Caso 125 del 18/04/2005
Nell’ambito del calcolo del contributo di mantenimento dopo la pronuncia del divorzio il coniuge creditore deve intaccare la propria sostanza? Per il calcolo degli alimenti quale è il reddito della sostanza computabile?
In una sentenza del 29 settembre 2004*, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Un coniuge creditore – e anche quello debitore – può essere tenuto a intaccare la propria sostanza per finanziare il proprio sostentamento, in particolare quando la sostanza è stata accumulata a fini previdenziali. Dopo il 1 gennaio 2004 il rendimento di capitali a risparmio non si presume superare il 2%.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nella sentenza in questione il Tribunale d'appello ha indicato che se prima del pensionamento un coniuge divorziato non è tenuto - di norma - a intaccare la sua sostanza per sovvenire a se stesso qualora l'altro coniuge sia in grado di versargli un contributo alimentare senza erodere la propria sostanza, dopo il pensionamento le cose cambiano, nel senso che il coniuge creditore può anche essere tenuto a consumare i propri averi.
Per quanto concerne i redditi da capitale la giurisprudenza del Tribunale d'appello è evoluta nel tempo, passando da un calcolo di una percentuale del 3,5% (sentenze del 1997 e 1998), al 3% (sentenze del 2001 e 2002), al 2% a partire dal 2004; il Tribunale d'appello ha precisato che il Consiglio federale ha infatti nel frattempo ulteriormente ridotto l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP dal 3,25% al 2,25%.
* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello: I CCA 11.2003.116.
Nella sentenza I CCA 11.2017.28 del 16 luglio 2018 il Tribunale d'appello di Lugano ha indicato che se nella tassazione del coniuge risulta un determinato reddito da titoli e capitali, tale dato concreto vince le presunzioni dell'art. 12 OPP 2.
Data modifica: 10/10/2020