Caso 336 del 01/07/2014
Qualora l'evento assicurato sia lontano dal momento del calcolo dell'equa indennità ex art. 124 CC, vale a dire dal divorzio, dall'ammontare dovuto occorre dedurre le rendite che il coniuge beneficiario della rendita di cassa pensione ha nel frattempo percepito?
In una sentenza del 19 marzo 2014 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Secondo la dottrina se l'evento assicurativo è l'invalidità, non vi deve essere alcuna deduzione delle rendite versate fino al divorzio dal capitale teorico da dividere; in caso di pensionamento la dottrina è per contro divisa: secondo taluni se l'evento assicurativo è lontano dal divorzio il calcolo non cambia, mentre secondo altri si giustifica effettuare delle deduzioni.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nel caso 177 è stato fatto riferimento all'ipotesi in cui il pensionamento è intervenuto molto vicino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio, ciò che ha giustificato la suddivisione a metà della prestazione d'uscita acquisita dai coniugi calcolata per la durata del matrimonio, senza correttivi.
Nel caso qui commentato è controverso il calcolo dell'equa indennità ai sensi dell'art. 124 CC. Secondo questa norma un'indennità adeguata è dovuta segnatamente quando è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi e quindi l'ammontare delle prestazioni di libero passaggio acquisite durante il matrimonio non possono essere divise.
Nel caso concreto, la coppia è sposata da oltre 30 anni; il marito è stato prepensionato all'età di 60 anni. L'indennità adeguata ex art. 124 CC è stata calcolata nella misura di metà della prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio dal marito fino al suo pensionamento.
Tuttavia ancora una volta il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione a sapere se nel calcolo dell'equa indennità debbano essere considerate, e di conseguenza dedotte, le rendite percepite per il periodo dall'evento assicurativo fino al divorzio, dato che il marito non ha richiesto il calcolo della capitalizzazione della rendita al divorzio, né si è confrontato con le argomentazioni dell'autorità giudiziaria che ha emanato la decisione impugnata.
Ora, anche se il Tribunale federale ha ancora lasciato aperta la questione (così come in alcune precedenti decisioni di cui alla sentenza TF 5C.247/2006 del 10 febbraio 2010, consid. 4.4 e sentenza TF 5C.290/2005 del 21 marzo 2006, consid. , è utile riportare le tesi di dottrina, secondo cui:
- in caso di invalidità la rendita non dipende dalla prestazione di uscita (Baumann/Lauterburg, FamKom Scheidung, Band I, n° 32 ad art. 124 CC; Pichonnaz, n° 47 ad art. 124 CC; Grütter, Vorsorgeausgleich bei Scheidung, FamPra.ch 2006 p. 797 ss, p. 816) e non vi sono dunque motivi per dedurre dalla medesima le rendite versate dopo l'evento assicurativo fino al divorzio: il pagamento di tali rendite non ha alcun influsso sull'ammontare dell'avere previdenziale che andrebbe ricostituito qualora l'invalidità terminasse (Pichonnaz, n° 47 ad art. 124 CC; Grütter, op. cit., p. 804);
- in caso di pensionamento il conto previdenziale non è più alimentato; se delle rendite sono versate per un lungo periodo, l'ammontare della prestazione di uscita perde di attualità, tanto che secondo certi autori occorre riferirsi ad altri criteri oggettivi per determinare l'importo da dividere (Grütter, op. cit., p. 804-805 et 814-815), mentre per altri non occorre scostarsi dall'ammontare della prestazione di uscita, visto che la rendita versata non dipende dal tempo trascorso (Baumann/Lauterburg, op. cit., nos 33-35 ad art. 124 CC; Pichonnaz, op. cit., n° 49 ad art. 124 CC).
T. Geiser sembra voler proporre per i casi di vecchiaia di dedurre dalla prestazione di uscita al momento del caso di previdenza l'ammontare della rendita capitalizzata fino al divorzio (Geiser, Vorsorgeausgleich: Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, in: FamPra.ch 2002, p. 97), mentre per i casi di invalidità di fondarsi sull'ammontare della prestazione di uscita calcolata secondo l'art. 14 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 14 OPP2) fino al divorzio (Geiser/Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in: Le droit du divorce, Zurich 2008, p. 61 ss, p. 64).
Data modifica: 01/07/2014