Calcolo del contributo di mantenimento per i figli, considerazione dei vari aspetti in natura ed in denaro

Caso 450 del 01/06/2019

Il contributo alimentare a favore dei figli si calcola tenendo in considerazione solo gli aspetti finanziari?

In una sentenza del 18 gennaio 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il Giudice deve determinare la capacità contributiva dei genitori considerando i loro rispettivi fabbisogni e redditi, ripartendo in seguito i bisogni dei figli, considerando da una parte la capacità contributiva di ogni genitore e dall’altra le prestazioni fornite in natura da ciascuno di essi.

Sentenza TF 5A_583/2018


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il 24 luglio 2017 il Tribunale di prima istanza ha pronunciato il divorzio e affidato i due figli minorenni della coppia alla madre, con un ampio diritto di visita a favore del padre, vale a dire in una settimana su due da giovedì sera a domenica sera, una settimana su due da giovedì a venerdì mattina, oltre ad un altro giorno infrasettimanale, con pernottamento, e la metà delle vacanze scolastiche. E’ stato inoltre fissato il contributo alimentare del padre a favore dei figli.

In seconda istanza il Tribunale d’appello ha riformato la decisione e ridotto il contributo alimentare del padre a favore dei figli.

Il padre ha ricorso al Tribunale federale, chiedendo una ulteriore riduzione dei contributi alimentari decisi per i figli.

Il padre censura tra l’altro il metodo di calcolo dei contributi alimentari per i figli.

Ora, l’art. 276 cpv. 1 CC prevede che il mantenimento consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie, criteri che sono considerati equivalenti. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento dei figli e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela (art. 276 cpv. 2 CC). Il genitore che non ha la custodia dei figli o se occupa solo parzialmente deve in principio provvedere al mantenimento in denaro. In presenza di una custodia alternata, entrami i genitori contribuiscono al suo mantenimento e gli forniscono cura ed educazione, pertanto di principio devono pure essere ripartiti gli obblighi di mantenimento. Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC) (sentenza TF 5A_584/2018, consid. 4.1, del 10 ottobre 2018; sentenza TF 5A_764/2017, consid. 4.1.3, de 7 marzo 2018 e riferimenti). Come il diritto in vigore antecedentemente il 01.01.2017, il fatto che uno dei genitori apporta già una prestazione in natura deve essere considerato e serve in particolare per determinare quale dei due genitori deve dunque essere astretto al mantenimento in denaro (sentenza TF 5A_584/2018, consid. 4.3, del10 ottobre  2018 e riferimenti). Ciononostante è anche ammesso che se la capacità economica di uno dei genitori è sensibilmente più elevata rispetto a quella dell’altro, non è criticabile la decisione di lasciare al coniuge economicamente più forte l’onere del mantenimento in denaro, oltre alla parte di cura ed educazione (DTF 134 III 337, consid. 2.2.2; sentenza TF 5A_584/2018, consid. 4.3, del 10 ottobre 2018).

Nel caso concreto il Tribunale cantonale ha ripartito il mantenimento in denaro dei figli tra i genitori in proporzione al rispettivo reddito, senza tuttavia indicare i motivi per i quali ha proceduto in tal senso ed in particolare se ed in quale misura la cura in natura in natura sia stata considerata. Questo modo di procedere non ha permesso al Tribunale federale di poter verificare se gli alimenti fissati fossero conformi al diritto federale e pertanto il ricorso del padre è stato accolto e la causa rinviata all’autorità cantonale affinché statuisse nuovamente con decisione motivata. Il Tribunale cantonale dovrà determinare la capacità contributiva dei genitori considerando i loro rispettivi fabbisogni e redditi, ripartendo in seguito i bisogni dei figli, considerando da una parte la capacità contributiva di ogni genitore e dall’altra le prestazioni fornite in natura da ciascuno di essi.


Data modifica: 01/06/2019

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