Comparizione personale all’udienza di conciliazione

Caso 484 del 01/12/2020

Chi deve rappresentare il figlio minorenne all’udienza di conciliazione nell’ambito di un’azione alimentare?

In una sentenza dell’8 maggio 2020 il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:

Qualora un figlio minorenne non venga rappresentato all’udienza di conciliazione né dal genitore titolare dell’autorità parentale, quale rappresentante legale, né dal curatore nominato ex art. 308 cpv. 2 CC ed in loro vece all’udienza di conciliazione prenda parte solo il praticante legale dell’ufficio del curatore incaricato, il requisito della comparsa personale non è adempiuto. Il rappresentante legale del figlio e del curatore designato posso essere dispensati dalla partecipazione all’udienza di conciliazione unicamente per i motivi menzionati all’art. 204 cpv. 3 CC.

Sentenza TF 5a_385/2019


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il minore è nato nel 2013 da due genitori non coniugati. L’Autorità Regionale di protezione (in seguito ARP) competente ha nominato una curatrice al figlio per la ricerca della paternità e la fissazione del contributo alimentare. Il 26 gennaio 2015 il padre ha riconosciuto il figlio. Il 7 gennaio 2016 la curatrice ha inoltrato presso il Tribunale competente un’istanza di conciliazione indirizzata verso il padre per la fissazione del contributo alimentare. Durante quest’ultima udienza per la parte istante si è presentata solamente una praticante legale del servizio della protezione dei minori per il quale è attiva la curatrice. Il padre ha sollevato la censura per cui il figlio non era validamente rappresentato, dal momento che non era presente la sua curatrice. L’8 aprile 2016 la curatrice ha inoltrato la causa per la fissazione del contributo alimentare ai sensi dell’art. 279 cpv. 1 CC. Il padre ha sollevato l’inammissibilità dell’azione visto quanto aveva già eccepito all’udienza di conciliazione. L’azione è stata giudicata inammissibile ed il caso portato sino al Tribunale federale.

L’azione per la quantificazione del contributo alimentare va preceduta da una istanza di conciliazione (art. 197 CPC). L’art. 204 cpv. 1 CPC indica che le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione. L’art. 67 cpv. 2 CPC prevede che chi non ha l’esercizio dei diritti civili, come ad es. il figlio minorenne, agisce per mezzo del suo rappresentante legale; la rappresentazione è prevista solo in casi eccezionali (art. 204 cpv. 3 let. a - c CPC). L’art. 206 cpv. 1 CPC indica che se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto. La parte che si fa rapresentare senza comparire e senza che siano realizzate le condizioni dell’art. 204 cpv. 3 CPC è precluso (sentenza TF 4C_1/2013 del 25 giugno 2013, conisd. 4.3).

Nel caso concreto i giudici cantonali hanno considerato che il minore dovesse essere rappresentato all’udienza di conciliazione dalla curatrice o da sua madre. In assenza di entrambe, il minore è stato considerato come non comparso personalmente. D’altra parte la rappresentanza per il tramite di un legale, o di un praticante legale, sarebbe stata possibile solo in presenza dei casi di dispensa previsti dall’art. 204 cpv. 3 CPC.

Orbene, secondo il Tribunale federale dal momento che la curatrice era stata personalmente nominata per rappresentare il minore allo scopo di far valere il credito alimentare, solo lei poteva agire in nome del rappresentato e disporre dell’oggetto litigioso.

Il ricorso è stato respinto.

 


Data modifica: 01/12/2020

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland