Contitolarità di un conto e sua qualifica giuridica

Caso 500 del 01/08/2021

Contitolarità di un conto e sua qualifica giuridica

Come viene considerata la proprietà del denaro depositato su un conto cointestato tra coniugi? E’ legittimo il comportamento di un coniuge che paga le imposte con tale conto?

In una sentenza del 28 aprile 2021 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Quando delle persone sono insieme titolari di un conto bancario (ad esempio un conto cointestato), occorre distinguere tra il rapporto giuridico tra i contraenti e la banca (rapporto esterno) e il rapporto tra i cointestatari del conto (rapporto interno); la mera esistenza di un conto cointestato non permette di dedurre rapporti giuridici tra i titolari (contratto individuale, contratto di società, matrimonio) o rapporti di proprietà (proprietà congiunta, proprietà comune, proprietà individuale) sui beni bancari ivi depositati. Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili ai coniugi, la comproprietà dei beni tra coniugi è regolata dalle norme sulla comproprietà e ciò implica che le quote dei due coniugi si presumono uguali. Nei limiti dei poteri di rappresentanza dell’unione coniugale conferiti dall’art. 166 CC, ogni coniuge può disporre dei beni del suo coniuge o dei beni comuni. Questo vale in particolare per coprire i bisogni correnti della famiglia durante la vita in comune (art. 166 cpv. 1 CC). Le imposte che si riferiscono al reddito e al patrimonio fanno parte del mantenimento della famiglia se servono a finanziarla.

Sentenza TF 5A_667/2020


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti si sono sposate il 15 aprile 2005 senza concludere alcun contratto relativo al regime matrimoniale. Sottostanno quindi al regime ordinario della partecipazione agli acquisti. I coniugi vivono separati di fatto dal mese di giugno 2011.

Con sentenza del 19 agosto 2019, il Tribunale di prima istanza si è espresso sulla domanda unilaterale di divorzio presentata dal marito il 13 dicembre 2013, pronunciando il divorzio tra i coniugi e condannando, tra l'altro, il marito a versare alla moglie una determinata somma quale liquidazione del regime patrimoniale.

Con sentenza del 5 giugno 2020, la Corte d’appello cantonale ha parzialmente modificato questa sentenza e quindi anche l’ammontare del credito matrimoniale.

Con gravame datato 19 agosto 2020, la moglie ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale. Ha segnatamente chiesto che il marito sia condannato a pagarle una determinata somma a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, oltre ad un importo di CHF 45'000.00.

La ricorrente lamenta che il tribunale cantonale avrebbe violato l'art. 203 cpv. 1 CC in combinato disposto con gli art. 646 cpv. 1 CC e art. 650 cpv. 1 CC, non riconoscendo che il marito dovesse rimborsarle la metà della somma di CHF 90'000.00 che quest'ultimo aveva prelevato dal loro conto comune per pagare le sue imposte personali pochi giorni prima della presentazione della domanda di divorzio.

 

La sentenza cantonale afferma che i coniugi - soggetti al regime ordinario della partecipazione agli acquisti - erano entrambi titolari di un conto cointestato presso Postfinance. Durante il matrimonio, questo conto è stato finanziato principalmente dallo stipendio del marito. Alla data dell’inoltro della domanda di divorzio, il 13 dicembre 2013, questo conto aveva un saldo positivo di CHF 58.00. Le somme depositate sul conto prima di tale data erano state utilizzate principalmente per pagare le imposte 2012 della coppia, gli acconti provvisori del 2013 (in particolare CHF 90'000.00 il 4 dicembre 2013), nonché varie spese relative all'appartamento detenuto in comproprietà dai coniugi. Per quanto riguarda la somma di CHF 90'000.00, il tribunale cantonale ha indicato che essa non esisteva più al momento dell’inoltro della procedura di divorzio, data decisiva per determinare la composizione del patrimonio matrimoniale, per cui l'unica questione da risolvere era se questa somma dovesse essere aggiunta agli acquisti, ai sensi dell'articolo 208 CC. Il tribunale cantonale ha notato che, secondo gli estratti conto, questa somma era stata utilizzata per pagare gli acconti dell'imposta cantonale e comunale del 2013. Anche se le parti erano state tassate separatamente da quell'anno e questo pagamento era stato considerato sulla sola partita fiscale del marito per il 2013, l'uso esclusivamente personale dei beni a favore di un coniuge non faceva nascere un diritto al reintegro dei beni, poiché ogni coniuge è libero di utilizzare i propri beni come meglio crede, purché non incida sul suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia. Pagando gli acconti dell'imposta provvisoria del 2013, che erano calcolati essenzialmente sul suo reddito, dato che la moglie non ne aveva, il marito non si era comportato in modo da mostrare una chiara intenzione di penalizzare la situazione della moglie.

 

La ricorrente critica il ragionamento del tribunale cantonale che ha negato l'esistenza di un credito a suo favore, per il solo motivo che la somma di CHF 90'000.00 non doveva essere considerata in base all'art. 208 cpv. 1 CC. Ha sostenuto di avere una richiesta di rimborso della sua quota di comproprietà del contante depositato su questo conto, che il marito aveva ammesso che era in comproprietà in parti uguali in un'udienza davanti all'autorità di primo grado. Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza cantonale, ella non aveva mai chiesto il reintegro di questo importo con gli acquisti del convenuto sulla base dell'art. 208 cpv. 1 CC (cosa impossibile in quanto non soddisfaceva le condizioni di questa norma), ma riteneva che prelevando CHF 90'000.00 dal conto comune delle parti prima dello scioglimento del regime patrimoniale, il marito avesse prelevato CHF 45'000.00 di sua proprietà, che doveva restituirle ai sensi degli art. 646 cpv. 1 CC e art. 650 cpv. 1 CC.

 

Quando delle persone sono insieme titolari di un conto bancario (ad esempio un conto cointestato), occorre distinguere tra il rapporto giuridico tra i contraenti e la banca (rapporto esterno) e il rapporto tra i cointestatari del conto (rapporto interno); la mera esistenza di un conto cointestato non permette di dedurre rapporti giuridici tra i titolari (contratto individuale, contratto di società, matrimonio) o rapporti di proprietà (proprietà congiunta, proprietà comune, proprietà individuale) sui beni bancari ivi depositati (sentenza TF 5A_1041/2017 del 4 febbraio 2019, consid. 3.3.1 e i riferimenti citati; vedi anche DTF 94 II 171 consid. 4a). Lo statuto dei beni appartenenti ai coniugi soggetti al regime della partecipazione agli acquisti è regolato dagli art. 196 CC e segg. L’art. 200 CC tratta in particolare dell'onere della prova dei beni appartenenti all'uno e/o all'altro coniuge durante il regime matrimoniale. Secondo i capoversi 1 e 2 di questa disposizione, chi afferma che un bene appartiene all'uno o all'altro coniuge è tenuto a provarlo; in mancanza di tale prova, si presume che il bene appartenga in comproprietà a entrambi i coniugi. Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili ai coniugi (vedi in particolare gli art. 169 CC, art. 201 cpv. 2 CC e art. 205 cpv. 2 CC), la comproprietà dei beni tra coniugi è regolata dagli art. 646 CC a art. 651 CC. Il riferimento alle norme sulla comproprietà implica che le quote dei due coniugi si presumono uguali (art. 646 cpv. 1 CC).

Nei limiti dei poteri di rappresentanza dell’unione coniugale conferiti dall'art. 166 CC, ogni coniuge può disporre dei beni del suo coniuge o dei beni comuni. Questo vale in particolare per coprire i bisogni correnti della famiglia durante la vita in comune (art. 166 cpv. 1 CC). Le imposte che si riferiscono al reddito e al patrimonio fanno parte del mantenimento della famiglia se servono a finanziarla (DTF 114 II 393, consid. 4b; sentenza TF 2C_837/2015 del 23 agosto 2016, consid. 4.3; sentenza TF 5A_797/2012 del 18 marzo 2013, consid. 2.4 e riferimenti citati). In tal caso, la ripartizione interna delle imposte tra i coniugi è valutata secondo l'art. 163 CC e quindi secondo l'accordo espresso o tacito dei coniugi sulla divisione dei compiti e delle risorse (sentenza TF 5A_797/2012 del 18 marzo 2013, consid. 2.4 e riferimenti citati).

In caso di divorzio, lo scioglimento di un bene un comproprietà, come pure la regolazione di altri rapporti giuridici speciali tra i coniugi, deve essere effettuata prima di procedere alla liquidazione del regime matrimoniale secondo gli art. 205 CC e segg. (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1 e riferimenti). Dopo lo scioglimento del regime matrimoniale, i coniugi regolano i loro debiti reciproci (art. 205 cpv. 3 CC); questa disposizione sottolinea la necessità di separare gli attivi e i passivi dei due coniugi per la liquidazione del regime matrimoniale. La norma fa riferimento a tutti i debiti, indipendentemente dalla loro base giuridica. A differenza di un debito di un coniuge nei confronti di un terzo, che grava una massa patrimoniale di uno di essi a seguito allo scioglimento del regime matrimoniale e che può essere esatto verso tale coniuge indipendentemente dall'altro, il regolamento dei debiti esigibili tra coniugi deve prevalere sull'attribuzione di tali debiti e crediti alle masse patrimoniali dei coniugi (sentenza TF 5A_26/2014 del 2 febbraio 2015, consid. 7.2). Come ogni altro rapporto giuridico, la liquidazione di una comproprietà tra coniugi può dar luogo a debiti ordinari che il coniuge debitore continua a dovere all’altro coniuge (art. 205 cpv. 3 CC), indipendentemente dal fatto che siano presi in considerazione nella determinazione delle masse dei coniugi. Una volta determinati i debiti e i crediti tra i coniugi, se essi non saldano immediatamente i loro debiti, questi ultimi, che siano esigibili o meno, influenzano l'ammontare del beneficio dell'unione coniugale - e quindi la quota di ciascun coniuge - e devono essere presi in considerazione nella determinazione delle masse dei coniugi, in particolare nell’attivo del coniuge creditore e nel passivo del coniuge debitore (cfr. sentenza TF 5A_26/2014 del 2 febbraio 2015, consid. 7.2, sentenza TF 5A_803/2010 del 3 dicembre 2010, consid. 3.2.2).

 

Nella fattispecie, il tribunale cantonale ha escluso il reintegro della somma di CHF 90’000.00 ai sensi dell'art. 208 CC, mentre la ricorrente aveva chiesto la restituzione della metà di tale somma in base alle norme sulla comproprietà. Ciò premesso, dalla sentenza impugnata si evince che il marito ha prelevato il 4 dicembre 2013 la somma di CHF 90'000.00 dal conto comune, alimentato principalmente dai suoi redditi, per pagare gli acconti dell'imposta cantonale e comunale - che erano essenzialmente calcolate sul proprio reddito, non avendone la ricorrente percepito alcuno - per l'anno in corso concernente entrambi i coniugi, i quali al momento del prelievo erano ancora tassati insieme. Per quanto riguarda la liquidazione di un debito comune relativo al mantenimento della famiglia, il marito aveva il diritto, al momento in cui ha prelevato i CHF 90'000.00, di disporre del patrimonio della coppia (oltre al proprio patrimonio) senza il consenso del coniuge, in applicazione delle norme sugli effetti generali del matrimonio. Nella misura in cui la ricorrente non contesta il fatto che il marito abbia utilizzato il denaro prelevato dal conto comune per scopi diversi dal pagamento delle imposte comuni prima dello scioglimento del regime patrimoniale, né fornisce la prova dell'esistenza di un rapporto giuridico speciale tra i coniugi che possa far sorgere un suo credito nei confronti del marito, non riesce a dimostrare in che modo il tribunale cantonale abbia violato l'art. 203 cpv. 1 CC e le norme sulla comproprietà. La questione se la ricorrente potesse esigere dal marito la restituzione di una parte di questi beni, dato che le rate d'imposta sono state successivamente considerate sulla sola partita fiscale del marito su una base giuridica diversa, può essere lasciata indecisa, poiché esula dall'ambito del presente procedimento. Non è nemmeno necessario esaminare se e, in caso affermativo, come i debiti fiscali dovevano essere presi in considerazione nella liquidazione del regime patrimoniale, dato che le parti non hanno sollevato alcuna censura al riguardo.

Il ricorso della moglie è stato quindi respinto.


Data modifica: 01/08/2021

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