Azione tendente alla completazione della sentenza di divorzio

Caso 381 del 16/06/2016

A quali condizioni è possibile chiede la completazione di una sentenza di divorzio?

In una sentenza del 16 novembre 2015 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se a seguito di un’inavvertenza, di un errore di diritto o per l’ignoranza di un fatto il Giudice non ha regolamentato una questione che doveva esserlo necessariamente nell’ambito del divorzio, la sua decisione presenta una lacuna e deve essere completata con una nuova decisione; ciò non solo per le questioni che sottostanno alla massima ufficiale, ma anche per le pretese che dipendono dall’autonomia delle parti e non sono state decise in sentenza, se del caso anche nell’ambito di una convenzione omologata.

Sentenza TF 5A_227/2015
 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 1988 ed hanno adottato il regime della separazione dei beni. Si sono separati nel 2003; il marito è rimasto a vivere in Svizzera, mentre la moglie si è trasferita in Francia presso la residenza secondaria della coppia, acquistata nel 1993 in comproprietà, in ragione di ½ ciascuno, ma finanziata nella misura del 90% dal marito.
Nel 2008 viene pronunciato il divorzio.
Nel 2013 l’ex marito avvia una procedura tendente alla completazione (e anche alla modifica) della sentenza di divorzio davanti al Tribunale del suo domicilio svizzero. In quell’ambito chiede l’attribuzione della proprietà dell’immobile sito in Francia e il pagamento di un certo importo alla ex moglie.
La domanda di completazione della sentenza di divorzio è stata dichiarata inammissibile, ritenuto che già all’epoca del divorzio l’allora marito aveva fatto valere delle pretese in merito all’immobile sito in Francia e il Giudice aveva statuito senza alcun rinvio ad un giudizio separato relativamente alla liquidazione dei rapporti patrimoniali.
L’ex marito ha ricorso sino al Tribunale federale. Il suo gravame è stato respinto.

Il Tribunale federale ha confermato le considerazioni dei Giudici cantonali, indicando in particolare che una completazione della sentenza di divorzio non si giustifica laddove la pretesa è già stata precedentemente giudicata (nel caso concreto respinta) in sede di divorzio. D’altra parte vista la separazione dei beni lo scioglimento del regime matrimoniale non impone lo scioglimento della comproprietà immobiliare. Dopo il divorzio lo scioglimento della comproprietà sottostà dunque alle norme ordinarie (sia per la procedura, sia per il merito). I rapporti di dare avere in merito all’immobile non possono più essere ridiscussi in una causa di completazione della sentenza di divorzio, dal momento che tale procedura non è destinata a far valere ulteriori pretese matrimoniali che – a seguito della negligenza del richiedente – non erano state decise all’epoca del divorzio.

Il Tribunale federale ricorda dunque che una domanda di completazione della sentenza di divorzio è ammissibile solo se a seguito di un’inavvertenza, di un errore di diritto o di un’ignoranza di un fatto il Giudice ha omesso di decidere un punto che doveva necessariamente essere deciso nell’ambito del divorzio, tanto che la sua decisone presenta dunque una lacuna e deve essere completata da una ulteriore decisione.
Ciò vale naturalmente anche in ambito internazionale, laddove è possibile inoltrare una procedura di completazione della sentenza di divorzio (art. 64 LDIP).
Occorre porsi la domanda a sapere se sia possibile chiedere di completare una sentenza di divorzio per delle pretese per le quali le parti hanno rinunciato in quella sede a farle valere. In ambito internazionale ciò non dovrebbe essere ammesso alla leggera.
E’ interessante notare come il Tribunale federale ritenga che il Giudice svizzero possa occuparsi anche, al momento della liquidazione del regime matrimoniale, del destino di un bene immobile sito all’estero (cfr. art. 251 CC e sentenza TF 5C.56/2004, consid. 5,  del 13 agosto 2004, sentenza TF 5A_248/2010 dell’11 giugno 2010 e sentenza TF 5A_780/2011 del 23 febbraio 2012, casi in cui il Giudice del divorzio aveva rinviato le parti a liquidare il regime matrimoniale ad separatum) e ciò indipendentemente dal fatto che il Tribunale estero di situazione del fondo possa rivendicare in merito la propria competenza esclusiva, anche se poi la decisione svizzera difficilmente sarà attuabile all’estero. Il caso inverso è pure possibile (art. 25 e segg. LDIP), laddove un Tribunale estero nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale statuisca sulla liquidazione di un immobile sito in Svizzera.

Per ulteriori riflessioni e approfondimenti sull’argomento cfr. Simon Othenin-Girard, Irrecevabilité d’une demande de complément d’un jugement de divorce international. Action en partage de copropriété d’un immeuble situé à l’étranger : quelques remarques à propos de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2015, Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2016
 


Data modifica: 16/06/2016

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE