Caso 145 del 12/03/2006
Entro quando il marito deve proporre l'azione di contestazione della filiazione qualora da dei dubbi sulla sua paternità?
In una sentenza del 29 settembre 2005*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il marito deve proporre azione di contestazione della filiazione al più tardi entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e del fatto che egli non è il padre o che un terzo ha concubito con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. La legge prevede nondimeno che l'azione può essere introdotta dopo la scadenza del termine se il ritardo è scusato da gravi motivi, come ad es. il fatto di non aver avuto ragioni di dubitare della legittimità del figlio.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Secondo l'art. 256c cpv. 1 CC, il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. Si tratta di termini di perenzione (DTF 119 II 110, consid. 3a, pag. 111 e citazioni), per cui non possono essere né interrotti, né sospesi. Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi (art. 256c cpv. 3 CC). Sia il termine relativo che quello assoluto possono dunque essere restituiti.
Contrariamente a parte della dottrina (minoritaria), secondo il Tribunale federale e la dottrina maggioritaria esistono gravi motivi nel caso in cui il marito non aveva alcuna ragione sufficiente di dubitare della propria paternità, anche in presenza di semplici dubbi che tuttavia non si basavano su indizi concreti (cfr. sentenza del Tribunale federale del 14.10.2003, 5C.130/2003, consid. 1.2, FamPra.ch 2004, pag. 142 e segg.con nota di Andrea Büchler a pag.147-149).
Se i gravi motivi sussistono, il marito deve promuovere la procedura giudiziaria in fretta dal momento in cui la causa del ritardo ad agire è cessata (DTF 129 II 409, consid. 3, pag. 412). In particolare un mese è stato considerato un tempo accettabile (è il caso della sentenza qui commentata), mentre se fossero trascorse sette settimane l'introduzione della causa sarebbe stata giudicata tardiva, salvo cause giustificate per cui il marito non ha potuto agire prima (DTF 85 II 305, consid. 2 pag. 312; cfr. anche DTF 91 II 153, consid. 4, pag. 158 e 159).
(Per un esame di compatibilità con la CEDU cfr. P. Meier, L'enfant en droit suisse: quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, in FamPra.ch 2/2012, pag. 268 e segg.).
* Sentenza pubblicata e reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.31/2005; DTF 132 III 1.
Data modifica: 12/03/2006