Concorrenza tra contributo di accudimento per un figlio nato prima del matrimonio e alimenti dovuti a seguito di una successiva separazione dal coniuge

Caso 528 del 01/11/2022

Il contributo di accudimento dovuto ad un figlio e versato al genitore affidatario è ancora dovuto nel caso in cui quest’ultimo ottiene dal nuovo marito un contributo alimentare che copre tutti i suoi costi?

In una sentenza del 20 aprile 2022 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il contributo di accudimento è destinato a compensare la differenza tra il proprio reddito ed il fabbisogno di un genitore impossibilitato a guadagnarsi da vivere occupandosi personalmente del figlio; se il genitore affidatario non ha alcun ammanco sul proprio fabbisogno, non vi è spazio per alcun contributo di accudimento.

DTF 148 III 353


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Una figlia (AA.) è nata nel 2012 da due genitori non coniugati. La loro relazione è terminata prima della sua nascita; il padre l’ha riconosciuta. Dal 16 ottobre 2013 sono pendenti presso il Tribunale di prima istanza una richiesta di alimenti da parte della figlia e altre richieste della madre (che non vengono qui trattate).
Alla fine di ottobre 2017, la madre ha sposato un altro uomo ed il 14 novembre 2017 ha dato alla luce un’altra figlia (BB) nata dalla sua nuova relazione.
Il 23 giugno 2020, il Tribunale cantonale si è pronunciato in un procedimento parallelo, affidando la figlia BB alle cure della madre e regolando i diritti di visita del padre.

La vertenza è giunta sino al Tribunale federale per una questione di principio, vale a dire la sovrapposizione tra l'obbligo di mantenimento coniugale del marito ai sensi dell'articolo 163 CC e il diritto della figlia AA. a ricevere in contributo di accudimento da suo padre derivanti da una relazione prematrimoniale con sua madre.

Nella presente fattispecie la madre è pienamente sostenuta economicamente dal marito. Se la madre ha solo un reddito marginale e le spese di sostentamento comuni sono altrimenti a carico del marito, si pone la questione giuridica a sapere se per il suo mantenimento debba comunque essere preso in considerazione un contributo di accudimento per la figlia prematrimoniale.

Ai sensi dell'art. 163 cpv. 1 CC, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. In termini concreti, gli alimenti coprono tutto il fabbisogno, vale a dire tutti i bisogni domestici e personali della famiglia. Comprendono i bisogni di base come l'alimentazione, l'alloggio, l'abbigliamento, le spese sanitarie, l'assicurazione contro le malattie, gli infortuni, vita e/o la responsabilità civile, i bisogni culturali come il cinema, il teatro, i libri, le riviste, le attività ricreative, i bisogni religiosi e sociali, le imposte, i costi necessari per l'istruzione superiore nonché i contributi al secondo e, in determinate circostanze, anche al terzo pilastro. I coniugi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro (art. 163 cpv. 2 CC). Nel farlo, i coniugi tengono conto delle esigenze della comunità coniugale e della loro situazione personale.

Il contributo di accudimento è destinato a compensare la differenza tra il proprio reddito ed il fabbisogno di un genitore impossibilitato a guadagnarsi da vivere occupandosi personalmente del figlio; sebbene il contributo di accudimento sia formalmente strutturato come un diritto del figlio, esso è considerato economicamente a favore del genitore che si occupa personalmente del medesimo (DTF 144 III 481 consid. 4.3).

Nel caso concreto, i coniugi hanno concordato che il marito avrebbe (principalmente) dato il suo contributo sotto forma di pagamenti in denaro e che la moglie si sarebbe (principalmente) occupata della casa e della cura del figlio comune. Le spese della madre sono così coperte; non ha alcun ammanco che dovrebbe essere compensato attraverso un contributo di accudimento.

Sulla base di ciò la decisione impugnata, nella misura prevede un contributo di accudimento per il periodo successivo al matrimonio, ossia dal novembre 2017, viola il diritto federale e deve essere annullata.


Data modifica: 20/02/2023

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