Caso 198 del 30/06/2008
Come si calcola il contributo alimentare in caso di divorzio se il matrimonio ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore?
In una sentenza del 18 dicembre 2007 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il calcolo di un contributo di mantenimento post divorzio a favore di un coniuge in presenza di un matrimonio che ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore si calcola tenuto conto di tre passaggi: debito mantenimento, necessità del contributo alimentare, contributo di mantenimento adeguato.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il Tribunale federale, pur non indicando concretamente il dettaglio del calcolo, mancando le cifre che dovevano essere accertate dall'autorità giudiziaria cantonale, ha stabilito chiaramente alcuni principi applicabili al calcolo del contributo alimentare a favore di un coniuge in caso di divorzio in presenza di un matrimonio, di lunga durata, che ha concretamente influenzato la vita del coniuge creditore.
Nel caso concreto siamo in presenza di un matrimonio durato oltre 20 anni, determinato da un riparto dei ruoli classico, ossia dove il marito lavora e la madre è rimasta a casa a prendersi cura dei figli e della casa.
I figli al momento del divorzio sono entrambi maggiorenni e la moglie ha cominciato a lavorare all'80% con uno stipendio di CHF 2'955.00 mensili netti. Il marito ha continuato a lavorare come già faceva durante il matrimonio e il suo stipendio ammonta a CHF 5'334.00 mensili netti.
Il Tribunale cantonale ha reso la sentenza di divorzio, dove in particolare ha computato alla moglie un reddito potenziale a tempo pieno pari a CHF 3'690.00 mensili netti (tra l'altro non messo in discussione dalla moglie) e in base al cosiddetto "calcolo delle eccedenze" ha previsto un determinato contributo alimentare a carico del marito e a favore della moglie.
Il marito ha adito il Tribunale federale chiedendo il decadimento di qualsiasi contributo alimentare muliebre post divorzio.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, rinviando la causa al Tribunale cantonale, per insufficienza di accertamenti di fatto da parte dell'autorità cantonale.
Nella propria sentenza il Tribunale federale, pur non decidendo nel merito, ha fatto delle importanti considerazioni.
Innanzi tutto ha indicato che il metodo del calcolo delle eccedenze, valido senz'altro per il calcolo degli alimenti durante il matrimonio, per quello post divorzio è da considerarsi inopportuno. Infatti, se durante il matrimonio vige l'applicazione gli art.159 cpv.3 CC e art. 163 cpv. 1 CC, dopo la pronuncia del divorzio non più (DTF 127 III 289, consid. 2a/aa, pag. 291) e si applica per contro l'art. 125 CC.
Nel caso in cui un matrimonio abbia influito sulla vita coniugale, per il calcolo degli alimenti a favore del coniuge debitore dopo il divorzio, occorre procedere in tre fasi (v. anche sentenza TF 5C.149/2004 del 6 ottobre 2004, consid. 4.2):
1) calcolare il debito mantenimento: il medesimo prende in considerazione l'ultimo tenore di vita goduto assieme dai coniugi (vale a dire quello esistente al momento della separazione di fatto - Sentenza TF 5A.214/2009 del 27 luglio 2009, consid. 3 -, sommando i maggiori costi a seguito delle due economie domestiche separate - DTF 129 III 7, consid. 3.1.1., pag. 8 e sentenza TF 5C.43/2006 dell'8 giugno 2006, consid 2.2.), tenore di vita a cui entrambi i coniugi hanno diritto se i mezzi economici della famiglia lo permettono (DTF 132 III 593, consid. 3.2., pag. 594 e segg.);
2) in seguito occorre verificare in quale misura i coniugi sono in grado di finanziare da soli tale tenore di vita (concetto dell'automantenimento);
3) se tale tenore di vita non può essere preteso con le proprie risorse finanziarie, provvisoriamente o in modo duraturo, occorre calcolare un adeguato contributo alimentare a carico del coniuge debitore, secondo il principio della solidarietà post divorzio (DTF 127 III 289, consid. 2a/aa, pag. 291 e per i gradi di conseguenza v. anche sentenza TF 5C.244/2006 del 13 aprile 2007, consid. 2.4.1.).
Come detto, nel caso concreto il Tribunale federale ha indicato che il Tribunale cantonale non ha accertato i fatti determinanti per il calcolo, segnatamente relativi al tenore di vita, per cui gli ha rinviato la causa per ulteriore decisione. Ha tuttavia chiaramente indicato che il tenore di vita di una persona che beneficia di entrate pari a CHF 3'690.00 mensili non può essere considerato inferiore a quello goduto dall'altro coniuge che beneficia di entrate pari a CHF 5'334.00 mensili e che durante la vita comune ha utilizzato tale reddito per mantenere la famiglia composta anche da due figli minorenni e potendo accumulare anche una quota di risparmio. Se la moglie può con le proprie risorse far fronte al proprio debito mantenimento, non vi sarà dunque spazio per un contributo alimentare a suo favore dopo il divorzio.
Ovviamente con queste premesse, difficilmente il Tribunale cantonale potrà emanare ancora una decisione dove sia previsto un contributo alimentare a favore della moglie dopo il divorzio.
Per quanto riguarda il Ticino mi limito ad indicare che il Tribunale d'appello ha previsto una metodologia di calcolo che parrebbe compatibile con quanto affermato dal Tribunale federale (cfr. caso-117; v. anche caso-262).
* Sentenza pubblicata in DTF 134 III 145.
Data modifica: 30/06/2008