Caso 548 del 16/09/2023
È possibile cambiare il proprio cognome dopo il matrimonio e richiedere a quel momento un doppio cognome?
In una sentenza del 7 giugno 2023 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
L’art. 30 cpv. 1 CC consente il cambio di nome per motivi “degni di rispetto”. Tuttavia, il nuovo nome deve essere conforme alla legge. La legge attuale non consente il doppio cognome, pertanto non è necessario esaminare i motivi degni di rispetto che potrebbero legittimare l’autorizzazione a cambiare il cognome in un doppio cognome.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
All'inizio del 2015, una cittadina con doppia cittadinanza franco-svizzera ha presentato all’Ufficio dello Stato civile competete un’istanza tesa all’autorizzazione a cambiare il proprio cognome in occasione dell'imminente celebrazione del suo matrimonio, ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 CC. Desiderava utilizzare sia il suo cognome che quello del futuro marito. L'autorità l'ha informata che, dall'entrata in vigore della nuova legge sul nome il 1° gennaio 2013, non è più possibile portare il doppio cognome dopo il matrimonio. Pochi mesi dopo, la richiedente ha sposato in Svizzera un cittadino con doppia cittadinanza greco-svizzera. I due hanno scelto di adottare il cognome da celibe del marito.
Alla fine del 2015, l’istante ha presentato una nuova domanda all’Ufficio dello Stato civile. Ha sostenuto che il cognome comune, scelto per motivi personali, le creava problemi nella vita professionale. Ha inoltre invocato la doppia cittadinanza di entrambi i coniugi come motivo legittimo (art. 30 cpv. 1 CC). La sua richiesta è stata respinta.
Nel 2021, l’istante ha presentato una nuova domanda all’Ufficio dello Stato civile. Ha ribadito la maggior parte delle ragioni già addotte. Tuttavia, ha allegato alla sua domanda un parere legale e ha dichiarato di aver utilizzato il doppio cognome per più di sei anni. La sua domanda è stata nuovamente respinta. Questa seconda vertenza è giunta sino al Tribunale federale.
In via preliminare, il Tribunale federale spiega che la legge attualmente in vigore prevede che con il matrimonio ciascuno dei coniugi mantiene in linea di principio il proprio cognome (art. 160 cpv. 1 CC). I coniugi possono tuttavia dichiarare all’Ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere il cognome da nubile o celibe di uno di loro. Il Tribunale federale ricorda che l'art. 30 cpv. 1 CC autorizza il cambio di nome in presenza di motivi legittimi (motivi “degni di rispetto”).
Per inciso, l’Alta corte ha osservato che uno pseudonimo ufficiale può essere autorizzato per motivi degni di rispetto. L’istante deve però dimostrare che lo pseudonimo ha un'importanza oggettiva per la sua vita economica e sociale. L'ufficializzazione di uno pseudonimo può quindi costituire un motivo legittimo per cambiare il nome se sussistono le condizioni per farlo figurare sul passaporto come aggiunta ufficiale (cfr. art. 2 cpv. 4 della Legge federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri - LDI), nel qual caso il richiedente deve dimostrare che il suo nome d'artista riveste un'importanza oggettiva nella sua vita economica e sociale (ad esempio, mediante contratti d'artista, articoli di stampa, manifesti, documenti sull'attività artistica, ecc.). Inoltre, le autorità verificheranno che il motivo invocato rispetti i limiti dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) e che sia conforme alla legge e ai buoni costumi (cfr. art. 20 CO).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel caso concreto la sua richiesta di cambio di cognome non deve essere valutata solo sulla base di motivi degni di rispetto (art. 30 cpv. 1 CC). Il cambiamento di cognome deve anche essere conforme al diritto vigente (cfr. art. 160 CC). L'intenzione del legislatore di abolire il doppio cognome nel 2013 è stata chiara. Di conseguenza, il Tribunale federale ritiene che l'art. 30 cpv. 1 CC sia stato utilizzato dall’istante nella presente fattispecie in modo improprio.
Inoltre, il Tribunale federale ha sollevato la questione della buona fede processuale. Il ricorso della ricorrente (2021) riproponeva la maggior parte dei motivi della prima procedura (2015). Il Tribunale federale non si è pronunciato sulla questione, ma ha osservato che la ricorrente stava utilizzando tutti i mezzi possibili per impugnare una decisione passata in giudicato.
Prima di concludere, il Tribunale federale ha precisato che anche le censure della ricorrente in merito alla parità di trattamento e al divieto di discriminazione non fossero sufficientemente fondate (art. 8 cpv. 1 e art. 2 Cost.).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è stato respinto.
Data modifica: 16/09/2023