Calcolo dell’eccedenza a favore di un figlio nato al di fuori di un matrimonio

Caso 550 del 16/10/2023

Come viene ripartita l’eccedenza del genitore debitore del contributo alimentare nel caso di figli nati al di fuori del matrimonio?

In una sentenza del 19 luglio 2023 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nel determinare il contributo alimentare per un figlio di genitori non coniugati affidato esclusivamente a uno di essi, l’eventuale eccedenza deve essere suddivisa sulla base di una “testa grande” per il debitore e di una “testa piccola” per il figlio. Se del caso, la quota di eccedenza spettante al figlio deve essere limitata per garantire che non contribuisca indirettamente al mantenimento del genitore affidatario.

Sentenza TF 5A_668/2021 (destinata ad essere pubblicata sulla raccolta ufficiale)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Una coppia non sposata ha un figlio sottoposto all'autorità parentale congiunta e all'affidamento esclusivo della madre. Dopo la separazione dei suoi genitori, il figlio intenta un'azione di mantenimento contro il padre. Controverso è il calcolo della quota di eccedenza a favore di un figlio di genitori non sposati. La vertenza giunge fino al Tribunale federale.

Il Tribunale federale inizia con un breve richiamo al funzionamento del metodo concreto a due fasi con distribuzione delle eccedenze. Secondo questo metodo, la distribuzione dell'eccedenza si basa su "teste grandi e piccole", ossia due quote dell'eccedenza per ogni adulto e una quota dell'eccedenza per ogni figlio minore. Sono possibili adattamenti discrezionali a questa regola in casi concreti.

Nel distribuire l'eccedenza, i giudici cantonali hanno considerato il padre una "testa grande" e il figlio una "testa piccola", assegnando due terzi dell'eccedenza al padre e un terzo al figlio. Il padre ha sostenuto che anche la madre avrebbe dovuto (virtualmente) essere considerata una "testa grande", di modo che il figlio avrebbe avuto diritto solo al 20% dell'eccedenza e non a un terzo. In caso contrario, un figlio di genitori non sposati si troverebbe in una situazione economica migliore rispetto a un figlio di genitori sposati, il che sarebbe contrario all'intenzione del legislatore di garantire la parità di trattamento.

Il Tribunale federale deve quindi stabilire in modo più specifico se, quando i genitori non sono sposati, sia opportuno prendere in considerazione anche una "grande testa" per il genitore che si occupa effettivamente del bambino, un approccio difeso da una parte della dottrina.

Il metodo concreto a due fasi è ormai divenuto vincolante (DTF 147 III 265) e le circostanze concrete costituiscono, come indica il nome del metodo, il punto di partenza per il calcolo del contributo alimentare. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che il mantenimento dovuto al figlio ai sensi dell'art. 276 cpv. 2 CC costituisce un valore dinamico, in quanto, ai sensi dell'art. 285 cpv. 1 CC, si deve tener conto sia dei bisogni del figlio che della capacità finanziaria del debitore degli alimenti. Pertanto, il figlio deve anche poter beneficiare di una capacità finanziaria superiore alla media. A seconda dei mezzi a sua disposizione, ha diritto al minimo vitale LEF, al minimo vitale familiare (o "minimo vitale allargato") e a una parte dell'eccedenza. Tuttavia, l'eventuale eccedenza deve essere limitata in modo appropriato, sulla base delle esigenze effettive e delle considerazioni educative. In caso di eccedenza da distribuire quando i genitori non sono sposati, il genitore creditore non ha alcun diritto agli alimenti nei confronti del genitore debitore e non deve quindi beneficiare di una quota di eccedenza (DTF 144 III 377, consid. 7.1.4). In altre parole, nel caso specifico si deve garantire che la quota eccedente permetta al figlio di beneficiare solo del tenore di vita del genitore debitore e che non cofinanzi il genitore creditore che si prende cura effettivamente del figlio.

Secondo il Tribunale federale, sulla base di quanto sopra, non sembra possibile, nell'ambito di un metodo di calcolo concreto, utilizzare una "grande testa" virtuale nella distribuzione dell'eccedenza per un genitore che non ha un proprio credito alimentare e non ha diritto a partecipare all'eccedenza dell'altro genitore in termini reali. Piuttosto, l'eccedenza deve essere distribuita tra le persone che sono effettivamente coinvolte nel rapporto di mantenimento. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ciò non implica un illegittimo "trattamento preferenziale" o "migliore" del figlio di genitori non sposati tra loro, nemmeno in termini economici. Nel caso di un'attribuzione virtuale della quota di eccedenza all'altro genitore non coniugato, non è il figlio, ma il ricorrente, in quanto soggetto tenuto al pagamento degli alimenti, a trovarsi in una posizione migliore, in modo non compatibile con le disposizioni di legge. Il criterio della capacità di cui all'art. 285cpv. 1 CC - che in genere è ancora maggiore in assenza di un obbligo di mantenimento nei confronti del genitore affidatario - non verrebbe adeguatamente preso in considerazione se la quota eccedente per il genitore che non ha diritto al mantenimento in assenza di un rapporto (post)coniugale venisse virtualmente eliminata, ma, come già detto, rimanesse in realtà alla persona tenuta a versare gli alimenti e portasse a una quota eccedente artificialmente eccessiva per quest'ultima.

Alla luce di quanto sopra, al Tribunale federale non risulta corretto, nell'ambito del metodo concreto in due fasi, attribuire virtualmente una "grande testa" a un genitore che non ha alcun diritto di mantenimento proprio, né il diritto di beneficiare effettivamente dell'eccedenza dell'altro genitore. Al contrario, l'eccedenza va distribuita tra coloro che sono effettivamente coinvolti nel rapporto di mantenimento. Altrimenti, non sarebbe il figlio a stare meglio, ma il ricorrente, in quanto debitore.

Il Tribunale federale ha quindi respinto il ricorso del padre.


Data modifica: 29/10/2023

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