Computo dell’assegno per grandi invalidi per il figlio – fissazione degli alimenti per il figlio nella sentenza di divorzio per il periodo dopo la maggiore età

Caso 323 del 15/12/2013

Per il calcolo del contributo di mantenimento a favore del figlio occorre prendere in considerazione anche l’assegno per grandi invalidi di cui beneficia? Può essere stabilito nella sentenza di divorzio un contributo alimentare per il figlio anche per il periodo successivo alla sua maggiore età?

In una sentenza del 29 agosto 2013 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L’assegno per grandi invalidi serve per finanziare l’aiuto di cui il beneficiario necessita per compiere gli atti ordinari della vita quotidiana. Non si deve dunque ritenere l’importo nel calcolo del contributo di mantenimento a suo favore, dal momento che non è destinato al suo mantenimento, come per contro lo è ad es. una rendita per orfani; non va neppure aggiunto al reddito del genitore affidatario.
Nell’ambito della procedura di divorzio, il genitore può far valere il contributo di mantenimento per il figlio anche per il periodo dopo il compimento della maggiore età (art. 133 CC) e ciò anche se il figlio è giovane e non ha ancora un piano di studi definito al momento della sentenza di divorzio. Ciò evita l’onere psicologico di dover agire giudiziariamente nei confronti di un genitore. Sarà poi il genitore debitore dell’alimento a dover agire con una domanda di modifica (art. 286 cpv. 2 CC), una volta divenuto maggiorenne il figlio.

Sentenza TA 5A_808/2012, pubblicata in DTF 139 III 401


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 2005; la moglie è del 1967 e il marito del 1961. Ciascuno di essi aveva già un figlio. Dalla loro unione è nato nel 2006 un figlio comune, affetto da una epilessia farmaco resistente e con disturbi del comportamento a seguito di un'anomalia genetica.
Nell'aprile del 2007 i coniugi si sono separati. Il figlio comune, peggiorando la sua salute, non ha più potuto essere ospite in internato di una determinata struttura e di conseguenza è rimasto a casa con la madre sotto la sua costante sorveglianza.
Con decisione di misure a protezione dell'unione coniugale del 27 marzo 2008, il giudice ha tra l'altro affidato il figlio alla madre e previsto determinati contributi di mantenimento a carico del marito per moglie e figlio comune.
Il 22 gennaio 2010 il marito ha inoltrato una procedura di divorzio e successivamente sono state adottate delle misure cautelari.
Il 22 agosto 2011 è stato pronunciato il divorzio. Su appello di entrambe le parti, il Tribunale superiore ha previsto tra l'altro un contributo alimentare a favore del figlio fino al 25esimo anno di età in caso di continuazione della formazione e studi seri e il versamento di un contributo alimentare a favore della moglie fino al 30 settembre 2021.

Il marito si è rivolto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile, contestando sia l'ammontare del contributo di mantenimento per il figlio, sia la durata, proponendo delle cifre più ridimensionate e la durata del contributo di mantenimento fino alla maggiore età (18 anni).

Il ricorrente ha apparentemente censurato il fatto che nel calcolo del contributo alimentare a favore del figlio avrebbe dovuto considerarsi anche l'importo ricevuto quale assegno per grandi invalidi.
Il Tribunale federale ha tuttavia chiarito che l'assegno per grandi invalidi serve al suo beneficiario per compiere gli atti ordinari della vita quotidiana (art. 9 LPGA) e non è di conseguenza destinato al suo mantenimento, come lo è ad es. una rendita per orfani prevista dall'art. 25 LAVS o dall'art. 30 LAINF. Di conseguenza, il contributo di mantenimento, in casu calcolato in base alle Tabelle di Zurigo, deve fare astrazione dell'assegno per grandi invalidi. Lo stesso non va neppure considerato un reddito del genitore affidatario, dato che appartiene al beneficiario (art. 42 LAI e art. 42bis LAI).

Il ricorrente ha poi censurato anche il fatto che i giudici hanno calcolato il contributo alimentare a favore del figlio, di soli 5 anni, anche per il periodo dopo la maggiore età, fino al compimento dei 25 anni di età, da versarsi in caso di continuazione di studi regolari e seri, evocando il fatto che visti i problemi di salute del figlio sarà poco probabile una sua continuazione degli studi e del resto al proprio pensionamento il figlio potrà in quel caso comunque beneficiare di una rendita dalla cassa pensioni.
Il Tribunale federale ha ricordato che quando un genitore agisce nell'ambito della procedura di divorzio, il diritto a far valere alimenti per i figli gli è conferito dalla legge e ciò non solo per il periodo della minore età, ma anche dopo (art. 133 cpv. 1 CC, seconda frase). La possibilità di agire giudiziariamente anche per gli alimenti a favore dei figli per il periodo dopo la maggiore età è stata introdotta dalla legge quando questa è stata modificata con l'abbassamento da 20 a 18 anni della maggiore età, ossia dal 1° gennaio 1996. Prima dell'introduzione di questa modifica legislativa, il Tribunale federale aveva già precisato che, per motivi di opportunità e di economia processuale, il giudice del divorzio era autorizzato a stabilire, su domanda del rappresentante legale del figlio (di regola il genitore non affidatario), il contributo di mantenimento per il periodo dopo la maggiore età del figlio in casi ben precisi ed eccezionali, vale a dire quando il figlio era prossimo alla maggiore età al momento della pronuncia del divorzio e se avesse proseguito una formazione professionale la cui durata poteva essere determinata (DTF 112 II 199, consid. 2). Orbene, la modifica legislativa di cui all'art. 133 cpv. 1 CC, seconda frase, non si è limitata a riprendere la giurisprudenza del Tribunale federale con le sue condizioni restrittive, ma ha voluto prevedere in maniera generale la possibilità di fissare gli alimenti anche per il periodo posteriore alla maggiore età del figlio ed è quindi immaginabile quando un figlio è giovane e non dispone di alcun piano di formazione definito al momento del divorzio. Ciò sta a significare che l'onere psicologico del figlio, di dover agire nei confronti del genitore, gli è così evitato, potendo contare il figlio minorenne della rappresentanza dell'altro genitore detentore dell'autorità parentale, per cui il genitore debitore del contributo di mantenimento a favore del figlio dovrà agire, se del caso, per il tramite di un'istanza di modifica del contributo alimentare ex art. 286 cpv. 2 CC, una volta divenuto maggiorenne il figlio (v. anche sentenza TF 5A_18/2011 del 1° giugno 2011, consid. 5.1.2 e riferimenti). Anche se l'art. 277 cpv. 2 CC subordina la fissazione di un contributo alimentare dopo la maggiore età a certi criteri, questi non possono essere valutati in misura precisa, dato che non si può valutare al divorzio circostanze personali quali se il figlio dovesse rifiutare delle relazioni con il genitore debitore del contributo di mantenimento o la possibilità effettiva di poter continuare gli studi, aspetti che possono per contro essere esaminati dal momento in cui il figlio diviene maggiorenne, se del caso nell'ambito di un'azione di modifica (v. sentenza TF 5A_18/2011 già citata, consid. 5.1.3 e riferimento).

La sentenza sopra riassunta ricopre un'importanza determinante, siccome oltre a porre il principio secondo cui l'assegno per grandi invalidi per il figlio non fa parte, per cui non va considerato, nel calcolo del contributo di mantenimento a suo favore, spiega che l'alimento previsto nella sentenza di divorzio, per il periodo dopo la maggiore età, è perfettamente valido, indipendentemente dall'età del figlio, e dunque dalla possibilità di sapere se e cosa studierà dopo la maggiore età. Pone così l'obbligo al genitore debitore dell'alimento di se del caso chiedere una modifica del contributo alimentare post maggiore età. Ciò che non è per contro a mio avviso comprensibile è la limitazione della validità del contributo alimentare al 25esimo anno di età. Se le prestazioni statali, quali le rendite per orfani e altre, trovano una logica limitazione nel tempo, lo stesso non vale per l'obbligo contributivo del mantenimento dopo la maggiore età, tanto è vero che l'art. 277 cpv. 2 CC non pone assolutamente una precisa limitazione legata all'età; d'altra parte è un fatto notorio che certi studi, come ad es. di medicina e altri, non possono terminare ai 25 anni dello studente; appare dunque paradossale che dal 26esimo anno di età, se il genitore obbligato non facesse più fronte al mantenimento del figlio maggiorenne, obbligherebbe quest'ultimo a promuovergli causa, con la conseguenza - così si può immaginare - che le condizioni di applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC possano a quel momento porre degli ostacoli all'ottenimento di un contributo di mantenimento che fino al 25 esimo anno di età è stato versato.
Da notare ancora che il genitore del contributo alimentare post maggiore età del figlio, per far decadere (o modificare) tale alimento, deve chiederne una modifica ex art. 286 cpv. 2 CC e non deve postulare la modifica della sentenza di divorzio. Ricordo che i principi procedurali per la modifica dell'alimento per il figlio maggiorenne differiscono, purtroppo, da quelli per i figli minorenni (cfr. caso-319).
Segnalo infine che la sentenza di divorzio dovrebbe costituire un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, salvo che la formulazione che prevede l'obbligo alimentare sia troppo ipotetica.
Da quanto sopra emerge che la giurisprudenza del Tribunale d'appello di Lugano, in materia di diffida ai debitori, di cui al caso-241, dovrà essere probabilmente da riconsiderare.

Nella sentenza del Kantonsgericht del Canton San Gallo FO2015/30FO.2016.1 (FamPra 3/2018, N. 46) è stato deciso che sotto l’egida del nuovo diritto in materia di mantenimento del figlio (in vigore dal 1° gennaio 2017, n.d.r.) appare indicato accreditare l’assegno per grandi invalidi di pertinenza del figlio, nella misura in cui questo finanzia anche le spese di cura, al contributo di accudimento, visto che appunto con questo assegno viene già compensata finanziariamente quantomeno una parte dei costi della cura occorrente al figlio che viene fornita dal genitore che se ne occupa


Data modifica: 10/10/2020

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