Caso 478 del 01/09/2020
Per il calcolo del mantenimento del figlio può essere aggiunto al contributo a suo favore una partecipazione, ad es. il 5%, all’eccedenza del genitore obbligato?
In una sentenza del 12 dicembre 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
In caso di situazioni finanziarie particolarmente agiate, al fabbisogno esteso del figlio può essere aggiunta una quota dell’eccedenza dei genitori. Una partecipazione del 5% all’eccedenza del genitore obbligato al pagamento del contributo di mantenimento può, nel singolo caso concreto, essere appropriata.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il minore è nato nel 2012 da una relazione avuta tra due genitori non coniugati. La relazione tra i suoi genitori è terminata nell’agosto 2016 e a partire da tale data il padre ha contribuito spontaneamente al mantenimento del figlio con un versamento alla madre di CHF 2'100.00 mensili, lasciando entrambi fino al 1° settembre 2017 presso l’abitazione che precedentemente occupavano tutti assieme. Dalla separazione il padre vede il figlio un week end su due e durante la metà delle vacanze scolastiche.
Il 2 febbraio 2017 il figlio, rappresentato dalla madre, si è rivolgo al giudice per chiedere la quantificazione del contributo alimentare a suo favore. La procedura ha continuato in seguito presso il Tribunale d’appello, giungendo infine al Tribunale federale.
Secondo i giudici cantonali, di fronte ad una situazione economica agiata della famiglia è corretto aggiungere agli oneri del figlio una parte della disponibilità dei genitori, vale a dire un importo che nel caso concreto è stato stabilito in CHF 1'300.00 mensili, vale a dire ca. il 5% dell’eccedenza di entrambi. Infatti la disponibilità mensile (differenza tra il reddito ed il fabbisogno) del padre è stata quantificata in CHF 15'497.00 dal 1° gennaio al 31 agosto 2017, in CHF 25'345.00 dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 e di CHF 26'191.00 dal 1° gennaio 2018, mentre per la madre la disponibilità mensile è stata di CHF 4'559.00 nel 2017 e di CHF 4'521.00 nel 2018.
Orbene, secondo il Tribunale federale questo computo ulteriore del 5% non è stato giudicato contrario al diritto federale; tuttavia è stato censurato il calcolo concreto, laddove i giudici cantonali hanno operato una media delle disponibilità di ciascun genitore per stabilire l’importo di CHF 1'300.00 mensili. Infatti la media della disponibilità del padre è di CHF 22'485.00 mensili, mentre quella della madre di CHF 4'540.00mensili. La somma delle due disponibilità medie è di CHF 27'025.00 ed il 5% risulta essere CHF 1'351.25 mensili, arr. dai giudici cantonali in CHF 1'300.00 mensili. Così facendo è stata messa a carico del padre anche la quota parte del 5% della disponibilità della madre, mentre invece i giudici cantonali avrebbero dovuto tener conto solo della disponibilità del padre, ciò che avrebbe portato all’importo di CHF 1'124.25, arrotondato dal Tribunale federale in CHF 1'125.00 mensili.
Il ricorso del padre al Tribunale federale è stato ammesso solo in questa misura.
Nota aggiuntiva: la sentenza oggetto del presente caso non ha necessariamente un valore per tutta la Svizzera ed in particolare per il Ticino. Il Tribunale federale ha infatti ribadito che la legge non prescrive un metodo di calcolo particolare per determinare il contributo alimentare per i figli (consid. 4.1 della sentenza), anche se dal 2017, con la riforma legislativa che ha di fatto introdotto anche l’obbligo di considerare il contributo di accudimento per i figli, il pluralismo dei vari metodi cantonali non è più ritenuto giustificato; ciononostante il Tribunale federale non ha imposto un metodo di calcolo unico (consid. 4.3). Pertanto nulla vieta di ritenere che a livello cantonale (in particolare nel Canton Ticino) non rimanga valida la regola del 25% applicata al fabbisogno del figlio prevista dalla giurisprudenza del Tribunale d’appello di Lugano precedente il 2017 (cfr. I CCA 5.2.2010, N. 11.2009.110 in RTiD II-2010).
Data modifica: 01/09/2020