Attribuzione in uso pendente causa dell’abitazione coniugale

Caso 348 del 16/01/2015

Quali sono i criteri e i passi da esaminare per decidere l'attribuzione in uso pendente causa dell'abitazione coniugale in caso di disaccordo delle parti?

In una sentenza del 9 settembre 2014 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

il giudice pondera i contrapposti interessi delle parti facendo capo al proprio potere d'apprezzamento, in modo da giungere alla soluzione più adeguata tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Il ragionamento da seguire fa fatto in due fasi.

Sentenza TA I CCA 11.2012.69 (RTiD I-2015, N. 12c)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti si sono sposate l'8 settembre 2007. A quel tempo il marito aveva già tre figli, rispettivamente due nati nel 1993 e 1995 da un precedente matrimonio e un terzo, nel 2003, nato da un'altra relazione. Gli sposi inoltre hanno avuto un figlio comune del 2006 e dalle loro nozze è nato un altro figlio nel 2008.
Il marito ha lavorato al 70% fino al dicembre del 2008 per poi dedicarsi esclusivamente all'amministrazione dei propri immobili a reddito. La moglie ha smesso ogni attività lucrativa già alla nascita del primo figlio, prima di sposarsi. I coniugi hanno avuto quale ultimo domicilio comune un'abitazione appartenente al marito.
Con decreto cautelare del 5 maggio 2010 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha permesso al marito di ritirare i propri effetti personali con eventuali mobili e suppellettili in esubero rispetto alle necessità di moglie e figli, ordinando al medesimo di lasciare l'abitazione entro 20 giorni. Il 17 maggio 2010 il marito si è trasferito in un appartamento  insieme con i due figli del primo matrimonio.
Statuendo con sentenza del 22 giugno 2012, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 17 maggio 2010, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha autorizzato il marito a prelevare i suoi effetti personali con eventuali mobili e suppellettili in esubero rispetto alle necessità di moglie e figli, confermando l'assetto cautelare decretato il 5 maggio 2010.
il marito ha presentato appello contro tale decisione.

Qui di seguito sono riassunti i criteri adottato dalla giurisprudenza alla base della decisione di attribuzione in uso, pendente causa, dell'abitazione coniugale.
I criteri che disciplinano giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa ove le parti non trovino un accordo sono stati riassunti dalla Prima Camera Civile del Tribunale d'appello di Lugano (I CCA) in RtiD I-2009 pag. 623 n. 19c, con richiami (v. anche caso 225); identici principi figurano nella sentenza del Tribunale federale, sentenza TF 5A_298/2014 del 24 luglio 2014, consid. 3.3.2 con rinvii. La giurisprudenza ha precisato, ancora più recentemente, che a tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi delle parti facendo capo al proprio potere d'apprezzamento, in modo da giungere alla soluzione più adeguata tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Il ragionamento da seguire, a doppio stadio, è il seguente.

  • in primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Sotto questo profilo vanno considerati anche gli interessi di un figlio che, affidato ad uno dei due genitori, deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno considerati altresì gli interessi professionali o personali del coniuge medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile, oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esem­pio – in funzione dello stato di salute di lui;
     
  • in secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un trasloco, ponderate tutte le circostanze concrete. In tale ambito entra in considerazione – segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno dei coniugi che, per quanto non viva in un immobile sistemato in funzione delle sue precipue esigenze, sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di carattere economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non permettano ai coniugi di conservare l'abitazione.

Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio (metodologia esposta nella sentenza del Tribunale federale 5A_416/2012 del 13 settembre 2012, consid. 5.1.2 con numerosi rimandi).

Nel caso conceto il pretore ha così esaminato – in primo luogo – a chi l'abitazione coniugale fosse più utile, attribuendo l'uso dello stabile alla parte che ne poteva trarre oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Prioritariamente ha considerato perciò gli interessi dei figli minorenni comuni che, affidati alla madre, erano legittimamente interessati a rimanere per quanto possibile nel loro ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita.
Nell'appello il ricorrente ha fatto valere che l'abitazione coniugale sarebbe stata più confacente ai propri interessi rispetto all'appartamento da lui preso in locazione poco lontano, ma non spiega perché tale interesse sarebbe preminente: orbene, ciò basta per legittimare il Pretore a concludere il ragionamento al primo stadio, respingendo senz'altro la rivendicazione del ricorrente.


Data modifica: 27/11/2020

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE