Caso 10 del 01/04/2000
A quali condizioni è possibile per il figlio nato al di fuori di un matrimonio poter assumere in Svizzera il cognome del papà?
In una sentenza del 25 novembre 1999* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il fatto che un bambino (con doppia nazionalità) porti il nome della madre con cui convive in Svizzera e sia iscritto negli atti ufficiali italiani con il cognome del padre non costituisce, da solo, un motivo grave che giustifica il cambiamento di cognome in Svizzera.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La massima sopra citata è una conferma di una giurisprudenza inaugurata da pochi anni a questa parte.
Secondo il diritto svizzero, se i genitori sono sposati, il figlio assume il cognome di famiglia, ossia di regola quello del marito (art. 270 cpv. 1 CC); mentre il figlio nato al di fuori del matrimonio assume il cognome della madre (art. 270 cpv. 2 CC); neppure un doppio cognome (quello della madre e quello del padre) appare possibile.
Per i genitori non sposati è dunque difficile poter far ottenere al figlio il cognome del padre, anche se esiste un legame stretto tra genitori, quale ad es. la convivenza.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha ben chiarito che un cambiamento di cognome del figlio, nel senso dell'assunzione di quello del padre, appare giustificato solo eccezionalmente, allorquando il figlio "è vittima di pregiudizi seri e reali atti a giustificare un cambiamento di nome" (da intendersi "cognome").
I giudici di Losanna interpretano dunque rigidamente i motivi che legittimano un cambiamento di cognome, rendendo - di fatto - quasi impossibile per il figlio portare il solo cognome del padre, neppure se è già iscritto negli atti ufficiali stranieri col cognome del padre.
Va tuttavia detto che sul piano internazionale la legge sul diritto internazionale privato svizzera (LDIP), in assenza di convenzioni internazionali sulla questione, permette ai cittadini stranieri domiciliati in Svizzera di sottoporre la questione del nome al proprio diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP), per cui se tale diritto prevede la possibilità per il figlio di assumere il cognome del padre, ecco che le autorità svizzere si dovranno adeguare e permettere al figlio di poter assumere il cognome del padre, anche in assenza di un matrimonio dei genitori. Ciò è particolarmente interessante in Ticino, siccome accade per i casi di genitori con cittadinanza italiana.
Attenzione però per i casi di doppia nazionalità: la questione va approfondita a seconda del caso concreto.
Ad ogni buon conto, mi sembra che irrigidirsi troppo sulla possibilità di cambiamento di cognome per i cittadini svizzeri crei una disparità di trattamento tra svizzeri e stranieri, disparità che non si giustifica.
* Sentenza pubblicata in DTF 126 III 1
Data modifica: 01/04/2000