Concubinato qualificato in presenza di figli comuni

Caso 140 del 18/12/2005

Esiste concubinato qualificato se due persone di sesso differente non vivono sotto lo stesso tetto pur avendo due figli comuni?

In una sentenza del 22 luglio 2005*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Per sussistere un concubinato qualificato l’avente diritto alla rendita deve vivere in una comunione domestica con una persona dell’altro sesso e aver costituito all’apparenza una comunione di vita prossima al matrimonio. Dalla circostanza che da tale unione sono nati due figli, non può essere dedotto che esista e sia effettivamente vissuta una comunione di vita simile al matrimonio.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La questione del concubinato qualificato è già stata trattata in divorzio.ch (caso 98, Nota 7 relativa all'articolo "La donna è mobile ..." di Emanuela Epiney-Colombo, giudice del Tribunale di appello del Cantone Ticino; cfr. ancora DTF 118 II 235, consid. 3b, pag. 238; DTF 124 III 52, consid 2a/aa, pag. 54). Nella sentenza oggetto del presente commento il Tribunale federale riprendere ancora una volta i principi giurisprudenziali sul concubinato qualificato, trattando un caso concreto in cui due persone, pur non vivendo sotto lo stesso tetto, hanno avuto dalla loro relazione due figli.

La fattispecie, riassuntivamente a livello di date, è la seguente:

  • 1989: matrimonio (da cui nascono tre figli);
  • 11.2001: separazione di fatto;
  • da 04.2003 a 06.2004 convivenza della moglie con un altro uomo (Z)
  • 09.2003 nascita di un figlio dalla relazione della moglie con Z;
  • 17.02.2004 istanza di misure a protezione dell'unione coniugale;
  • 17.08.2004 istanza di divorzio;
  • 18.10.2004: decisione cautelare del Presidente del Tribunale Cantonale di Glarona, in cui si fa ordine al marito di pagare alla moglie un contributo alimentare di CHF 1'420.00 mensili a partire dal 1° novembre 2004;
  • 18.03.2005: decisione del Tribunale dell'Obergericht di Glarona con cui viene accolto il ricorso del marito e soppresso il contributo di mantenimento a favore della moglie;
  • 04.2005 nascita del secondo figlio dalla relazione della moglie con Z.

La relazione sentimentale tra la moglie e Z è continuata anche dopo la cessazione della vita comune.

La moglie ricorre al Tribunale federale facendo valere la censura dell'arbitrio (art. 9 Cst.), siccome giudica che l'Obergericht di Glarona non poteva ritenere sussistere un concubinato qualificato, vivendo essa separata da Z. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, giudicando che non si può ritenere che la moglie abbia con Z una relazione che preveda un dovere di assistenza analogo ad un matrimonio per il solo fatto di aver avuto con lui due figli; secondo il Tribunale federale la sentenza cantonale, oltre all'accertamento dell'esistenza di due figli comuni, non ha infatti portato altri fattori che possano dimostrare l'esistenza di un concubinato qualificato.

La sentenza in questione mostra nuovamente come sia difficile dimostrare l'esistenza di un concubinato qualificato.

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5P.135/2005 /bnm


Data modifica: 18/12/2005

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