Caso 306 del 16/03/2013
Se una parte che chiede, e in seguito ottiene, l'assistenza giudiziaria e sottace di possedere della sostanza, può tale comportamento costituire un reato penale di truffa?
In una sentenza del 14 maggio 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il sottacere di sostanza con riferimento alla concessione dell’assistenza giudiziaria adempie i requisiti della truffa. In particolare qualora venga concessa l’assistenza giudiziaria e si accerti in seguito che dei beni patrimoniali di un’eredità indivisa sono stati sottaciuti, il comportamento adempie i requisiti della truffa.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nell'ambito di una procedura giudiziaria di completazione di una sentenza di divorzio la parte convenuta ha chiesto, ed in seguito ottenuto, l'assistenza giudiziaria. Lo Stato ha dunque pagato tra costi di giustizia e spese legali l'importo di CHF 22'351.65. La parte convenuta ha in particolare sostenuto al momento della presentazione dell'istanza di non possedere né redditi né sostanza sufficienti per potersi permettere di far fronte alle spese giudiziarie e legali. Ha tuttavia sottaciuto un determinato patrimonio che aveva ricevuto con altri coeredi su dei conti, ottenendo con questa omissione una decisione favorevole di ammissione all'assistenza giudiziaria.
L'art. 29 cpv. 3 Cost. Fed. prevede che chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Il Tribunale federale ha avuto modo di constatare che le condizioni dell'assistenza giudiziaria poste dal CPC (art. 117 CPC) non sono differenti da quelle previste, quale garanzia minima, dall'art. 29 cpv. 3 Cost. Fed. (sentenze del Tribunale federale 4A_494/2011 del 1° novembre 2011 consid. 2.1; 5A_574/2011 del 6 gennaio 2012 consid. 3).
Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
È indigente colui che non è in misura di sopportare le spese della procedura senza intaccare il minimo vitale proprio e della propria famiglia. Un'eventuale eccedenza conduce a negare l'indigenza se essa permette alla parte istante di pagare le spese processuali entro un anno nel caso di processi relativamente poco esigenti, in procedimenti più complessi entro due anni. Eventuali anticipi devono poter essere forniti entro tempi relativamente brevi. Alla parte istante incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese (DTF 135 I 221 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 5A_617/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.2 con rinvii; 5A_810/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 4A_459/2011 del 5 ottobre 2011 consid. 1.2-1.5).
Determinante è sapere lo stato finanziario dell'istante al momento della domanda; poco importa che l'istante disponesse di sostanza su un conto con altri eredi, dato che basta anche solo disporre di un credito. Nel caso concreto l'istante è dunque stato condannato per il reato penale di truffa.
Data modifica: 16/03/2013