Contributo di mantenimento a favore dei figli maggiorenni – rapporto con il mantenimento dell’ex coniuge

Caso 12 del 01/05/2000

In quale misura si può prendere in considerazione il mantenimento di figli maggiorenni, quando anche l’ex coniuge pretende un mantenimento dopo il divorzio?

In una sentenza del 31 marzo 1999* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Il sostentamento dell’ex coniuge è preponderante rispetto a quello di un figlio maggiorenne agli studi, di modo che l’obbligato alimentare deve dapprima erogare la pensione alimentare all’ex coniuge e solo in seguito eventualmente contribuire al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza del Tribunale d'appello ricorda l'ordine con cui i famigliari hanno diritto ad un mantenimento. Nella pratica accade spesso che ad un coniuge/genitore sia richiesto un contributo di mantenimento a favore del coniuge, dei figli minorenni e dei figli maggiorenni. Davanti a questi aventi diritto, la giurisprudenza si ha dovuto prendere un'esplicita posizione, laddove le risorse del coniuge/genitore obbligato non sono sufficienti per tutti.
Prima di tutto il Tribunale federale ha stabilito che il fabbisogno del coniuge/genitore obbligato debba essere sempre salvaguardato, per cui in caso di redditi molto bassi ed in presenza di una cosiddetta eccedenza negativa (ossia insufficienza di risorse per poter far fronte a due economie domestiche separate), il fabbisogno minimo del coniuge/genitore debitore deve essere salvaguardato, con la conseguenza - da alcuni fortemente criticata - di obbligare solo il coniuge creditore a ricorrere all'assistenza pubblica (DTF 123 III 1, DTF 118 II 97).
Nel caso in cui si sia in presenza anche di figli, tra cui maggiorenni, la questione diviene ancora più complessa, ma in ogni caso è necessaria una risposta.
Con la massima contenuta nella sentenza sopra citata, il Tribunale d'appello ha ben chiarito l'ordine del privilegio al mantenimento: prima di tutto il denaro eccedente il fabbisogno minimo dell'obbligato dev'essere destinato al coniuge e ai figli minorenni; solo se vi sarà ancora un'eccedenza e secondo determinati principi che ho già ricordato nel caso_009 i figli maggiorenni potranno aver diritto ad un mantenimento.
E i genitori dell'obbligato? Per loro la legge riserva un diritto alla corresponsione di un determinato mantenimento solo se vivono "in condizioni agiate" (cfr. art. 328 cpv. 1 CC).

Cfr. sul medesimo tema: DTF 132 III 209.

* Sentenza pubblicata in FAMPRA 1/2000, pag. 122 (su internet si trova solo la massima, mentre l'intera sentenza è pubblicata sulla rivista).


Data modifica: 01/05/2000

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