Assistenza tra parenti – concetto di bisogno e di condizioni agiate

Caso 236 del 01/03/2010

Esiste un obbligo di soccorrere finanziariamente i parenti quando senza di ciò essi cadrebbero nel bisogno?

In una sentenza del 28 agosto 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Vive nel bisogno ai sensi dell’art. 328 CC chi non può provvedere con le proprie forze al suo sostentamento.
Vive in condizioni agiate ai sensi dell’art. 328 CC chi sulla base della sua situazione finanziaria complessiva (reddito e sostanza) può condurre una vita da benestante.

DTF 136 III 1 (= JdT 2010 I 327)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'art. 328 CC chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadrebbero nel bisogno; è fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.

Vive nel bisogno ai sensi dell'art. 328 cpv. 2 CC chi non può provvedere con le proprie forze al suo sostentamento (DTF 121 III 441, consid. 3, pag. 442). Il "soccorso" a valere quale partecipazione al mantenimento serve per coprire di regola il cibo, il vestiario, le spese abitative così come pure i costi della salute e di ricovero ospedaliero (cfr. DTF 106 II 287, consid. 3a, pag. 292; DTF 132 III 97, consid. 2.2, pag. 100).

Nel caso concreto il Tribunale federale ha indicato che l'obbligo dell'assistenza tra i parenti riguarda, tra gli altri, la fornitura dei mezzi che sono necessari alla copertura dei costi di soggiorno e trattamento in un istituto per tossicodipendenti. In quest'ambito, si è in presenza di una situazione di bisogno qualora non vi siano istituti di terapia corrispondenti alle esigenze di cura del tossicodipendente, i cui costi vengano assunti dall'assicurazione malattia obbligatoria.

Sempre il Tribunale federale ha precisato d'altra parte che vive in condizioni agiate ai sensi dell'art. 328 cpv. 2 CC chi, oltre alle spese necessarie (locazione, spese accessorie, premi di cassa malati, imposte, ecc.), può effettuare anche spese che, pur non essendo né necessarie né utili, si presentano per la conduzione di uno stile di vita elevato (ad esempio mobilità, gastronomia, cultura, ecc.: cfr. anche DTF 82 II 197 consid. 2, pag. 199), quindi chi sulla base della sua situazione finanziaria complessiva (reddito e sostanza) può condurre una vita da benestante (v. anche sentenza TF 5C.186/2006 del 21 novembre 2007, consid. 3.2.3).


Data modifica: 01/03/2010

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