Caso 265 del 16/06/2011
In caso di divorzio, qualora un coniuge compia l’età AVS e non abbia mai lavorato, per la divisione previdenziale si applica l’art. 122 o 124 CC? Quali sono i motivi per derogare alla divisione della previdenza professionale?
In una sentenza del 27 agosto 2010, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il caso di previdenza può unicamente sopraggiungere presso il coniuge che dispone di una previdenza professionale.
Un totale o parziale rifiuto della divisione della prestazione d’uscita è possibile sia per manifesta iniquità nel senso dell’art. 123 cpv. 2 CC che per palese abuso di diritto nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC. Non vi è spazio per altri motivi di esclusione.
Sentenza pubblicata DTF 136 III 449
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nel caso concreto i coniugi si sono uniti in matrimonio il 29 ottobre 2004; non hanno avuto figli; dal 7 marzo 2005 vivono separati di fatto e il 28 dicembre 2007 è stata avviata la procedura di divorzio, conclusasi in prima istanza con sentenza del 19 giugno 2009.
Un aspetto controverso è la divisione della previdenza professionale.
L'art. 122 CC prevede che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d’assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la durata del matrimonio. L'art. 124 CC precisa che un’indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi.
Nel caso concreto la moglie ha compiuto 64 anni, ossia l'età pensionistica, il 1° luglio 2006, vale a dire durante il matrimonio: beneficiava di una rendita di invalidità che è stata dunque trasformata in rendita pensionistica.
Il Tribunale federale ha precisato che di principio, per l’esclusione dell’applicabilità dell'art. 122 CC è sufficiente che presso un coniuge sia intervenuto un caso previdenziale. Tuttavia il diritto di un coniuge a una rendita di vecchiaia o d’invalidità (secondo la LAVS o la LAI) non rappresenta un caso previdenziale, quando questi non ha mai lavorato o non è mai stato affiliato a un istituto di previdenza professionale, per cui nel caso concreto si applica l'art. 122 CC.
Secondo l'art. 123 cpv. 2 CC, il Giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.
Di principio, la suddivisione a metà della prestazione d’uscita maturata in pendenza di matrimonio ha luogo incondizionatamente e si orienta al criterio formale della durata del matrimonio. I motivi di esclusione previsti dalla legge, come anche il rifiuto a causa dell’abuso di diritto, vanno applicati in modo restrittivo.
Esempi concreti di deroga alla divisione della previdenza professionale sono i seguenti:
- moglie venditrice dipendente e marito avvocato o medico indipendente (senza un secondo pilastro, ma con un terzo pilastro);
- moglie attiva professionalmente con attività dipendente che finanzia gli studi del marito per permettergli di conseguire in futuro un reddito più elevato del suo con conseguente accantonamento di una previdenza professionale migliore di quella della moglie;
- v. caso 124.
- Non giustificano una deroga alla divisione previdenziale siccome "manifestamente iniqua" un patrimonio elevato o un progetto di futura convivenza del coniuge creditore (DTF 133 III 497, consid. 4.5, pag. 503, citata nel caso-188).
- Nel caso concreto il Tribunale federale non ha ritenuto manifestamente iniqua la suddivisione della previdenza professionale.
- Un caso di deroga alla divisione previdenziale è previsto anche dall'art. 2 cpv. 2 CC, ossia in caso di manifesto abuso di diritto. La deroga è tuttavia possibile in casi eccezionali, ossia con grande riserva (DTF 133 III 497, consid. 4.7, pag. 505 e DTF 135 III 153, consid. 6.1, pag. 155); non sono tali i motivi legati a comportamenti anticoniugali (DTF 133 III 401, consid. 3.1, pag. 403), ma sussiste abuso di diritto nel caso di matrimonio fittizio o se i coniugi non hanno mai vissuto assieme, rispettivamente non hanno mai intrapreso o condotto un'economia domestica comune (DTF 133 III 497, consid. 5.2, pag. 505 e segg.).
- Sempre nel caso concreto, l'esigua durata della vita comune (ca. 4 mesi) non è stata giudicata sufficiente per legittimare una mancata divisione della previdenza professionale ai sensi del divieto dell'abuso di diritto, come non lo è stato l'argomento secondo cui la moglie avrebbe mezzi sufficienti per poter continuare a godere del tenore di vita che aveva precedentemente.
- Da notare che la moglie ha dunque avuto diritto alla metà della prestazione di libero passaggio acquistita dal marito durante il matrimonio, ossia a CHF 134'003.85 : 2 = CHF 67'001.95. L'incarto è stato ritornato dal Tribunale federale al Tribunale cantonale per la valutazione dell'eventuale possibilità di pagamento a contanti dell'mporto dovuto (art. 22 cpv. 1 LFLP e art. 5 LFLP).
Data modifica: 16/06/2011