Caso 443 del 16/02/2019
Quale è il criterio applicabile per calcolare le ripetibili in materia di contributi alimentari?
in una sentenza del 14 dicembre 2017 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
In materia di contributi alimentari si applica il criterio ad horam, non quello ad valorem.
Sentenza I CCA 14.12.2017, N. 11.2016.52 = RTiD II 2018, N. 2c.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati il 18 dicembre 2009 e dalla loro unione sono nati due figli.
Nell’ambito di una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale le parti hanno raggiunto un accordo in virtù del quale i figli sarebbero stati affidati alla madre, riservato il diritto di visita paterno, e quest’ultimo avrebbe versato un contributo alimentare di CHF 1'500.00 mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi.
Il Pretore ha statuito riprendendo testualmente l'accordo nel dispositivo della sentenza e ponendo le spese processuali di CHF 800.00 a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Contro la decisione appena citata la moglie è insorta al Tribunale d’appello con un ricorso in cui ha postulato l'aumento del contributo alimentare per uno dei due figli, affetto da una grave malattia genetica, a CHF 3'500.00 mensili.
L’appellante ha rivendicato in sede si appello un’indennità per ripetibili di CHF 11’500.00 calcolata sulla base di un valore litigioso di CHF 480'000.00 (CHF 2'000.00 x 12 x 20 anni), al quale applicherebbe l’aliquota dell’8% prevista dall’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, ridotto al 30% (art. 11 cpv. 2 lett. a del medesimo regolamento).
Orbene, tale metodo di calcolo fondato sul valore litigioso non è stato giudicato pertinente, poiché in materia di contributi alimentari nelle cause di stato (provvedimenti cautelari compresi) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (CHF 280.00 orari: art. 12 del predetto regolamento) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all’adempimento di un mandato analogo (v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2014.23 del 30 giugno 2016, consid. 20b).
L’indennità per ripetibili dipende così dall’importanza della lite, dalle sue difficoltà, dall’ampiezza del lavoro e dal tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 12 ultima frase del ripetuto regolamento, che rinvia all’art. 11 cpv. 5 per analogia).
Data modifica: 16/02/2019