Caso 540 del 01/05/2023
Un contratto di mantenimento per minori firmato dai genitori è vincolante a partire da quando?
In una sentenza del 2 settembre 2022 il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:
Ai sensi dell’art. 287 cpv. 1 CC, i contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità di protezione dei minori. Tuttavia, il contratto di mantenimento è vincolante per il debitore sin dalla sua stipula, motivo per cui il debitore non può recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’approvazione. Tuttavia, il debitore degli alimenti ha la possibilità, se la procedura di approvazione è in corso, di richiedere la non approvazione del contratto di mantenimento. In questo contesto, può (tra l’altro) invocare vizi del consenso.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
A. e B. sono i genitori non sposati di C., nata nel 2020. A. ha riconosciuto C. come sua figlia presso l'Ufficio di Stato Civile competente. Il 5 febbraio 2021 l'Autorità Regionale di Protezione (in seguito, ARP) competente ha avviato un procedimento per la quantificazione del contributo di mantenimento dovuto dal padre per la figlia. Il 7 maggio 2021 si è svolta un’udienza presso l’ARP in merito alla possibilità di raggiungere un accordo sugli alimenti. Lo stesso giorno i genitori della bambina hanno firmato un accordo in base al quale A. avrebbe dovuto versare alla madre della bambina un contributo di mantenimento mensile di CHF 1'250.00 fino all'ingresso della figlia nella scuola superiore e di CHF 1'000.00 successivamente, oltre assegni famigliari. L'11 maggio 2021, A. ha comunicato telefonicamente all’ARP che l’ammontare degli alimenti era per lui troppo alto. In una lettera datata 3 giugno 2021, ha sostenuto che le sue domande non avevano ricevuto una risposta corretta durante l'incontro con l’ARP. Si era sentito sotto pressione ed era fisicamente debole a causa del turno di notte che aveva fatto. Era stato indotto a credere che egli dovesse un contributo di accudimento, mentre non sarebbe stato vero. Ha invocato il vizio di volontà e che il contratto non era per lui vincolante. Con decisione del 21 luglio 2021, l’ARP ha approvato il contratto di mantenimento del 7 maggio 2021. Il caso è giunto sino al Tribunale federale.
È controverso se il ricorrente possa invocare con successo il vizio di volontà in relazione al contratto di mantenimento o se tale contratto sia considerarsi decaduto (prima della sua approvazione).
Ai sensi dell'art. 287 cpv. 1 CC, i contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità di protezione dei minori. Tuttavia, il contratto di mantenimento è vincolante per il debitore sin dalla sua stipula, motivo per cui il debitore non può recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell'approvazione. Tuttavia, il debitore degli alimenti ha la possibilità, se la procedura di approvazione è in corso, di richiedere la non approvazione del contratto di mantenimento. In questo contesto, può (tra l'altro) invocare vizi del consenso (art. 23 e segg. CO), tanto più che l'autorità di omologazione deve esaminare il contratto di mantenimento per stabilire se corrisponde a una libera volontà e a una matura riflessione. Se il richiedente può sostenere con successo l'esistenza di un vizio del consenso, il contratto di mantenimento non dev’essere approvato. D'altra parte, come detto, il richiedente non ha la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal contratto dopo la sua firma.
Per quanto riguarda un contratto di mantenimento, l'autorità di approvazione deve esaminare in particolare se sia adeguato alla situazione economica e alle altre condizioni future delle parti, quali esistevano ed erano prevedibili al momento della decisione, risp. se i principi di calcolo ai sensi dell'art. 285 CC sono stati rispettati. Il Tribunale federale esamina liberamente decisioni di questo tipo, ma interviene solo se il tribunale cantonale ha abusato del suo potere discrezionale, ossia se si è discostato senza motivo dai principi riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, se ha preso in considerazione elementi che non avrebbero dovuto avere un ruolo o se, al contrario, non ha tenuto conto di circostanze giuridicamente rilevanti; sono da annullare e modificare decisioni che si rivelano manifestamente inique o ingiuste in modo scioccante (DTF 142 III 617, consid. 3.2.5 e consid. 4.5; DTF 136 III 278, consid. 2.2.1, con riferimenti).
Nel caso concreto il ricorrente non lamenta un accertamento arbitrario dei fatti, mentre si limita ad affermare di aver presentato il contratto di locazione prima della pronuncia della decisione. In assenza di una corrispondente censura di arbitrarietà per quanto riguarda il (mancato) accertamento dei fatti, in linea di principio nulla può essere accolto davanti al Tribunale federale. Anche se le doglianze del ricorrente dovessero essere considerate sufficienti, non avrebbero comunque successo: è vero che egli sostiene di aver presentato il contratto di locazione prima dell'inizio della deliberazione della sentenza. Tuttavia, dal fascicolo cantonale risulta che l’autorità cantonale avesse già informato le parti con lettera del 29 settembre 2021 che non era previsto un ulteriore scambio di allegati. In tal modo ha chiaramente indicato che a partire da tale data la causa era matura per il giudizio ed era dunque iniziata la fase della deliberazione della sentenza (sentenza TF 4A_538/2017 del 21 dicembre 2017, consid. 4.4.4). Il deposito di un nova il 27 gennaio 2022 da parte del ricorrente, avvenuto quasi quattro mesi dopo il 29 settembre 2021, è quindi entrato nella fase di deliberazione del giudizio, per cui l'istanza precedente non era più tenuta a tenerne conto, in conformità al diritto federale.
Il ricorso è stato pertanto respinto.
Data modifica: 01/05/2023