Aumento, senza che sia richiesto, di un contributo alimentare per il coniuge in caso di ricorso in appello

Caso 537 del 16/03/2023

Può il Tribunale superiore cantonale stabilire, rispettivamente aumentare un contributo alimentare ad un coniuge che non ha impugnato la decisione di prima istanza?

In una sentenza del 5 dicembre 2022 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

In certi casi se il contributo di mantenimento dei figli viene ridotto è possibile stabilire o aumentare dello stesso importo il contributo di mantenimento a favore del coniuge, anche se su questo punto non era stato presentato appello da parte del coniuge beneficiario.

Sentenza TF 5A_60/2022


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti si sono sposate nel 2018, anno in cui è nata la loro figlia. Nell’ottobre 2020 la moglie chiede al giudice di prima istanza l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale ed in particolare un contributo alimentare complessivo per sé e per la figlia di quasi CHF 10'000.00 mensili. Il primo giudice fissa il contributo alimentare per la figlia in CHF 7'462.00 mensili, di cui CHF 2'311.00 mensili di costi diretti e CHF 5'151.00 di contributo di accudimento, mentre nulla per la moglie. Su appello del solo marito, il contributo alimentare per la figlia è stato ridotto, ma nel contempo è stato previsto un contributo alimentare anche per la moglie.

Il marito ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiamato a stabilire se sia arbitrario, in caso di riduzione del contributo dovuto al figlio, aumentare dello stesso importo il contributo di mantenimento dovuto al coniuge, anche se quest'ultimo non ha impugnato il giudizio di prima istanza, nonostante non fosse stato deciso alcun contributo alimentare a suo favore. Il ricorrente sostiene segnatamente che la decisione del Tribunale d’appello violerebbe la massima dispositiva (art. 9 Cst in relazione con l'art. 58 CPC) e il divieto dell’arbitrio (art. 9 Cst).

Il Tribunale federale osserva che con la modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2017 è stato introdotto nella legge il concetto di contributo di accudimento (art. 285 cpv. 2 CC), laddove tale contributo di accudimento è sì concepito come un diritto del figlio, ma è economicamente attribuito al genitore che se ne prende cura (DTF 145 III 393, consid. 2.7.3).

Pertanto, anche se, come sottolinea il ricorrente, il contributo di mantenimento e quello per il coniuge perseguono obiettivi diversi e non sono soggetti alle stesse condizioni, il Tribunale federale sottolinea che è indiscutibile che con la decisione d’appello se si considera l'importo totale (contributo di accudimento e contributo alimentare per la moglie) la moglie non si trova in una situazione migliore rispetto alla decisione di primo grado.

Recentemente, il Tribunale federale ha accettato tale considerazione globale anche in caso di riduzione del contributo di mantenimento del coniuge a favore del figlio (sentenza TF 5A_112/2020, consid. 2.3). Non si vede quindi perché una considerazione globale si opponga a un'applicazione non arbitraria della massima dispositiva (art. 58 cpv. 1 CPC) nella situazione inversa.

Di conseguenza, il Tribunale federale ha ritenuto che il tribunale cantonale non abbia agito in modo arbitrario prevedendo un contributo per il coniuge quando questo non era stato contestato, lasciando tuttavia aperta la questione a sapere se si debba concludere allo stesso modo quando il coniuge creditore si trovasse con il giudizio d'appello in una situazione complessivamente più favorevole rispetto al giudizio di prima istanza.


Data modifica: 16/03/2023

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