Competenza a statuire in merito di compensazione fra i contributi stabiliti a titolo retroattivo e gli importi già versati dal debitore

Caso 451 del 16/06/2019

Il giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale è competente per per operare una compensazione fra i contributi stabiliti a titolo retroattivo e gli importi già versati dal debitore?

In una sentenza del 15 maggio 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nell’ambito della fissazione dei contributi dovuti retroattivamente in pendenza di matrimonio (art. 173 CC) o per l’organizzazione della vita separata (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), il Giudice preposto a tale calcolo deve tener conto degli importi che il debitore ha già versato.  Diverso è il discorso qualora il debitore alimentare si spinga a postulare la restituzione di un’eventuale eccedenza: questa esula da una regolamentazione del mantenimento a titolo provvisionale, e può ragionevolmente essere considerata quale pretesa creditoria a titolo indipendente.

Sentenza TF 5A_595/2018


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 2008, hanno avuto due figli e vivono separati dal giugno 2013. 

In data 14 maggio 2014 la moglie ha adito il Pretore con un'istanza a tutela dell'unione coniugale, postulando - tra l’altro - il versamento di contributi per sé e per i figli retroattivamente dal 1° giugno 2013. Il marito ha offerto contributi ridotti rispetto alle richieste della moglie, chiedendo nel contempo di poter dedurre dai contributi quanto egli aveva corrisposto direttamente per le necessità della famiglia. 

Il Pretore ha statuito sui contributi alimentai dovuti e sugli arretrati. Il marito, non soddisfatto dell’importo calcolato, ha adito il Tribunale d’appello, il quale ha ridotto il contributo alimentare per la moglie, ma d’altra parte ha annullato d’ufficio il dispositivo del primo Giudice sulla richiesta di considerare i contributi alimentari già pagati dal marito. Quest’ultimo ha ricorso al Tribunale federale.

Le decisioni in materia di misure a tutela dell'unione coniugale sono considerate decisioni cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.2), motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015, consid. 2.1, del 27 luglio 2015).

Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è un rimedio di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF), ma quando l'autorità precedente non è entrata in materia e non ha esaminato la causa nel merito, il Tribunale federale non pronuncia una sentenza riformatoria, bensì rinvia l'incarto all'istanza precedente per nuovo giudizio (DTF 138 III 46 consid. 1.2; da ultimo sentenza 5A_88/2017 del 25 settembre 2017, consid. 1.2 non pubblicato in DTF 143 III 473; sentenza 5A_84/2018, consid. 1.3, dell'8 novembre 2018; sentenza 5A_820/2018, consid. 2..5.1, del 17 gennaio 2019).

Il ricorrente formula una conclusione cassatoria, nel presente caso adeguata, poiché oggetto del gravame è unicamente la mancata trattazione nel merito della propria richiesta.

Controversa è la competenza del giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale per operare una compensazione fra i contributi stabiliti a titolo retroattivo e gli importi già versati dal debitore. 

Il Tribunale di appello si è limitato al primo passo, ovvero alla determinazione dei contributi, senza in alcun modo prendere in considerazione eventuali versamenti operati spontaneamente dal ricorrente in favore dei familiari. Esso ha indicato che eventuali controversie legate al versamento di una determinata somma a titolo di arretrato alimentare o alla restituzione di alimenti versati in esubero andrebbero giudicate dal Giudice ordinario, mentre il Giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non avrebbe la competenza  ratione materiae.

Secondo la dottrina, nell'ambito della fissazione dei contributi dovuti retroattivamente in pendenza di matrimonio (art. 173 CC) o per l'organizzazione della vita separata (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), il Giudice preposto a tale calcolo deve effettivamente tener conto degli importi che il debitore ha già versato (v. gli autori citati alla DTF 135 III 315 consid. 2.4). La giurisprudenza ha potuto trarre dal principio suesposto che la decisione del Giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale che condanna al versamento di contributi di mantenimento retroattivi, riservando però i contributi già pagati, può costituire titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 LEF) unicamente quando essa permette di determinare in modo preciso - se del caso consultando la motivazione e documenti ai quali il giudice rimanda - l'importo da dedurre poiché già prestato (DTF 135 III 315 consid. 2.4); se una tale decisione fosse riconosciuta quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'integralità dei contributi di mantenimento retroattivi, il debitore non potrebbe eccepire la compensazione con prestazioni fornite  prima del giudizio invocato quale titolo (art. 81 LEF; DTF 135 III 315 consid. 2.5).

Diverso può per contro essere il discorso qualora il debitore alimentare non si limiti a chiedere al Giudice di tenere in considerazione  per un'eventuale compensazione quanto già versato, bensì si spinga a postulare la restituzione di un'eventuale eccedenza: questa, in effetti, esula da una regolamentazione del mantenimento a titolo provvisionale, e può ragionevolmente essere considerata quale pretesa creditoria a titolo indipendente, che il creditore potrà far valere con azione ordinaria oppure, date le circostanze, quale credito da definire nell'ambito dello scioglimento del regime matrimoniale (v. ad es. sentenza 5A_601/2014, consid. 1 in fine, dell'8 gennaio 2015).

Nel caso concreto, il Tribunale di appello ha pertanto trattato secondo la stessa regola due fattispecie invece ben distinte. In particolare, decidendo come ha fatto, esso ha arbitrariamente dichiarato irricevibile la conclusione di appello del ricorrente.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata pertanto annullata e la causa rinviata al Tribunale di appello affinché decida in merito alla conclusione di appello del ricorrente.


Data modifica: 16/06/2019

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