposta con una modifica del diritto di visita e delle vacanze. La censura paterna è stata dunque respinta.
Infine, relativamente alla nuova regolamentazione dei diritti di visita (compreso, specificatamente, nel caso di trasloco) occorre considerare le circostanze concrete, pertanto è arbitrario far riferimento alla prassi, dal momento in cui le particolarità del caso sono evidenti (v. anche DTF 142 III 481, consid. 2.7 e DTF 142 III 502, consid. 2.4 e 2.5).
Nel caso concreto su questo specifico punto il ricorso è stato accolto e la questione rimandata per nuova decisione al Tribunale cantonale.
Data modifica: 25/03/2019