Competenza del giudice della protezione dell’unione coniugale e del giudice del divorzio

Caso 462 del 16/12/2019

Che validità ha una sentenza del giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale dal momento in cui è adito il giudice del divorzio?

In una sentenza del 28 gennaio 2019 (con precisazione in un’altra sentenza del 7 novembre 2019), il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Dopo l’avvio della procedura di divorzio solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato può decidere di modificare o di sopprimere quelle misure (art. 276 cpv. 2 CPC). Ove non occorra modificarle né sopprimerle, le misure a protezione dell’unione coniugale continuano ad applicarsi anche durante la causa di divorzio. Tuttavia in pendenza della procedura di divorzio, senza che siano richieste delle misure cautelari, le parti conservano un interesse affinché il giudice a protezione dell’unione coniugale statuisca sulle richieste.

Sentenza I CCA 11.2017.47 e sentenza I CCA 11.2018.125/127


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 27 giugno 1997. Dal matrimonio sono nati due figli. Le parti vivono separate dall'agosto del 2011. Il 13 giugno 2012 il marito si è rivolto al Pretore con un'istanza a protezione (tutela) dell’unione coniugale per essere autorizzato a vivere separato ed ottenere la relativa regolamentazione delle conseguenze accessorie. Al dibattimento i coniugi hanno trovato un primo accordo, omologato seduta stante dal Pretore. Il dibattimento è continuato il 5 novembre 2012 ed in tale occasione i coniugi hanno raggiunto una seconda intesa che il Pretore ha pure omologato.

Il 28 gennaio 2014 la moglie ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo cautelarmente di limitare il diritto di visita paterno, postulando altresì un aumento dei contributi alimentari per i figli. All'udienza del 31 marzo 2014 il Pretore, constatata l'impossibilità raggiungere un’intesa, ha ordinato la continuazione del dibattimento sull'istanza a protezione del­l'unione coniugale. Sempre all'udienza del 31 marzo 2014 il Pretore ha rinviato il tentativo di conciliazione sul divorzio e ha disposto che “pendente il procedimento a tutela dell'unione coniugale che farà chiarezza anche su questi aspetti [le relazioni personali tra padre e figli], non c'è ragione alcuna di aprire un nuovo fronte giudiziario”, la convenuta “rimanendo libera di far valere le sue ragioni sull'assetto relazionale nel procedimento in corso”. L'istruttoria è terminata il 7 dicembre 2016 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Statuendo con sentenza del 6 aprile 2017 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre, ha stabilito i diritti di visita, ha obbligato il marito a versare determinati contributi alimentari per ciascun figlio.

Contro la sentenza appena citata la moglie è insorta a al Tribunale d’appello con un ricorso del 18 aprile 2017 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato.

Nel frattempo, il 4 giugno 2018, si è tenuta l'udienza di conciliazione nella causa di divorzio e il contraddittorio sull'istanza cautelare contestuale alla petizione. L'azione di divorzio è ancora pendente.

Il preliminare interrogativo che si pone è di sapere se al momento in cui ha emanato il giudizio impugnato, quel 6 aprile 2017, il Pretore fosse ancora competente per statuire a protezione dell'unione coniugale. 

Ove una procedura a tutela del­l'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – com'è avvenuto in concreto il 28 gennaio 2014 – azione di divorzio, la competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade. A quel giudice rimane soltanto da statuire, in simile evenienza, sui prov­vedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che egli decida più tardi (DTF 138 III 648 consid. 3.3.2; analoga­mente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, II-2017 pag. 907 consid. 4; sentenza TF 5A_933/2012 del 17 maggio 2013 consid. 5.2). Le misure a protezione del­l'unio­ne coniugale da lui emanate per tale periodo restano poi in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio, ma egli non può più modificarle. Dopo l'avvio della procedura di divorzio solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato può decidere di modificare o di sopprimere quelle misure (art. 276 cpv. 2 CPC). Ove non occorra modificarle né sopprimerle, le misure a protezione dell'unione coniugale continuano ad applicarsi anche durante la causa di divorzio.

Nella fattispecie la decisione impugnata andrebbe considerata come una sentenza a tutela dell'unione coniugale per quel che concerne i provvedimenti relativi al periodo antecedente la causa di divorzio e come decreto cautelare per i provvedimenti del lasso di tempo successivo, ma l’atto impugnato non può essere trattato come una decisione bivalente.

Non si disconosce che in concreto il Pretore ha continuato deliberatamente al­l'udienza del 31 marzo 2014 la procedura a tutela dell'unione coniugale (per evitare di “aprire un nuovo fronte giudiziario”) con l'assenso dei coniugi, ma una deroga alla competenza per materia posta dal diritto federale non è lecita, nemmeno con l'autorizzazione delle parti. Poco importa che nel Cantone Ticino si dia unione personale tra giudice a protezione dell'unione coniugale e giudice del divorzio.

Pertanto nel caso concreto, quando ha statuito il 6 aprile 2017 a tutela dell'unione coniugale, il Pretore era competente soltanto per adottare provvedimenti relativi al periodo precedente la litispendenza della causa di divorzio, intervenuta il 28 gennaio 2014. Non era più abilitato invece a regolare il diritto di visita (che dal 28 gennaio 2014 in poi poteva essere disciplinato solo dal giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato) né a modificare i contributi di mantenimento dovuti ai figli dopo il 28 gen­naio 2014. 

Il Tribunale d’appello ha dunque annullato la sentenza in questione nella misura in cui il Pretore ha esulato dalla propria competenza per materia. Sul diritto di visita e sui contributi alimentari per i figli dopo il 28 gennaio 2014 toccherà statuire cautelarmente, di conseguenza, al giudice del divorzio.

Nella sentenza I CCA 11.2018 125/127 del 7 novembre 2019 il Tribunale d’appello ha precisato che in pendenza della procedura di divorzio, senza che siano richieste delle misure cautelari, le parti conservano un interesse affinché il giudice a protezione dell’unione coniugale statuisca sulle richieste e pertanto potrà farlo (analogamente cfr. sentenza TF 5A_13/2019, consid. 3.2. del 2 luglio 2019).

Per il resto v.anche caso 80 sul medesimo tema.


Data modifica: 24/01/2020

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