Caso 54 del 28/02/2002
Ha diritto ad un’equa indennità il coniuge che tramite il proprio lavoro (p. es. facendo personalmente delle migliorie o lavori di manutenzione ad una casa appartenente all’altro coniuge) contribuisce in misura notevolmente superiore a ciò che gli incombe per il mantenimento della famiglia?
In una sentenza del 2 ottobre 2001* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il contributo straordinario previsto all’art. 165 CC non concerne il lavoro che un coniuge ha fornito nell’ambito delle migliorie e della manutenzione di un bene immobile appartenente all’altro coniuge. Tale articolo si applica solo se un coniuge ha collaborato nella professione o nell’impresa dell’altro o se con il suo reddito o la sua sostanza ha contribuito in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
L'art. 165 cpv. 1 e 2 CC prevede che il coniuge che ha collaborato nella professione o nell’impresa dell’altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un’equa indennità. Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
Questa norma non si applica se ciò che un coniuge ha fornito in modo straordinario risulta essere l'aver lavorato intensamente il week end con l'aiuto di amici per apportare migliorie ed effettuare riparazioni al giardino e alla casa.
E' interessante ancora notare come il Tribunale federale nella propria sentenza non ritenga applicabile l'art. 165 CC a contributi straordinari prestati prima del 1° gennaio 1988, vale a dire prima dell'entrata in vigore di tale articolo.
Per delle prestazioni di lavoro può applicarsi per contro l'art. 206 CC, che tuttavia risulta inapplicabile nel caso in cui tra i coniugi sia in vigore il regime della separazione dei beni, essendo un articolo che si applica solo alla liquidazione del regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti.
Non risulta inoltre applicabile neppure l'art. 62 CO relativo alla pretesa di restituzione dell'indebito arricchimento, sia perché la legge per i contributi straordinari ha previsto l'art. 165 CC, sia perché l'art. 62 CO non risulta neppure egli applicabile a prestazioni fornite sotto forma di lavoro.
Nel caso concreto il coniuge che tramite il proprio lavoro, ossia facendo personalmente delle migliorie o lavori di manutenzione ad una casa appartenente all'altro coniuge, ha contribuito in misura notevolmente superiore a ciò che gli incombe per il mantenimento della famiglia, non avrà diritto a nulla.
L'aspetto risulta naturalmente di particolare rilevanza - di regola - quando siamo in presenza di un divorzio.
* Sentenza pubblicata in SJ 5/2002 I, pag. 65, (5C.137/2001)
Data modifica: 28/02/2002