Considerazione della quota parte di risparmio e dell’aumento del reddito per il calcolo dei contributi alimentari

Caso 549 del 01/10/2023

Qualora durante la vita comune i coniugi hanno regolarmente risparmiato un importo, lo stesso come va considerato nel calcolo successivo degli alimenti? E come viene considerato l’aumento dei redditi dopo la separazione di fatto?

In una sentenza del 9 marzo 2023 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

È arbitrario ripartire l’intera eccedenza dopo la separazione, senza tenere conto del fatto che un coniuge ha aumentato il suo reddito dopo la medesima. Se i costi aggiuntivi legati alla separazione sono compensati in tutto o in parte da un aumento del reddito del creditore del contributo di mantenimento, prima di ripartire l’eccedenza deve essere dedotta in tutto o in parte la precedente quota di risparmio.

Sentenza TF 5A_915/2021 = FamPra 3/2023, N. 38 (da cui è ripreso anche il riassunto sopra indicato)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 2007. Hanno due figli nati rispettivamente nel 2012 e nel 2014. Con sentenza del 5 febbraio 2021, il Tribunale di primo grado ha tra l’altro concesso ai genitori la custodia alternata dei figli per una settimana su due e per metà delle vacanze scolastiche, con domicilio legale presso la madre e la moglie è stata condannata a versare determinati contributi alimentari per marito e figli. Il caso è arrivato fino al Tribunale federale su ricorso della moglie.

Secondo la ricorrente, i giudici cantonali hanno agito in modo arbitrario nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione degli art. 163 CC e art. 176 CC, non detraendo dall'eccedenza familiare da dividere una quota di risparmi pari in media a CHF 900.00 mensili, consentendo così al marito di godere di un tenore di vita più elevato rispetto a quello che aveva prima della separazione, anche perché nel frattempo egli ha cominciato ad avere entrate proprie.

Il tenore di vita avuto durante la vita comune è il punto di partenza per determinare l’ammontare degli alimenti a cui ciascun coniuge ha diritto se vi sono mezzi finanziari sufficienti. Qualora non sia possibile mantenere tale tenore, i coniugi hanno diritto a un tenore di vita analogo (DTF 147 III 293, consid. 4.4; DTF 140 III 337, consid. 4.2.1; DTF 137 III 102, consid. 4.2; Sentenza TF 5A_935/2021 del 19 dicembre 2022, consid. 3.1; Sentenza TF 5A_409/2021 del 4 marzo 2022, consid. 3.5.1). Il principio della parità di trattamento tra coniugi in caso di vita separata non deve portare a uno spostamento della sostanza, per il tramite della divisione a metà del reddito complessivo, che anticiperebbe la liquidazione del regime matrimoniale, poiché il tenore di vita durante la vita in comune costituisce il limite massimo del diritto agli alimenti (DTF 147 III 293, consid. 4.4; DTF 121 I 97, consid. 3b; DTF 118 II 376, consid. 20b e riferimenti). Se è accertato che, durante la convivenza, i coniugi non hanno destinato l'intero reddito al mantenimento della famiglia - e che la quota di risparmio esistente fino a quel momento non è stata interamente assorbita da costi aggiuntivi legati all'esistenza di economie domestiche separate, dei costi che non possono essere coperti da una ragionevole estensione della capacità finanziaria degli interessati -, se ne deve tenere conto nella ripartizione dell'eccedenza (DTF 147 III 293 consid. 4.4 in fine, 265 considerando 7.3; DTF 140 III 485 consid. 3.3; DTF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; DTF 134 III 577 consid. 3; Sentenze TF 5A_935/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 5; Sentenza TF 5A_979/2021 del 2 agosto 2022 consid. 4.2.1; Sentenza 5A_112/2020 del 28 marzo 2022 consid. 6.2).

Nel caso concreto, l'autorità cantonale ha accertato che è stato reso verosimile che, anche prima che il marito andasse a lavorare, la famiglia avesse risparmiato in media CHF 900.00 mensili, poiché i conti bancari congiunti dei coniugi mostravano saldi totali di CHF 13'972.00 al 31 dicembre 2018 e di CHF 24’796.00 al 31 dicembre 2019 (CHF 10'824.00/12). Siccome questi risparmi erano inferiori all'aumento delle spese causato dalla creazione di due economie domestiche separate, con una pigione del marito che ammontava a CHF 2'200.00 mensili, non c'era motivo di prenderli in considerazione.

La ricorrente ammette che il trasferimento del marito nella sua attuale abitazione ha aumentato i costi della famiglia, di cui in parte a carico del marito. Tuttavia, ritiene che l'autorità cantonale non potesse ignorare, senza arbitrarietà, il fatto che questi costi aggiuntivi sono coincisi con l'inizio dell'attività lavorativa del marito e che, a partire dal 16 maggio 2020, egli era quindi in grado di coprirli con il proprio reddito. La quota di risparmio di CHF 900.00 mensili stabilita dalla sentenza impugnata risulta essere interamente gravata dai costi aggiuntivi dovuti alla separazione, per un totale di CHF 3'200 mensili, tra cui la pigione mensile del marito di CHF 2'200.00 mensili e la differenza tra l'attuale importo di base di ciascuno dei coniugi, cioè CHF 1'350.00 mensili per una persona sola con obbligo di mantenimento e l'importo di CHF 1'700.00 mensili per una coppia. La ricorrente non contesta questo dato, tuttavia sostiene l’arbitrio della decisione cantonale nel non aver tenuto conto del fatto, in particolare, che il reddito a disposizione della famiglia era aumentato in seguito all'assunzione di un’attività lavorativa del marito.

In effetti, per il periodo dal 16 maggio al 31 agosto 2020, sulla base dell'importo di CHF 4'474.00 come reddito mensile del marito, le spese supplementari di CHF 3'200.00 mensili risultano essere interamente coperte da tale reddito. Ciò vale pure dal 1° luglio 2021, data a partire dalla quale il reddito mensile netto medio del marito era di CHF 3'735.00 mensili. Dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, per contro, come pure dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, i costi supplementari legati all'esistenza di due economie domestiche separate sono stati solo parzialmente compensati dall'aumento del reddito complessivo della coppia, poiché dalle risultanze della sentenza impugnata risulta che il reddito del marito ammontava a CHF 2'438.00 mensili per il primo di questi periodi, e a CHF 2'335.00 mensili per il secondo, mentre la moglie percepiva CHF 321.00 in più al mese (CHF 11'158.00 invece di CHF 10'837.00) dal 1° settembre 2020 (cioè un aumento mensile complessivo di CHF 2'759.00, rispettivamente di CHF 2'656.00 rispetto al periodo di convivenza). Di conseguenza, la decisione del Tribunale cantonale di dividere l'eccedenza familiare nella sua interezza senza tenere conto dell'aumento del reddito dei coniugi a seguito della separazione è stata giudicata insostenibile. Sulla base dei calcoli effettuati dal Tribunale cantonale, che la ricorrente non contesta (art. 106 cpv. 2 LTF), il contributo di mantenimento dovuto al marito deve quindi essere determinato come segue:

Dal 16 maggio al 31 agosto 2020, l'eccedenza da dividere ammonta a CHF 4'473.00 mensili (reddito della moglie CHF 10'837.00 + reddito del marito CHF 4'474.00 ./. minimo vitale della moglie CHF 5'858.00 ./. minimo vitale del marito CHF 4'270.00 ./. minimo vitale del primo figlio CHF 355.00 ./. minimo vitale del secondo figlio CHF 355.00), da cui va detratta la quota di risparmio di CHF 900.00, cioè un totale di CHF 3'573.00 mensili. Dato che da questo importo va detratta anche la quota di eccedenza dei figli, fissata in CHF 145.00 ciascuno, e che il saldo risultante va diviso in parti uguali tra le parti, il marito ha diritto a un contributo mensile di mantenimento di CHF 1'437.50 per questo periodo {CHF 4'270.00 + [CHF 3'573.00 ./. CHF 290.00] : 2) ./. CHF 4'474.00}.

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, il saldo disponibile della famiglia, al netto delle spese, ammonta a CHF 2'758.00 (CHF 11'158.00 + CHF 2'438.00 ./. CHF 5'858.00 ./. CHF4’270.00 ./. CHF 355.00 ./. CHF 355.00). Poiché i costi aggiuntivi della vita in due economie domestiche separate, pari a CHF 3'200.00 mensili, non sono completamente compensati dall'aumento del reddito dei coniugi dopo la separazione (CHF 2'438.00 + CHF 321.00 = CHF 2'759.00) visto che la parte non coperta dei costi aggiuntivi ammonta a CHF 441.00, i risparmi che esistevano quando i coniugi vivevano insieme devono essere dedotti solo fino all'importo di CHF 459.00 mensili (CHF 900.00 ./. CHF 441.00). L’eccedenza da ripartire è dunque di CHF 2'300.00 mensili (CHF 2'759.00 ./. CHF 459.00), ciò che porta ad un contributo alimentare di CHF 2'837.00 mensili {CHF 4'270.00 + [CHF 2'300.00 ./. CHF 290.00] : 2) ./. CHF 2'438.00}.

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, il Tribunale cantonale ha ritenuto un saldo disponibile di CHF 2'528.00 (CHF 11'158.00 + CHF 2'335.00 ./. CHF 5'608.00 ./. CHF 4'647.00 ./. CHF 355.00 ./. CHF 355.00). Tenendo conto del reddito del marito di CHF 2'335.00 e dell'aumento di stipendio della moglie di CHF 321.00, le spese supplementari non coperte ammontano a CHF 544.00. L'importo del risparmio da dedurre è quindi di CHF 356.00 (CHF 900.00 ./. CHF 544.00) e, di conseguenza, l'eccedenza da dividere è di CHF 2'172.00. Ne risulta un contributo al mantenimento a favore del marito di CHF 3’253.00 mensili {CHF 4'647.00 + [(CHF 2'172.00 ./. CHF 290.00) : 2] ./. CHF 2'335.00}.

Infine, dal 1° luglio 2021, l'eccedenza della famiglia ammonta CHF 3'928.00 (CHF 11'158.00 + CHF 3'735.00 ./. 5'608.00 ./. CHF 4'647.00 ./. CHF 355.00 ./. CHF 355.00). Poiché il solo reddito del marito, pari a CHF 3'735.00, è sufficiente a compensare completamente il risparmio ottenuto con le nuove spese della coppia, la quota di risparmio di CHF 900.00 deve essere interamente dedotta dal saldo da ripartire (CHF 3'928.00 ./. CHF 900.00 = CHF 3'028.00). L'importo del contributo di mantenimento a favore del marito è quindi di CHF 2’281.00 mensili {CHF 4647.00 + [(CHF 3'028.00 – 290.00) : 2] ./. CHF 3’735.00}.

Su questi punti il ricorso della moglie è stato pertanto accolto.


Data modifica: 29/10/2023

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