Caso 222 del 30/07/2009
Quale è l’estensione della responsabilità del pagamento dei premi di cassa malati per i figli minorenni?
In una sentenza del 25 aprile 2008* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
responsabile del pagamento dei premi di cassa malati verso l’assicuratore non è solo il minorenne, nella sua qualità di stipulante il contratto assicurativo, ma anche i suoi genitori, solidalmente, dal momento in cui i premi assicurativi e la partecipazione ai costi derivano dai bisogni correnti della famiglia ai sensi dell’art. 166 CC. La responsabilità solidale dei genitori per tali costi termina al compimento della maggiore età del figlio. L’assicuratore è inoltre libero di agire giudiziariamente per il relativo incasso degli scoperti anche contro il figlio per quanto rimasto scoperto durante la sua minore età.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nel caso concreto il figlio minorenne era assicurato presso la compagnia assicurativa XY per la cassa malati fin da quando aveva 8 anni e, divenuto maggiorenne, ha informato XY di voler disdire per fine anno il relativo contratto e cambiare così compagnia assicurativa. XY ha rifiutato la disdetta indicando che sussistevano dei premi e spese arretrati scaduti durante la sua minore età. Il tutto basandosi sull'art. 64a cpv. 4 LAMAL, che prevede che gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione.
In qualità di rappresentanti legali (art. 304 CC), i genitori sono tenuti secondo la legge ad assicurare i figli per la malattia (art. 3 cpv. 1 LAMAL), concludendo, in loro nome e conto, un contratto con un'assicurazione di loro scelta. Debitore verso l'assicurazione non è solamente il figlio minorenne, nella sua qualità di stipulante, ma anche i suoi genitori, solidalmente, dal momento in cui i premi assicurativi e le partecipazioni ai costi dipendono dai bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 CC (sentenza TF K 142/95 del 29 maggio 1996, consid 3b in fine e riferimenti; anche sentenza TF K 132/01 del 18 febbraio 2002, consid. 3b/bb). La responsabilità solidale dei genitori decade di diritto al compimento della maggiore età (18 anni) del figlio. Gli assicuratori rimangono tuttavia liberi di procedere all'incasso nei suoi confronti per i costi scaduti prima del compimento della maggiore età, dato che la responsabilità solidale dei genitori non libera il figlio dalla sua propria responsabilità verso l'assicuratore (RAMA 2000, n. KV 129, pag. 232, consid. 2b, K 5/00).
Il ricorso del figlio contro la decisione della compagnia assicurativa XY è stato dunque respinto, tenuto conto che egli risulta personalmente debitore degli arretrati dei premi assicurativi e della partecipazione ai costi risultanti dal contratto assicurativo concluso a suo favore da sua madre quando era ancora minorenne.
Annoto che sull'argomento relativo alla solidarietà genitoriale e coniugale per il pagamento dei premi e dei costi della cassa malati, vi è un'interessante articolo pubblicato in BOA n. 36, novembre 2008, pag. 27 e segg.
Tra le varie riflessioni troviamo ad es. che:
- il TFA ha indicato che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del “debito mantenimento della famiglia” secondo l’art. 163 cpv. 1 CC. Dal canto suo la prassi cantonale ha considerato sia la conclusione di un’assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 CC. Di conseguenza, alla luce di tale norma, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti insoluti fintanto che vivono insieme;
- il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza indicando che, con l’entrata in vigore dell’assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell’art. 166 CC, un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell’altro indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune o meno. In altri termini anche per le coperture già in essere al momento del matrimonio la solidarietà tra i coniugi va ammessa per i premi e le partecipazioni maturati in corso della vita in comune;
- la solidarietà tra i coniugi nasce con il matrimonio e la vita in comune degli sposi o dei partner registrati. Il testo legale stesso fa chiaramente riferimento alla vita in comune tra i coniugi (art. 166 cpv. 1 CC). In un giudizio del 22 luglio 2005 (K 114/03) in una causa ticinese il TFA ha stabilito che la cessazione della vita comune dei coniugi non permette di ritenere, per ciascun coniuge, il potere di rappresentanza dell’unione coniugale per cui non può sussistere solidarietà. Per il TFA “Il potere di rappresentanza dell’unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, …. “. La giurisprudenza ritiene quindi sufficiente una separazione di fatto dei coniugi, e di riflesso dei partner registrati, per far cadere l’obbligo solidale del coniuge del debitore. In altri termini solo i debiti maturati in costanza della vita in comune possono essere pretesi dal coniuge del debitore da parte dell’assicuratore creditore;
- la prova di una separazione di fatto tocca alla parte che se ne prevale e che da tale circostanza trae un diritto, quindi appartiene al debitore solidale chiamato in causa dall’assicuratore che vuole liberarsi dall’obbligo del pagamento del debito;
- il Tribunale Federale delle Assicurazioni, sin dalle prime sentenze in materia, ha ritenuto come la responsabilità solidale sia indipendente dal regime matrimoniale scelto. Ha ribadito il concetto richiamando la sentenza DTF 129 V 90 c. 2 e la dottrina ivi citata.
Cfr. in merito anche caso-152.
Data modifica: 30/07/2009