Competenza tra il Giudice e l’Autorità tutoria

Caso 190 del 02/03/2008

Quale è l’autorità competente in caso di regolamentazione degli aspetti alimentari concernenti i figli e delle relazioni personali?

In una sentenza del 2 gennaio 2007*, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

La competenza del Giudice e dell’Autorità tutoria in caso di regolamentazione degli aspetti alimentari (a favore dei figli) e delle relazioni personali è differente a dipendenza se i genitori sono coniugati o meno e a dipendenza di quali richieste sono avanzate.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Dalla sentenza oggetto del presente caso, e in particolare dalle normative di cui agli art. 134 CC, art. 275 CC, art. 315a CC e art. 315 b CC, emerge come la competenza del Giudice e dell'Autorità tutoria sia differente a dipendenza se i genitori sono coniugati o meno e a dipendenza di quali richieste sono avanzate.
L'art. 134 CC prevede che a istanza di un genitore, del figlio o dell'Autorità tutoria, il Giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio; le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione; se i genitori sono d’accordo oppure se uno di loro è deceduto, l’Autorità tutoria è competente per un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale e per l’approvazione di un contratto di mantenimento; negli altri casi decide il Giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio; se deve decidere sulla modifica dell’autorità parentale o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il Giudice modifica se del caso anche le relazioni personali; negli altri casi l’Autorità tutoria decide della modifica delle relazioni personali. L'art. 275 CC prevede in particolare che il Giudice è competente a disciplinare le relazioni personali allorché attribuisce l’autorità parentale o la custodia secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell’unione coniugale, oppure se modifica tale attribuzione o il contributo di mantenimento.

Dalle normative legali si evince in particolare che:

  • alimenti a favore dei figli:
    - indipendentemente se i genitori sono sposati o meno, il Giudice ha l'esclusiva competenza per regolamentare contributi di mantenimento controversi, vale a dire dove i genitori non sono d'accordo (o dove l'autorità tutoria non è disposta ad approvare il loro accordo);
    - in caso di accordo dei genitori sui contributi di mantenimento per i figli, il Giudice è competente ad approvare l'accordo nell'ambito delle procedure di misure a protezione dell'unione coniugale, separazione coniugale e divorzio, mentre al di fuori di queste procedure è competente in merito l'Autorità tutoria.
  • relazioni personali (diritto di visita):
    - se i genitori non sono mai stati sposati, la competenza è data esclusivamente all'Autorità tutoria (sia che vi sia accodo dei genitori, sia che non vi sia);
    - se i genitori sono in procedura di protezione dell'unione coniugale, di separazione coniugale o di divorzio, la competenza è esclusivamente del Giudice (è tuttavia dell'Autorità tutoria se si tratta di continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria o di ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il Giudice non possa prenderle tempestivamente: art. 315 a cpv. 3 n. 2 CC);
    - se i genitori sono divorziati, la competenza è esclusivamente dell'Autorità tutoria, a meno che controversa sia anche l'attribuzione della prole (nel qual caso la competenza spetta al Giudice per la modifica della sentenza di divorzio - art. 315b cpv. 1 n. 2 CC, combinato con l'art. 134 cpv. 3 CC e l'art. 275 cpv. 2 CC); analoghi principi valgono in caso di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale.

Da notare che il Giudice adito con un'azione di mantenimento di genitori non sposati, ravvisando la necessità di disciplinare le relazioni personali tra genitori e figli, deve invitare l'Autorità tutoria ad intervenire (cfr. RTiD II-2007, N. 22c).

* Sentenza pubblicata in RTiD II-2007, N. 21c


Data modifica: 02/03/2008

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