Caso 29 del 13/01/2001
Deve essere istituita una curatela educativa nel caso in cui è negato un diritto di visita, siccome i figli, che hanno subito violenze da un genitore, non desiderano avere con lui relazioni personali ? In quale misura si deve tener conto della loro opinione?
In una sentenza del 7 aprile 2000* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se un diritto di visita è stato negato in applicazione dell’art. 274 cpv. 2 CC perché pregiudica il bene dei figli e se neppure i presupposti per un diritto di visita accompagnato sono adempiuti, non vi è spazio per l’istituzione di una curatela ai sensi dell’art. 308 CC, che dovrebbe favorire un futuro avvicinamento tra i figli e il genitore in questione.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nella sentenza in questione i Tribunali di prima e seconda istanza cantonale avevano negato le relazioni personali tra padre e figli e tuttavia previsto la nomina di un curatore, con l'idea che tale persona potesse fare in modo che i contatti tra padre e figli potessero essere in futuro ristabiliti.
Il Tribunale federale ha negato la possibilità della nomina del curatore, siccome non è stato possibile fissare neppure un diritto di visita accompagnato ed i figli hanno chiaramente espresso la volontà di non avere contatti con il padre, a seguito del fatto che avevano subito da lui violenze.
La sentenza in questione pone dunque l'accento sulla funzione del curatore ex art. 308 CC, che è ad es. quella di sorvegliare le relazioni personali, ma non quella di permettere il riavvicinamento tra genitore non affidatario e figli nel caso in cui sia negato un diritto di visita.
L'altro aspetto di fondamentale importanza è che i Giudici federali hanno messo chiaramente l'accento sul fatto che la volontà dei figli - nel caso concreto di età dai 12 ai 18 anni - di non voler avere relazioni personali con il padre va rispettata, richiamando altresì la sentenza pubblicata in DTF 124 III 90 (con riferimenti ivi citati).
* Sentenza pubblicata in DTF 126 III 219.
Data modifica: 13/01/2001