Caso 426 del 16/05/2018
Come si calcola il contributo di accudimento relativo ai figli minorenni?
In una sentenza del 20 dicembre 2017 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Dal 1° gennaio 2017 la posta per “cura e educazione” delle tabelle di Zurigo va sostituita da un “contributo di accudimento”, ovvero da quanto occorre per garantire effettivamente al figlio cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Se il criterio per definire tale importo fosse quello esemplificato dalla dottrina, esso consisterebbe in quanto manca alla madre affidataria per coprire il proprio fabbisogno minimo, se del caso “allargato”.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati a il 28 ottobre 1995. Dal matrimonio sono nate due figlie, rispettivamente il 26 novembre 1996 e il 17 marzo 1999. Il 1° dicembre 2015 la moglie si è rivolta al Pretore con un'istanza a tutela dell'unione coniugale. Statuendo con sentenza del 31 agosto 2016, il Pretore regolamentato le conseguenze accessorie della vita separata. Contro la sentenza il marito è insorto al Tribunale d’appello con un ricorso del 12 settembre 2016. Litigiosi rimangono i contributi alimentari per la moglie e una figlia.
Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, la quale si applica anche alle cause già pendenti (art. 13cbis tit. fin. CC; v. anche art. 407b cpv. 1 CPC). Sempre dal 1° gennaio 2017 la posta per “cura e educazione” delle tabelle di Zurigo va sostituita da un “contributo di accudimento”, ovvero da quanto occorre per garantire effettivamente al figlio cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Se il criterio per definire tale importo fosse quello esemplificato dalla dottrina (Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungsunterhalt in: FamPra.ch 2017 pag. 171; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce qui reste in: RMA/ZKE 2016 pag. 432), esso consisterebbe in quanto manca alla madre affidataria (genitore affidatario, n.d.r.) nel caso specifico per coprire il proprio fabbisogno minimo “allargato”. Per quel che riguarda la nozione di fabbisogno minimo “allargato”, il Tribunale d’appello nella sentenza ICCA 11.2015.72, consid. 6a e 6b, del 7 aprile 2017, spiega che se le condizioni economiche delle parti consentono qualche margine, al minimo esistenziale del diritto esecutivo si può aggiungere – per esempio – il premio di un'assicurazione complementare contro le malattie, l'onere fiscale (per imposte scadute e correnti) e l'eventuale rata del leasing per un veicolo di natura impignorabile (DTF 140 III 337); può aggiungersi altresì il premio per un'assicurazione dell'economia domestica, per un'assicurazione contro la responsabilità civile, per l'assicurazione di un veicolo a motore, per un'assicurazione sulla vita, per una previdenza professionale facoltativa (fabbisogno minimo “allargato”: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 61 n. 0.37 segg.). Se le parti si trovano in difficoltà finanziarie, per contro, il fabbisogno minimo rimane quello del diritto esecutivo, senza aggiunte (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3).
Nel caso concreto il fabbisogno minimo “allargato” della moglie non si scosta in modo rilevante dal suo fabbisogno effettivo (nel senso di fabbisogno minimo “allargato”) e pertanto il Tribunale d’appello non ha avuto modo di effettuare un calcolo specifico sul concetto di “contributo di accudimento”. D’altra parte le considerazioni dei Giudici cantonali, che citano dottrina ben specifica, non possono non far ritenere che questa dottrina sarà seguita dal Tribunale d’appello e pertanto il contributo alimentare per i figli minorenni si baserà, come fino al 31 dicembre 2016, sulle tabelle di Zurigo e d’altra parte quando vi sarà spazio per un “contributo di accudimento” a favore del genitore affidatario lo stesso sarà calcolato in base al suo fabbisogno, se del caso allargato. Per contro nulla si può ancora concludere sull’età massima dei figli per cui tale contributo di accudimento sussiste.
Sulla varia giurisprudenza cantonale segnalo l’interessante tabella elaborata da A. Frei, M. Kessler, C. Wyss e N. Imho, Irrgarten Unterhaltsrecht, pag. 151, in Revue de l’avocat no. 4/2018.
Data modifica: 16/05/2018