Caso 191 del 16/03/2008
Quando e in quale misura dev’essere considerato nel calcolo degli alimenti l’eventuale reddito dei figli?
In una sentenza del 19 ottobre 2007 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Nell’ambito del calcolo del fabbisogno del coniuge avente diritto al contributo di mantenimento, il reddito d’apprendista di un figlio maggiorenne che vive presso di lui, non deve essere considerato pienamente, bensì in modo proporzionale, a dipendenza dello stato della formazione e dell’entità del reddito.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
L'art. 276 cpv. 3 CC indica che i genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il il medesimo vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.
Per i figli minorenni la Prima Camera Civile del Tribunale d'appello di Lugano ha indicato nella propria sentenza I CCA 19.12.2003 N. 11.2003.133, in RTiD II 2004, 31c, che di regola il figlio (minorenne) è tenuto a provvedere al proprio mantenimento con l'equivalente di un terzo del proprio guadagno.
Per i figli maggiorenni nella sentenza I CCA 13.8.2003 N. 11.1999.126, in RTiD II 2004, n. 26c ha indicato che non rientrano nei redditi del genitore i contributi versati dal figlio (maggiorenne) convivente per il rimborso dei costi supplementari dell'economia domestica causati dalla coabitazione. Nemmeno liberalità discrezionali del figlio maggiorenne al genitore possono essere equiparati a redditi di quest'ultimo. L'indennità versata dal figlio maggiorenne è infatti destinata a coprire i costi supplementari dell'economia domestica causati dalla coabitazione del figlio stesso ed equivale a un rimborso delle spese. Per di più, liberalità discrezionali del figlio non potrebbero in alcun caso essere equiparate a redditi del genitore affidatario (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 45 n. 01.44 e pag. 157 n. 03.107; sentenza del Tribunale federale del 30 luglio 1998 in re B., consid. 2c). Inoltre, nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di un figlio maggiorenne (I CCA, sentenza del 12 febbraio 1999 in re T., pubblicata in: FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3).
Nella sentenza di cui al caso concreto, il Tribunale federale ha precisato che l'autorità giudiziaria cantonale gode di un margine di apprezzamento, per cui le soluzioni proposte dall'ultima istanza cantonale saranno il più delle volte confermate (a meno che siano arbitrarie), anche se potranno differire sostanzialmente da un Cantone all'altro; tale aspetto - a mio giudizio poco soddisfacente - è ormai diffuso in vari ambiti, segnatamente per il calcolo dei contributi di mantenimento per i figli.
* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.53/2007 (v. anche FamPra 1/2008, N. 8).
Data modifica: 16/03/2008