Concubinato e richiesta di assistenza pubblica

Caso 98 del 15/02/2004

In quale misura l’autorità amministrativa può prendere in considerazione la situazione finanziaria di un partner dinanzi alla richiesta di assistenza pubblica da parte dell’altro concubino, più debole finanziariamente?

In una sentenza del 12 gennaio 2004* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Non è arbitrario considerare la situazione finanziaria del partner di una persona richiedente l’aiuto assistenziale se sussiste un concubinato stabile che dura da due anni.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


innanzi tutto l'assistenza pubblica è di natura sussidiaria e viene concessa solo se la persona che la richiede non può sovvenire da sola ai propri bisogni o con l'aiuto della famiglia o di terzi obbligati.
Nel caso in cui la persona richiedente l'assistenza pubblica viva in concubinato, occorre verificare se ciò può avere influenza in merito alla richiesta assistenziale. In altre parole, occorre sapere se la situazione finanziaria del convivente del richiedente debba o meno essere presa in considerazione ai fini del calcolo assistenziale.
Il Tribunale federale indica che il concubinato non crea dei diritti al mantenimento e all'assistenza tra partners (DTF 129 I 1, consid. 3.2.4, pag. 6, con riferimenti e DTF 106 II 1, consid. 2, pag. 4).
Il vecchio diritto del divorzio (anteriore al 1° gennaio 2000) prevedeva che un contributo di mantenimento post divorzio potesse essere fatto decadere allorquando l'avente diritto viveva in un concubinato simile al matrimonio (DTF 124 III 52, consid 2a/aa, pag. 54). Determinante non è sapere se il concubinato procura la stessa sicurezza economica di un matrimonio, bensì occorre verificare se l'unione è da considerare analoga ad un matrimonio (DTF 116 II 394, consid. 3, pag. 397 e segg.). Questo tipo di legame è presunto se il concubinato dura da almeno 5 anni (DTF 114 II 295, consid. 1b, pag. 298).
Questa prassi può essere considerata nell'ambito del diritto assistenziale: se un partner vive in un concubinato stabile, per il calcolo dell'importo assistenziale può essere considerata anche la situazione economica dell'altro partner, anche se di fatto il concubinato non dà diritto a nessuna reciproca pretesa alimentare. Dal momento in cui il concubinato può essere considerato stabile, l'assistenza pubblica può tenere in considerazione le entrate di entrambi partners (DTF 129 I 1, consid. 3.2.4, pag. 7).
Se due concubini hanno un figlio comune, con una sola abitazione, si presume che vivano come una famiglia. Laddove uno dei due partner accudisce il figlio e si cura della casa, mentre l'altro consegue un reddito da lavoro, risulta chiaramente una ripartizione dei ruoli. In queste circostanze la pretesa assistenziale del partner che non lavora non può fare astrazione della situazione finanziaria anche dell'altro partner.
Da notare che nella sentenza che ci occupa il Tribunale federale non ha ritenuto arbitrario considerare come convivenza stabile due anni di vita comune (al posto di cinque), ossia la prassi del Canton Soletta nell'ambito delle richieste assistenziali. D'altra parte il criterio dei cinque anni ha valore solo come presunzione e non è determinante per verificare se la convivenza è analoga al matrimonio.

* Sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 2P.242/2003 /leb


Data modifica: 15/02/2004

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