Caso 469 del 01/04/2020
Quali criteri si considerano per decidere l’opportunità di un trasferimento all’estero di minori caso di separazione dei genitori?
In una sentenza del 9 dicembre 2019 il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:
La giurisprudenza indica che se da un lato è vero che, secondo l’età, i figli sono più attaccati alle persone che non al loro ambiente, dall’altro in caso di capacità e disponibilità equivalenti dei genitori, la stabilità e le relazioni famigliari possono essere determinanti per figli in tenera età.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Le parti sono genitori non coniugati di due figli nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017 ed esercitano su di essi l’autorità parentale congiunta. Con la loro separazione nel 2017 si sono suddivisi la custodia dei figli, cosI come l’appartamento di famiglia, in ragione di una settimana ciascuno.
Il 24 settembre 2017, quando il padre ha saputo dell’intenzione della madre di trasferirsi in Spagna, si è rivolto all’Autorità Regionale di Protezione (ARP) competente. In via cautelare l’ARP ha fatto ordine alla madre di depositare i documenti di identità dei figli. Nel contempo è stato ordinato un approfondimento della situazione e l’8 gennaio 2018 l’assistente sociale incaricato ha reso il suo rapporto indicante l’adeguatezza di entrambi i genitori per le loro capacità educative, la disponibilità di entrambi di prendersi cura dei figli e un ambiente stabile ed armonioso. Una custodia alternata non è stata considerata adatta, tenuto conto soprattutto dell’inasprirsi del conflitto genitoriale e la letteratura specializzata. La conclusione dell’assistente sociale è stata che l’età dei figli fosse il criterio principale per decidere la custodia, preconizzando che fosse attribuita alla madre. In base a ciò l’ARP ha affidato i figli alla madre e l’ha autorizzata a cambiare il domicilio dei figli verso la Spagna. In sede di ricorso il Tribunale cantonale ha tuttavia annullato la decisione dell’ARP, decidendo che se la stessa si fosse trasferita in Spagna i figli avrebbero dovuto essere affidati al padre, mentre se la madre fosse rimasta ad abitare in Svizzera, dove già risiede, la decisione avrebbe dovuto essere quella di una custodia alternata. La madre ha ricorso al Tribunale federale.
L’esigenza di una autorizzazione concerne solo il luogo di residenza dei figli, non dei genitori, i quali anche in caso di autorità parentale congiunta mantengono la loro libertà di domicilio (art. 24 Cst.), senza poter essere impediti al trasferimento altrove.
Per i figli l’Autorità giudicante deve domandarsi se il bene del figlio sia meglio preservato nel caso seguisse il genitore all’estero oppure se rimanesse con il genitore che resta in Svizzera, ritenuto che le modalità di custodia, delle visite e del mantenimento possono sempre essere adattate in applicazione dell’art. 301a cpv. 5 CC.
La modalità della presa a carico dei figli che esisteva durante la vita comune dei genitori è il punto di partenza e pertanto se il genitore che intende traslocare si occupava dei figli in modo prevalente, di principio il loro interesse è quello di seguire tale genitore e quindi trasferirsi con lui. Se per contro la presa a carico era più o meno uguale, la situazione di partenza è neutra. Occorre pertanto ricorrere ad altri criteri (a tal proposito cfr. in particolare DTF 142 III 481, consid. 2.7, DTF 142 III 502, consid. 2.5, Sentenza TF 5A_1013/2018, consid. 4, del 1° febbraio 2019, sentenza TF 5A_1018/2017, consid. 3.2, del 14 giugno 2018).
La giurisprudenza indica che se da un lato è vero che, secondo l’età, i figli sono più attaccati alle persone che non al loro ambiente, dall’altro in caso di capacità e disponibilità equivalenti dei genitori, la stabilità e le relazioni famigliari possono essere determinanti per figli in tenera età (sentenza TF 5A_834/2012, consid. 4.1, del 26 febbraio 2013). Il Tribunale federale ha spiegato che data l'età dei bambini, vale a dire 3,5 e 2 anni, nella misura in cui l'età era l'unico criterio che consentiva l'attribuzione della custodia dei figli alla madre e mancava un'opinione chiara sull'attribuzione della custodia a quest'ultima tenuto conto della situazione concreta, occorreva respingere la richiesta tesa all’autorizzazione al trasferimento all’estero dei figli tenuto conto del criterio della stabilità. Il rimanere in Svizzera creerà un disagio ai figli per la nuova organizzazione famigliare, ciò che perturberà loro comunque meno rispetto ad un trasferimento all’estero. Visto quanto precede il Tribunale federale ha concluso per l’attribuzione della custodia dei figli al padre nel caso di trasferimento all’estero della madre.
Ciò che riveste un ulteriore punto di interesse della sentenza oggetto del presente caso è il fatto che il Tribunale federale ricorda che l’autorità cantonale può distanziarsi da un rapporto sociale a condizioni meno restrittive rispetto ad una perizia giudiziaria (sentenza TF 5A_373/2018, consid. 3.2.6., dell’8 aprile 2019; sentenza TF 5A_794/2017, consid. 4.1., del 7 febbraio 2018; sentenza TF 5A_512/2017, consid. 3.4.3, del 22 dicembre 2017).
Qui di seguito alcune altre riflessioni in merito all’ipotesi di trasferimento all’estero dei figli:
- la ragioni per le quali un genitore desidera trasferirsi all’estero non sono determinanti;
- nell’esame del bene del figlio, l’Autorità giudicante deve partire dal modello di presa a carico prima del trasferimento;
- se entrambi i genitori si prendevano cura del figlio in modo più o meno equivalente e desiderano continuare a farlo la situazione di partenza è neutra;
- se solo un genitore si occupava in modo prevalente dei figli, questo modello costituisce un indizio secondo cui il bene del figlio sarebbe meglio salvaguardato se continuerà a vivere con tale genitore;
- per mantenere il domicilio in Svizzera, il genitore che continua a risiedervi e desidera avere la custodia del figlio deve dimostrare di poterlo fare;
- i criteri determinanti sono gli stessi di quelli applicabili in caso di attribuzione della custodia di fatto;
- l’Autorità giudicante deve prevedere quale sarà la situazione del figlio dopo il trasferimento all’estero;
- l’Autorità giudicante deve anche interrogarsi sugli adattamenti consecutivi al trasferimento all’estero, vale a dire le future relazioni personali, l’autorità parentale ed il mantenimento del figlio.
Per ulteriori riflessioni cfr. Céline de Weck-Immelé et Jerôme Saint-Phor, Autorité parentale conjointe et départ des enfants à l’étranger: une équation à plusieurs inconnues, in droitmatrimonial.ch.
Data modifica: 01/04/2020