Compensazione di contributi alimentari con altre pretese fondate sul diritto di famiglia

Caso 213 del 15/03/2009

E' possibile compensare il pagamento di contributi alimentari con altre pretese fondate sul diritto di famiglia?

In una sentenza del 16 settembre 2008*, il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Gli obblighi di mantenimento, fatta salva l'eccezione dell'art. 121 cpv. 2 CC relativa all'abitazione familiare, non possono compensarsi con pretese di altra natura contro la volontà del creditore.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


giusta l'art. 177 CC (“diffida ai debitori”) il Giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei propri obblighi di mantenimento che facciano i pagamenti, in tutto o in parte, nelle mani dell'altro.
Nel caso concreto il Pretore ha accertato l'inadempienza del marito nel pagare il contributo alimentare alla moglie, ma ha biasimato anche la moglie la quale non ha rispettato l'obbligo impartitole in una precedente sentenza di depositare l'importo di CHF 38'880.65 (da lei indebitamente prelevato) su un conto congiunto con il marito: secondo il Pretore la moglie sarebbe dunque “malvenuta a rimproverare al marito la trascuranza degli obblighi di mantenimento quando lei stessa è palesemente inadempiente (art. 7 CC e 82 CO)”. In simili condizioni il Pretore ha respinto l'istanza di trattenuta (diffida ai debitori) fino al momento cui la moglie “non avrà ossequiato a sua volta all'ordine impartitole”.
Orbene, la sentenza del Pretore non contiene clausole in virtù delle quali il versamento del contributo alimentare sarebbe vincolato al deposito dell'importo e l'eccezione di inadempienza contrattuale (art. 82 CO, applicabile anche nel diritto di famiglia giusta l'art. 7 CC) non fa stato nel caso specifico, poiché difetta un rapporto di scambio tra la prestazione fondata sull'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC e quella fondata sull'art. 178 CC (sull'esigenza di un rapporto bilaterale: DTF 128 V 226 consid. 2b). Ma in ogni caso gli obblighi di mantenimento, fatta salva l'eccezione – estranea alla fattispecie – dell'art. 121 cpv. 2 CC relativa all'abitazione familiare (Peter in: Basler Kommentar, CO I, 4ª ed., N. 7 ad art. 125), non possono compensarsi con pretese di altra natura contro la volontà del creditore (art. 125 n. 2 CO). Quanto ai motivi per cui un debitore ometta o ritardi il pagamento del contributo alimentare, essi non sono di rilievo (analogamente, per quanto riguarda contributi alimentari dovuti dopo il divorzio: Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 7 ad art. 132 CC).
Ne segue che nel caso precipuo l'inadempienza della moglie non giustifica il rifiuto del contributo alimentare da parte del marito e l'istanza di diffida ai debitori deve dunque essere accolta.

Nella sentenza TF 5A_445/2015 del 13 ottobre 2015 i Giudici precisano che non è possibile compensare i contributi di mantenimento dovuti ai figli con dei crediti verso l’altro coniuge, anche se l’alimento va versato alla stessa persona, quale rappresentante legale dei figli. Nel caso concreto la madre non può pretendere di compensare i contributi alimentari di cui i suoi figli sono beneficiari con il credito che l’ex marito ha verso di lei relativamente alla liquidazione del regime matrimoniale.


Data modifica: 15/03/2009

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