Caso 489 del 16/02/2021
Cosa accade se i genitori dissentono tra di loro sull’opportunità di vaccinare il figlio?
In una sentenza del 16 giugno 2020 il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:
La decisione su una vaccinazione non è una decisone corrente, bensì una decisione fondamentale che non può in nessun caso essere di pertinenza di un sol genitore. La protezione del minore comporta un aspetto preventivo, conformemente al principio in dubio pro infante. L’intervento dello Stato resta sussidiario rispetto all’autonomia dei genitori.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi sono genitori di tre figli minorenni. Nel 2018 il padre inoltra una procedura di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale, chiedendo di essere autorizzato a far vaccinare contro il morbillo i tre figli minorenni così come raccomandato dall’UFSP (Ufficio fenderle della sanità pubblica), vista l’opposizione della moglie. La decisione sfavorevole al padre non è stata da lui contestata. Nel 2019 egli chiede il divorzio e nuovamente che sia fatto ordine alla madre di vaccinare i tre figli come precedentemente richiesto. Al padre viene dato torto sia in prima istanza, sia in seconda. Così ricorre al Tribunale federale.
Al di là degli aspetti procedurali, che qui non vengono trattati, va ricordato che secondo l’art. 301 cpv. 1 CC i genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale per il bene dei figli e a tal scopo prendono le decisioni assieme. L’art. 301 cpv. 1bis CC prevede che il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se si tratta di affari quotidiani o urgenti. Tuttavia, la decisione su una vaccinazione non è una decisone corrente, bensì una decisione fondamentale che non può in nessun caso essere di pertinenza di un sol genitore. Il Tribunale federale indica, dunque, che una decisone dell’autorità può entrare in linea di conto se i genitori hanno opinioni divergenti che minacciano lo sviluppo del figlio ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CC. Occorre anche valutare se il bene del figlio è messo in pericolo qualora l’autorità non dovesse decidere, lasciando le cose come sono.
Orbene, premesso che la minaccia al bene del figlio non occorre sia concretizzata, la protezione del minore comporta un aspetto preventivo, conformemente al principio in dubio pro infante. L’intervento dello Stato resta sussidiario rispetto all’autonomia dei genitori e se pertanto questi ultimi prendono assieme la decisione di non procedere alla vaccinazione, la stessa va di principio rispettata. Per contro il disaccordo genitoriale minaccia il bene del figlio se una decisione si rende necessaria per proteggere in particolare la sua salute o garantire la sua formazione. Tra le minacce del bene del figlio la dottrina menziona in particolare il rifiuto di adottare misure preventive, come la vaccinazione.
Orbene, tenuto conto dei rischi – anche indiretti – per la salute del figlio in caso di morbillo, una situazione di stallo tra i genitori sull’aspetto relativo alla vaccinazione del figlio non può essere tollerata. In tal caso l’Autorità regionale di Protezione (ARP) o il Tribunale competente (per es. in caso di divorzio il relativo giudice che si occupa di tale procedura) deve adottare una decisione nella forma di una misura a tutela (protezione) del minore ex art. 307 cpv. 1 CC.
In merito al contenuto della decisione, se l’UFSP raccomanda la vaccinazione contro il morbillo, l’autorità decisionale competente deve di principio basarsi su questa raccomandazione. Una decisione diversa può giustificarsi solo se la vaccinazione non è compatibile con il bene del minore, tenuto conto delle circostanze concrete della fattispecie. Per altro il principio della proporzionalità richiede che la minaccia non possa essere evitata con un’altra misura rispetto a quella prospettata.
Il Tribunale federale ha così accolto il ricorso del padre.
Il caso sopra riassunto non può non attirare l’attenzione sull’attuale situazione pandemica derivante dal covid-19, rilevato tuttavia che per il momento non si parla di vaccinazione né obbligatoria, né in genere per i minorenni, ma ovviamente la situazione potrebbe evolvere nei prossimi mesi.
Oltre a ciò, andrebbe fatta anche la riflessione sul motivo per cui un’autorità deve decidere per proteggere il minore di una sua messa in pericolo solo in caso di disaccordo tra i genitori.
Infine, non va neppure dimenticato che i diretti interessati, vale a dire i figli minorenni, che di regola sono sentiti dal compimento del sesto anno di età, sull’argomento dovrebbero essere specificatamente ascoltati.
Data modifica: 01/03/2021