Audizione dei figli – procedura provvisionale

Caso 31 del 13/02/2001

Nelle cause di divorzio, il giudice deve sentire i figli anche nelle procedure provvisionali?

In una sentenza del 19 ottobre 2000* il Tribunale federale di Losanna hanno stabilito quanto segue:

Salvo per motivi gravi – come ad es. l'età o motivi d'urgenza – anche nelle procedure provvisionali dove devono essere prese misure che concernono i figli, questi ultimi devono essere sentiti.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Si tratta questo di un principio che la dottrina aveva già consacrato, nel senso che non vi sono motivi per cui l'art. 144 CC (dal 01.01.20111 art. 298 CPC-CH) non debba essere applicabile anche alle procedure provvisionali, ossia quelle procedure che regolano i rapporti tra i coniugi (e i figli) durante la procedura di divorzio, di separazione coniugale o di protezione dell'unione coniugale.
L'audizione dei figli si impone a maggior ragione a seguito dell'entrata in vigore della convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, dove al suo art. 12 prevede espressamente l'obbligo di audizione dei figli.
sul tema dell'audizione dei figli si rimanda agli articoli pubblicati nel presente sito: L'audizione dei figli da parte del giudice e Ascoltare i figli minorenni nel Cantone Ticino: aspetti giuridici e pratici.

* Sentenza pubblicata in SJ 4/2001, pag. 61 e in DTF 126 III 497.


Data modifica: 13/02/2001

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE