Caso 531 del 16/12/2022
Quale è la conseguenza giuridica di una violazione da parte di un coniuge degli art. 170 CC e art. 164 CPC?
In una sentenza del 5 aprile 2022 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La giurisprudenza prevede che quando il coniuge viola il dovere imposto dall’art. 170 CC rifiutandosi di collaborare con l’autorità giudiziaria, questo comportamento può avere la conseguenza di convincere l’autorità giudiziaria della falsità totale o parziale delle sue affermazioni; se per contro una parte viola l’obbligo legale di collaborare nell’assunzione delle prove senza valido motivo, ai sensi dell’art. 164 CC il tribunale ne tiene conto nella valutazione delle prove.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 1993. Sono genitori di quattro figli, tre dei quali sono attualmente maggiorenni e il più giovane è nato nel 2004. Il 1° marzo 2015 le parti si sono separate: la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale e i figli sono rimasti con il padre. Dal 1° giugno 2016, la moglie ha preso in locazione un appartamento. Il 22 ottobre 2015 la moglie ha presentato una domanda unilaterale di divorzio. Con sentenza del 26 settembre 2019, il tribunale di prima istanza, tra le altre cose, ha pronunciato il divorzio. La vertenza, dopo essere passata dall’autorità cantonale di ricorso, è giunta fino al Tribunale federale.
Tra le varie censure, la moglie lamenta la violazione degli art. 164 CPC e art. 170 CC ed in particolare una "crassa" mancanza di collaborazione da parte del marito in merito agli accertamenti fattuali su determinati beni immobili, di cui egli aveva contestato di essere proprietario e beneficiario economico, nonché la loro qualifica come acquisiti. La moglie censura una totale mancanza di collaborazione nell'accertamento dei fatti rilevanti, nonostante l'ordinanza sulle prove e le molteplici richieste di fornire tutte le informazioni rilevanti sulle proprietà in questione. La ricorrente sostiene che, da parte sua, avrebbe per contro fatto tutto il possibile per cercare di ottenere informazioni reali e aggiornate. Secondo la ricorrente, i tribunali cantonali avrebbero quindi dovuto ritenere che la mancanza di prove a confutazione di quelle da lei fornite fosse responsabilità del marito.
L'art. 170 CC impone al coniuge l'obbligo di informare l’altro coniuge sui propri redditi, sostanza e debiti, e il giudice può anche imporglielo. La giurisprudenza prevede che quando il coniuge viola il dovere imposto da questa disposizione, rifiutandosi di collaborare con l'autorità giudiziaria, questo comportamento può avere la conseguenza di convincere l'autorità giudiziaria della falsità totale o parziale delle sue affermazioni (DTF 118 II 27, consid. 3; sentenza TF 5A_155/2015 del 18 giugno 2015, consid. 4.2). Inoltre, ai sensi dell'art. 160 cpv. 1 CPC, le parti sono tenute a collaborare nell'assunzione delle prove. Se uno di loro si rifiuta di farlo senza un valido motivo, l'art. 164 CPC prevede che il tribunale ne tenga conto nella valutazione delle prove. Quest'ultima disposizione, tuttavia, non fornisce alcuna indicazione sulle conseguenze che il giudice deve trarre dal rifiuto di collaborare alla valutazione delle prove. In particolare, non stabilisce che il giudice debba automaticamente concludere che i fatti presentati dalla controparte siano veri; piuttosto, il rifiuto ingiustificato di collaborare deve essere trattato come uno degli elementi da prendere in considerazione nella libera valutazione delle prove (art. 157 CPC; DTF 140 III 264, consid. 2.3; sentenza TF 5A_622/2020 del 25 novembre 2021, consid. 3.2.4; sentenza TF 5A_689/2020 del 27 aprile 2021, consid. 4.2).
Nel caso concreto il Tribunale federale ha giudicato le censure della ricorrente insufficienti, finanche inammissibili ed il suo ricorso è stato respinto.
Data modifica: 16/12/2022