Competenza – Giudice delle misure di protezione dell’unione coniugale e del divorzio

Caso 80 del 02/05/2003

Cosa accade alla procedura di protezione dell’unione coniugale (e alle relative misure adottate) se nel frattempo viene introdotta una procedura di divorzio?

In una sentenza del 25 ottobre 2002 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il tribunale delle misure a protezione dell’unione coniugale emana tutti i provvedimenti inerenti all’organizzazione della vita separata dei coniugi per il periodo antecedente la litispendenza della causa di divorzio; per quello successivo è competente il tribunale del divorzio.

 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


In merito alla massima della sentenza sopra riportata è opportuno fare qualche riflessione supplementare, riprendendo le considerazioni che il Tribunale federale stesso indica nella sentenza.

Schematicamente indico quanto segue:

  • Se durante la procedura di protezione dell'unione coniugale viene introdotta una procedura di divorzio, per il periodo successivo a tale domanda è esclusivamente competente il Giudice del divorzio (il quale potrà decretare misure provvisionali ex art. 137 CC), mentre per il periodo precedente rimane competente il Giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale (il quale decreta misure ex art. 172 e segg. CC).
  • Le decisioni già adottate dal Giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale rimangono in vigore anche per il periodo susseguente l'introduzione della domanda di divorzio, a meno che il Giudice del divorzio non le modifichi successivamente con un decreto cautelare ex art. 137 cpv. 2 CC.
  • Con l'introduzione della domanda di divorzio, il Giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale conserva la sua competenza per le misure relative al periodo precedente tale domanda, per cui la procedura non diviene priva di oggetto ed egli deve decretare le misure richieste dalle circostanze, limitatamente a tale periodo (DTF 101 II 1).

E' interessante notare come l'art. 137 cpv. 2 CC, 4a frase, indichi la possibilità per il Giudice del divorzio di decretare misure cautelari anche "per l'anno che precede la presentazione dell'istanza". Tale facoltà può causare un conflitto di competenza se fosse pendente o precedentemente evasa una procedura di protezione dell'unione coniugale. Il Tribunale federale risolve tale conflitto indicando che in questi casi il Giudice del divorzio non ha la competenza di decretare misure per il periodo precedente la domanda di divorzio, decisioni che permangono per contro di competenza del Giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale.

Sentenza pubblicata in DTF 129 III 60.


Data modifica: 02/05/2003

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