Comportamento anticoniugale di un coniuge e deroga al riparto della previdenza professionale in caso di divorzio

Caso 440 del 01/01/2019

In caso di divorzio possono esservi comportamenti di un coniuge così gravi da poter portare il Giudice a decidere di non dividere, o dividere solo in parte, la cassa pensioni?

In una sentenza del 6 novembre 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il comportamento anticoniugale di regola non è motivo per derogare alla divisone della previdenza professionale in caso di divorzio. Tuttavia nei casi particolarmente scoccanti il giudice può decidere di rifiutare completamente o in parte la divisione, indipendentemente dalla futura adeguata previdenza del coniuge responsabile di tali comportamenti.

Sentenza TF 5A_443/2018 (DTF 145 III 56)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 23 ottobre 1972 e hanno avuto due figli, ormai maggiorenni. Per svariati anni hanno avuto importanti difficoltà coniugali.

Il 20 ottobre 2014 la moglie ha promosso una procedura unilaterale di divorzio, poi pronunciato in prima sede con decisione del 3 aprile 2017. Il giudice ha tra l’altro rifiutato di assegnare al marito un’indennità adeguata ex art. 124a CC. Questa decisione per il punto sulla previdenza professionale è stata confermata dal Tribunale d’appello. Il marito ha ricorso al Tribunale federale.

Dai fatti accertati dall’istanza cantonale risulta che durante il matrimonio la moglie ha lavorato facendo carriera e ha dovuto accettare un prepensionamento nel mese di marzo 2014 a seguito dei suoi problemi di salute. Al momento del giudizio del primo giudice percepiva un rendita LPP di CHF 4’985.00 mensili e una rendita ponte AVS di CHF 2’340.00 mensili, per complessivi CHF 7’325.00 mensili. Dal canto suo il marito ha svolto delle attività che gli hanno fatto guadagnare sempre dei redditi modesti. Al momento del divorzio aveva delle entrate per CHF 1’706.00 mensili, vale a dire una rendita AVS di CHF 1’657.00 mensili, oltre a delle rendite di due terzi pilastri. Al momento del divorzio non possedeva sostanza. 

I Giudici cantonali hanno evidenziato la grave violazione del dovere di mantenimento del marito ai sensi dell’art. 125 cpv. 3, cifra 1 CC e che egli aveva provocato il suo stato di necessità finanziaria ex art.125 cpv. 3 cifra 2 CC. Tutto ciò ha portato l’autorità cantonale a ritenere adempiute le condizioni di cui all’art. 125 cpv. 3 CC e relativamente alla questione della previdenza professionale ha statuito che la grave violazione ex art. 125 cpv. 3 CC potesse portare a poter derogare alla sua suddivisione.

Ai sensi dell’art. 122 CC le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio. L’art. 124a CC regola la situazione in cui all’inoltro della procedura di divorzio uno dei coniugi percepisce una rendita AI ed è già in età di pensione o, come nel caso concreto, percepisce una rendita di vecchiaia. In questi casi, non potendosi più calcolare la prestazione d’uscita, occorre procedere con la divisione della rendita. 

Secondo l’art. 124a CC il giudice per decidere sulla divisione della rendita tiene conto in particolare della durata del matrimonio e dei bisogni di previdenza di entrambi i coniugi; questa lista non è esaustiva ed il giudice può riferirsi anche ad altri aspetti, dovendoli evidentemente menzionare nella sua decisione. 

Sono da considerare le circostanze che portano a decidere l’attribuzione di una parte superiore o inferiore della metà della prestazione di uscita (art. 124b CC). E’ vero che quest’ultima norma non si applica direttamente ai casi in cui si è in presenza dell’ipotesi di divisione della rendita, ma il giudice può comunque inspirarvisi. L’art. 124b CC fa riferimento all’esistenza di motivi gravi. 

Nella sentenza pubblicata in DTF 133 III 497 il Tribunale federale, in vigenza del precedente diritto, aveva precisato che una violazione dei doveri derivanti dal matrimonio non costituiva un valido motivo per rifiutare la divisone della previdenza professionale e l’art. 125 cpv. 3 cifra 1 CC non era concepito in relazione alla previdenza professionale. 

Con il nuovo diritto in vigore dal 01.01.2017 il Tribunale federale ha indicato che il comportamento dei coniugi durante il matrimonio di principio continua a non costituire un criterio da considerare per derogare alla divisione della previdenza professionale. In particolare non si deve considerare nelle singole situazioni quanto un coniuge abbia contribuito al mantenimento della famiglia e valutare il riparto previdenziale in base a tali elementi. Tuttavia la chiara volontà del legislatore indica che con l’attuale legge il giudice può considerare, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la violazione dell’obbligo del mantenimento della famiglia; tuttavia ciò va ritenuto in modo restrittivo al fine di evitare che il principio della divisione a metà della previdenza professionale non sia svuotato dal suo significato. In particolare solo nelle situazioni particolarmente scioccanti questi motivi gravi possono avere il sopravvento sulle considerazioni economiche che si riferiscono ai bisogni di previdenza rispettivi dei coniugi. In quei casi scioccanti il Giudice può rifiutare in parte o completamente la divisione previdenziale e ciò anche se poi la previdenza del coniuge creditore non sarà adeguata.

Orbene, nel caso concreto il marito non contesta la grave violazione del suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia  e tanto meno le altre circostanze di fatto accertate dall’autorità cantonale, ma ha ritenuto che l’autorità cantonale avesse abusato del suo potere di apprezzamento, dato che se anche egli avesse lavorato regolarmente durante il matrimonio non avrebbe comunque potuto acquisire la previdenza professionale che per contro la moglie è stata in grado di accumulare.

Tuttavia, dato che l’autorità cantonale ha accertato che il marito durante il matrimonio aveva esercitato un stretta sorveglianza della moglie  fin davanti al suo luogo di lavoro e un controllo finanziario così intenso che la moglie era privata di qualsivoglia autonomia, di poter disporre di proprie risorse e anche di liberamente trattenere dei contatti con i figli e i nipoti. Egli aveva anche maltrattato sia la moglie, sia i loro figli, fisicamente e psichicamente, buttando fuori di casa la figlia primogenita quando era ancora ampiamente minorenne, asserendo che “costava troppo”. Per contro la moglie ha dovuto dal canto suo occuparsi di mantenere la famiglia, mentre il marito aveva cessato gradualmente la sua attività per asseriti problemi alla schiena, senza aver mai inoltrato una domanda AI, dichiarando a moglie e figli che non avrebbe mai più lavorato sotto padrone. La moglie l’ha addirittura aiutato quando egli ha svolto per un certo tempo un’attività indipendente, mentre dal canto suo il marito faceva man bassa del di lei reddito, lasciandole solo pochi soldi, tanto che lei non poteva neppure concedersi una minima distrazione con i suoi colleghi, confiscandole pressoché tutto il suo denaro. La famiglia è arrivata addirittura a non poter far fronte ai propri bisogni basilari siccome il marito giocava d’azzardo con parte dello stipendio della moglie. Egli non aveva neppure contribuito alla cura ed educazione dei figli, né alle incombenze dell’economia domestica. La moglie aveva dovuto assumersi un debito di CHF 90’864.00 per denaro di cui solo il marito ne aveva disposto. Ha vissuto con questo uomo una vera e propria vita infernale. In queste circostanze non può essere rimproverato all’autorità cantonale di aver abusato del suo potere di apprezzamento. 

Il fatto poi che il marito non possa costituirsi un’adeguata previdenza nelle situazioni eccezionali e scioccanti come quella qui descritta non è un criterio decisivo. Il rifiuto della divisione previdenziale è legato alla grave mancanza del marito al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia e pertanto il criterio del carattere adeguato degli averi previdenziali del coniuge creditore va in sconto piano. 

Il ricorso del marito è stato pertanto respinto.


Data modifica: 28/07/2019

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