Autorità parentale – criteri per l’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale e per la sua privazione

Caso 512 del 16/02/2022

I criteri per l’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale sono gli stessi di quelli per la sua privazione intesa quale misura di protezione?

In una sentenza del 21 settembre 2021 la Camera di Protezione del Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Ogni modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale o di una delle sue componenti è subordinata all’adempimento di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi importanti, i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale. Ciò vale anche nel caso di figli nati prima del 1° luglio 2014, laddove il termine transitorio di un anno non sia stato utilizzato per richiedere l’attribuzione congiunta dell’autorità parentale. 

Sentenza 9.2021.105


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Riassunto dei fatti: 

Dall’unione di una coppia non spostata è nata una figlia nel 2007. A quell’epoca le parti avevano sottoscritto una convenzione, approvata dall’allora Commissione Tutoria Regionale (oggi Autorità Regionale di Protezione - ARP), che prevedeva che l’autorità parentale sulla figlia fosse attribuita alla sola madre, come d’altra parte era il diritto in vigore a quel momento.
Dopo varie vicissitudini, tra cui il collocamento in esternato della figlia, con istanza 16 dicembre 2020 il padre ha chiesto che sia estesa anche a lui l’autorità parentale sulla figlia. Con decisione 31 maggio 2021 l’ARP ha accolto l’istanza e disposto che l’autorità parentale sulla figlia sia esercitata congiuntamente dai genitori, ad eccezione del diritto di determinare il luogo di dimora, diritto di cui i genitori sono stati privati. Mediante reclamo 30 giugno 2021 la madre si è aggravata avverso la decisione postulando che venga riformata nel senso che l’autorità parentale sulla figlia continui ad essere esercitata esclusivamente dalla lei. 

Riassunto del diritto:

Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore una modifica legislativa che prevede oramai l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o domicili distinti). Tuttavia, per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio titolare dell’autorità parentale (cfr. art. 298a cpv. 5 CC), mentre per il padre è istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC).
In virtù dell’art. 12 cpv. 4 Titolo finale CC, se in data 1° luglio 2014 l’autorità parentale apparteneva ad un solo genitore, l’altro genitore poteva rivolgersi all’autorità di protezione entro il 30 giugno 2015 per chiedere l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta: oggi la normativa transitoria non esplica più alcun effetto. Se un figlio è nato prima del 1° luglio 2014, il genitore che postula unilateralmente l’autorità parentale congiunta deve basarsi sull’art. 298d CC, che prevede l’attribuzione ex novo dell’autorità parentale nel caso in cui, a causa di una modifica importante delle circostanze, ciò risulti necessario per il bene del figlio. Giusta l’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. Le condizioni materiali poste sono identiche a quelle dell’art. 134 cpv. 1 CC. Ogni modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale o di una delle sue componenti è subordinata all’adempimento di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi importanti, i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale.
Benché l’istituzione di un’autorità parentale congiunta al posto di un’autorità parentale esclusiva non dovrebbe dipendere da criteri d’apprezzamento troppo severi, i genitori privati fino a quel momento che agiscono in questo senso, dopo il termine dell’art. 12 cpv. 4 Titolo finale CC, devono dimostrare l’esistenza di fatti nuovi e importanti che esigono, per il bene del minore, che si rinunci a mantenere l’autorità parentale esclusiva. Un cambiamento sostanziale di circostanze potrebbe consistere in uno scioglimento della precedente convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve termine e di breve durata non giustificano una modifica. Un cambiamento significativo delle circostanze da solo non è sufficiente, deve infatti essere anche nell'interesse del figlio. Un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale può quindi essere preso in considerazione solo se il mantenimento dell'assetto attuale mette seriamente in pericolo l'interesse del minore e se un cambiamento risulta necessario. Una modifica dell’autorità parentale entra unicamente in linea di conto qualora questa si imponga nell’interesse del figlio. La modifica delle circostanze deve pertanto imporre necessariamente il cambiamento della regolamentazione dell’autorità parentale, in quanto il mantenimento della regolamentazione attuale danneggia maggiormente il bene del figlio rispetto alla modifica della stessa e alla conseguente perdita di continuità nell’educazione e nelle condizioni di vita (sentenza TF 5A_266/2017 del 29 novembre 2017, consid. 8.3, sentenza 5A_29/2013 del 4 aprile 2013). Centrale è la circostanza secondo cui, a seguito del cambiamento delle circostanze, il mantenimento dell’assetto in atto metterebbe a repentaglio il benessere del bambino, a cui si potrebbe rimediare unicamente mediante un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale.

Nel caso in esame, come a giusto titolo rilevato dalla reclamante, la decisione non può trovare conferma in relazione alla seconda condizione posta dall’art. 298d CC, ossia la necessità di tutelare il bene della minore in relazione ai predetti fatti nuovi. L’Autorità di prime cure ha fondato, a torto, la propria valutazione su un’applicazione per analogia delle condizioni poste dall’art. 311 CC relativo alla privazione dell’autorità parentale. Secondo consolidata dottrina e giurisprudenza l’art. 311 CC non può però entrare in considerazione neppure in via analogica. I criteri per l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale non sono infatti gli stessi di quelli per la sua privazione intesa quale misura di protezione del figlio.
Dagli atti emerge una grande conflittualità genitoriale che si protrae da anni, con un forte acutizzarsi in tempi recenti. La giurisprudenza del Tribunale federale ha invero evidenziato che l’autorità parentale congiunta finisce per essere un guscio vuoto quando la collaborazione tra genitori non è possibile e non è conforme al bene del minore e che l’Autorità di protezione debba poi prendere ripetutamente delle decisioni per le quali, in caso di autorità parentale congiunta, l’accordo dei genitori è necessario (DTF 141 III 472, consid. 4.6). Dagli atti traspare che una divergenza tra i genitori si appalesa già ora sul collocamento della figlia. Agli atti non si trovano del resto indizi che permettano di far temere che il bene o gli interessi della minore siano in qualche modo messi a repentaglio dalla privazione della madre del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e dal contemporaneo mantenimento a lei dell’autorità parentale esclusiva.

In simili circostanze, il reclamo è stato accolto e la decisione impugnata annullata, con conseguente respingimento dell’istanza del padre e mantenimento dell’autorità parentale esclusiva della madre.


Data modifica: 16/02/2022

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