Computo delle rendite completive per il calcolo degli alimenti a favore dei figli

Caso 223 del 13/08/2009

Come vengono computate le rendite completive a favore dei figli nell'ambito del calcolo del contributo di mantenimento a loro favore?

In una sentenza del 9 aprile 2009*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Per il calcolo dei contributi di mantenimento a favore dei figli occorre considerare preventivamente le rendite completive a loro favore, poco importa se sono percepite dal genitore affidatario o non affidatario.

* Sentenza non pubblicata nella raccolta ufficiale del Tribunale federale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5A.746/2008 = 5A.754/2008


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso concreto i tre figli minorenni sono stati affidati alla cura e custodia della madre e il padre è stato condannato a pagare loro dei contributi di mantenimento.
Secondo l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui; il cpv. 2 precisa che salvo diversa disposizione del Giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo. Il cpv. 2bis precisa inoltre che l'obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni.
Queste prestazioni sono in particolare gli assegni basati sulle leggi cantonali e le rendite completive per i figli ai sensi degli art. 22ter LAVS, art. 35 LAI, art. 25 LPP. L'art. 285 cpv. 2 CC prevede il principio del cumulo di queste prestazioni con il contributo alimentare, salvo decisione diversa del Giudice. Tenuto conto che sono versate esclusivamente per il mantenimento del figlio, queste prestazioni non sono considerate nel calcolo delle entrate del genitore che le riceve (cfr. sentenza TF 5P.327/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 4.4.3; 5C.51/2003 del 5 marzo 2003; 5C.38/2000 del 4 maggio 2000, consid. 2b). Sono tuttavia sottratte dal costo del figlio (sentenza TF 5C.173/2005 del 7 dicembre 2005, consid. 2.3.2). La giurisprudenza precisa che l'art. 285 cpv. 2 CC prescrive nell'ambito del calcolo dei contributi alimentari al Giudice competente in materia di divorzio di dedurre preventivamente le prestazioni delle assicurazioni sociali (DTF 128 III 305, consid. 4b, pag. 310). Nel casco concreto il Tribunale federale ha indicato che il Tribunale cantonale non ha violato dunque il diritto federale allorquando ha calcolato il contributo di mantenimento a favore dei figli in base alle tabelle di Zurigo, non solo sottraendo preventivamente l'assegno famigliare di base, ma anche le rendite completive versate dall'assicurazione invalidità e dalla cassa pensione alla madre; infatti non è determinante che queste rendite completive siano versate a seguito dell'invalidità del genitore affidatario o non affidatario.
Sempre nel caso concreto, dove è la madre a percepire delle rendite completive per i figli a seguito della propria invalidità, la medesima deve consacrare le rendite completive per i figli interamente al loro mantenimento, mentre il padre dovrà pagare la differenza atta a coprire il fabbisogno dei figli.

Esempio di calcolo:

- fabbisogno figlio: CHF 1'315.00 (Tabelle di Zurigo, ed. 2009, figlio dai 0 ai 6 anni, famiglia con un solo figlio, solo parte in denaro);
- assegno famigliare di base percepito dalla madre: CHF 200.00;
- rendita completiva AI per il figlio percepita dalla madre: CHF 600.00;
- contributo di mantenimento a favore del figlio a carico del padre: CHF 515.00 (CHF 1'315.00 ./. CHF 200.00 ./. CHF 600.00).

Sull'argomento, quando i mezzi a disposizione dei figli superano i loro bisogni, cfr. sentenza TF 5A_190/2011 del 26 aprile 2011; quando invece la rendita dell'assicurazione sociale supera l'importo del contributo alimentare stabilito dal giudice, cfr. sentenza TF 5A_496/2013 del'11 settembre 2013.


Data modifica: 13/08/2009

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