Caso 539 del 16/04/2023
Se e in quale misura vengono presi in considerazione versamenti volontari di terzi nell’ambito delle entrate determinanti per il calcolo dei contributi alimentari?
In una sentenza dell’11 ottobre 2022 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il Tribunale federale non ha ancora deciso se le sovvenzioni volontarie di terzi debbano essere prese in considerazione per il calcolo delle entrate del debitore tenuto a pagare alimenti. La dottrina maggioritaria ritiene che, sebbene tali donazioni certamente aumentano le risorse economiche del debitore, in linea di principio non devono essere prese in considerazione; tuttavia sussistono delle eccezioni.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Le parti si sono sposate nel 2004 e hanno avuto un figlio comune, nato nel 2014. Ciascuna parte ha anche figli da una precedente relazione. La separazione di fatto è intervenuta il 27 maggio 2020 ed il marito ha introdotto delle misure a protezione dell’unione coniugale. Tra i vari argomenti sono stati regolamentati i contributi alimentari per moglie e figlio comune. La vertenza è giunta fino al Tribunale federale e tra le censure vi era anche quella del computo o meno dell’importo di CHF 1'000.00 mensili percepito dal marito dalla propria madre.
In particolare, la moglie, ricorrente, ritiene che i giudici cantonali abbiano arbitrariamente escluso dal reddito del marito l'importo mensile di CHF 1'000.00 che egli riceve da sua madre, in quanto si tratterebbe di una donazione. Secondo la moglie la giurisprudenza prevede specificamente che le donazioni e gli anticipi ereditari fatti da un genitore devono essere presi in considerazione nella determinazione delle entrate di una parte.
Il Tribunale federale ha subito precisato che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la questione se le sovvenzioni volontarie di terzi debbano essere prese in considerazione per il calcolo delle entrate del debitore tenuto a pagare alimenti non è ancora stata decisa quale principio dalla giurisprudenza e l’argomento è controverso in dottrina (cf. Thomas Geiser, Personenschaden und Familienrecht: Querbezüge, in REAS 2019 pag. 252 e segg., pag. 255 e segg.).
Nella sentenza DTF 128 III 161, consid. 2c/aa, il Tribunale federale aveva osservato che la dottrina maggioritaria riteneva che, sebbene tali donazioni certamente aumentassero le risorse economiche del debitore, in linea di principio non dovevano essere prese in considerazione, in quanto, secondo la volontà del terzo che le aveva fornite, dovevano andare a beneficio del destinatario e non della persona al cui mantenimento doveva provvedere. Tuttavia, nelle particolari circostanze di quel caso, il tribunale ha ritenuto giustificato prendere in considerazione le donazioni ricevute dal debitore tra le sue risorse economiche. In effetti, a seguito del legame di parentela tra il creditore ed il terzo che effettuava le donazioni, quest’ultimo avrebbe potuto essere chiamato a contribuire per il tramite di un’azione alimentare se tali importi non fossero stati computati nella capacità contributiva del debitore.
Nella sentenza TF 5A_535/2009 del 13 ottobre 2009, consid 5.2, il tribunale non aveva ritenuto arbitrario prendere in considerazione le donazioni fatte dalla madre del debitore, ma solo per il fatto che tali pagamenti avevano rappresentato quasi la metà del reddito delle parti per un periodo di sei anni e avevano permesso loro di condurre uno stile di vita elevato.
In definitiva, dato che la questione di principio non è mai stata decisa dal Tribunale federale, che si è pronunciato solo in casi particolari, alla luce delle circostanze del presente caso concreto non è arbitrario ritenere che le donazioni fatte dalla madre del marito a quest’ultimo non debbano essere incluse nel suo reddito. Ciò è particolarmente vero in quanto sempre nel caso concreto le donazioni in questione rappresentano una parte molto più piccola del suo reddito rispetto alla sentenza sopra citata.
Data modifica: 16/04/2023