Calcolo del contributo di mantenimento per i figli – contributo di accudimento

Caso 430 del 16/07/2018

Come si calcola il contributo alimentare a favore dei figli secondo la nuova legge in vigore dal 1° gennaio 2017?

In una sentenza del 17 maggio 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L’accudimento del figlio implica di garantire, dal punto di vista economico, al genitore che si occupa del suo accudimento che egli possa sovvenire alle proprie spese occupandosi del figlio. Ciò sta a significare che il contributo di accudimento deve includere i costi di sostentamento (“frais de subsistance” / “Lebenshalungskosten”) di tale genitore.

Per calcolare il contributo di accudimento occorre far riferimento, di principio, al minimo vitale del diritto di famiglia.

Sentenza TF 5A_454/2017 (DTF 144 III 377)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 1° febbraio 2011 e dalla loro unione è nato un figlio nel 2014. Dal 30 settembre 2015 le parti vivono separate di fatto. Il 10 novembre 2015 la moglie ha inoltrato al Giudice un’istanza di misure a tutela dell’unione coniugale. La relativa decisione è stata resa il 23 dicembre 2016, che in seguito è stata appellata sempre dalla moglie. Il 12 maggio 2017 il Tribunale cantonale ha reso la propria decisione, verso la quale il marito ha ricorso al Tribunale federale.

Il tema controverso è il calcolo del contributo di mantenimento a favore del figlio, formalmente affidato alla madre, con un ampio diritto di visita a favore del padre.

Si tratta della prima sentenza del Tribunale federale sull’argomento relativo al calcolo del contributo di mantenimento a favore dei figli minorenni secondo il diritto in vigore dal 1° gennaio 2017. L’argomento è stato trattato in altri precedenti casi pubblicati in www.divorzio.ch, i quali si riferivano tuttavia a sentenze cantonali (v. caso 426 e caso 403).

Innanzi tutto il Tribunale federale si è chinato sulla questione a sapere se la giurisprudenza relativa all’età dei figli quale legittimo impedimento per il genitore creditore alimentare di lavorare a tempo pieno (16mo anno di età) e a tempo parziale (10mo anno di età) sia ancora attuale, risposta tuttavia data in modo non chiaro: da un lato il Tribunale federale fa riferimento a proprie sentenze recenti (ma precedenti al 1° gennaio 2017) indicando che tali criteri non hanno perso di validità (seppur debbano essere valutati in ogni singolo caso concreto), ma dall’altro indica che il Messaggio del 29 dicembre 2013 del Consiglio federale, sulla revisione del Codice Civile Svizzero (mantenimento dei figli), preconizza un suo riesame; da notare che alcuni Tribunali cantonali hanno relativizzato la giurisprudenza federale (v. caso 403), ma ad oggi non è chiaro se queste decisioni cantonali verrebbero confermate dal Tribunale federale.

Successivamente il Tribunale federale si è dilungato sull’argomento per il quale da tempo si attendeva una sua decisione di principio, vale a dire il metodo di calcolo del contributo di mantenimento per i figli minorenni secondo la nuova legge in vigore dal 1° gennaio 2017.

Giusta il nuovo art. 285 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi. Il nuovo art. 276 cpv. 2 CC precisa che il mantenimento del figlio oltre alle spese di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela (di cui all’art. 276 cpv. 1 CC) comprende anche le spese di cura (di accudimento). Il mantenimento del figlio comprende dunque ora anche le spese di accudimento, indipendentemente dallo stato civile dei suoi genitori. Ai costi diretti del figlio vanno ora aggiunti i costi indiretti relativi al suo accudimento, ciò che non include solo delle prestazioni in natura, ma anche il costo che ciò comporta. L’accudimento del figlio implica di garantire, dal punto di vista economico, al genitore che si occupa del suo accudimento che egli possa sovvenire alle proprie spese occupandosi del figlio. Ciò sta a significare che il contributo di accudimento deve includere i costi di sostentamento (“frais de subsistance” / “Lebenshalungskosten”) di tale genitore. Il Consiglio federale ha proposto che per calcolare tale costo si consideri la differenza tra il salario netto percepito dall’attività lavorativa e l’ammontare complessivo dei costi del genitore affidatario; se entrambi i genitori svolgono un’attività lavorativa il calcolo del contributo di accudimento si effettua sulla base dell’importo che, secondo i casi, manca ad un genitore per coprire le proprie spese di sostentamento (vale a dire il proprio fabbisogno). Tale accudimento del figlio dà diritto ad un contributo a condizione che sia previsto in un momento in cui il genitore che si occupa del figlio avrebbe potuto in alternativa svolgere un’attività lavorativa remunerata; l’accudimento durante il week end o il tempo libero non dà pertanto di principio ad alcun diritto ad un contributo. Se l’affidamento (custodia) è dato ad un solo genitore occorre considerare anche l’apporto dato da parte dell’altro genitore se dovesse andare oltre ad un semplice esercizio del diritto di visita. Se è stabilito un diritto di visita più ampio, che ad es. include anche due sere e due notti infrasettimanali e la metà delle vacanze scolastiche, quel tempo accresciuto consacrato al figlio da parte del genitore non affidatario si ripercuote non sul contributo di accudimento, bensì sul calcolo del contributo di mantenimento relativo ai costi diretti variabili (cibo, spese per svaghi, ecc.); nulla cambia per contro in merito ai costi diretti fissi, quali la pigione. Nell’ipotesi di un accudimento da parte di terzi i relativi costi sono da considerare come costi diretti e il loro calcolo è semplice; nel caso di accudimento da parte di uno o di entrambi i genitori, ciò che impedisce un’attività lavorativa, per lo meno a tempo pieno, il contributo di accudimento deve permettere di garantire la presenza del o dei genitore/i. Così, nel caso in cui un genitore non disponga di un reddito proprio, siccome si consacra interamente al figlio, né dispone di entrate di altra fonte, si potranno di principio considerare tutti i suoi costi di sostentamento (fabbisogno) come riferimento per calcolare il contributo di accudimento. Se i genitori hanno adottato un altro modello di ripartizione dei compiti e per esempio esercitano entrambi un’attività lavorativa, senza tuttavia ripartirsi l’accudimento del figlio oppure, al contrario, entrambi si occupano in modo determinante del figlio, il calcolo del contributo di accudimento si effettuerà basandosi sull’importo che, a dipendenza dei casi, manca ad un genitore per coprire i propri cosi di sostentamento. In tal caso si può immaginare che per garantire i costi di accudimento un genitore debba all’altro un determinato contributo.

Per calcolare il contributo di accudimento occorre far riferimento, di principio, al minimo vitale del diritto di famiglia. Il minimo viale del diritto esecutivo permette un’esistenza appena decente, limitata alla durata della procedura esecutiva; nel diritto di famiglia i contributi di mantenimento sono dovuti per ben più tempo, per cui una restrizione al minimo esecutivo (minimo vitale della LEF) si legittima solo nel caso in cui le risorse economiche non permettono di coprire anche gli altri costi abituali. Dal momento in cui la situazione lo permette, si devono aggiungere i costi supplementari del diritto di famiglia (cfr. sull’argomento Bastons-Bulletti, L’entretien après le divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limite, in SJ 2017 II pag. 77 e segg., 89 e segg. e anche Stoudman, La contribution de prise en charge, pag. 89 - 92).

Nel caso concreto i Giudici cantonali hanno considerato che occorreva calcolare un contributo di accudimento dal momento che il figlio era accudito per la maggior parte del tempo dalla madre, la quale non copriva i propri costi nonostante le fosse stato computato un reddito ipotetico; tali costi sono stati calcolati in CHF 2’710.00 mensili, vale a dire CHF 1’350.00 di MV, CHF 844.00 di pigione, CHF 447.00 di premio base della cassa malati, CHF 70.00 di spese di trasporto (non sono stati considerati né i costi della cassa malati complementare, né quelli delle imposte, vista la situazione finanziaria modesta). Tenuto conto del reddito ipotetico di CHF 950.00 mensili, il contributo di accudimento è stato fissato in CHF 1’760.00 mensili (CHF 2’710.00 - CHF 950.00), calcolo considerato dal Tribunale federale come “non insostenibile” (ma questa espressione si giustifica per il fatto che si è trattato di un ricorso su misure provvisionali e pertanto limitato alla violazione del diritti costituzionali tra cui il divieto dell’arbitrio).

Nella sentenza TF 5A_64/2018, consid. 5.3, del 14 agosto 2018 si evince come ciò che conta per il figlio è che il genitore debitore dell'alimento paghi per il suo contributo di accudimento affinché l'altro genitore si possa occupare di lui, ma non si deve prendere in considerazione il tenore di vita, bensì occorre basarsi sul minimo vitale del diritto di famiglia.

Nella sentenza TF 5A_708/2017 del 13 marzo 2018 il Tribunale federale ha indicato che nelle situazioni di ammanco, va in primo luogo coperto il fabbisogno in denaro di tutti i figli. In quest’ambito si giustifica l’esclusione dei costi d’accudimento da parte di terzi dal fabbisogno in denaro. In caso contrario, i figli accuditi da terzi sarebbero favoriti rispetto ai figli accuditi personalmente in quanto unicamente il loro costo di accudimento sarebbe finanziariamente garantito (v. anche FamPra 3/2018, N. 45).


Data modifica: 10/10/2020

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