Caso 202 del 15/09/2008
Se il genitore creditore del contributo di mantenimento a favore dei figli migliora la propria situazione economica, è possibile ridurre il contributo alimentare a loro favore e a carico del genitore debitore stabilito nella precedente sentenza di divorzio?
In una sentenza del 20 maggio 2008*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se un miglioramento delle risorse finanziarie del genitore creditore del contributo al mantenimento deve, in linea di principio, andare a beneficio di un più elevato tenore di vita dei figli, l’onere di mantenimento deve rimanere equilibrato per tutte le persone interessate e, in particolare, non deve divenire eccessivamente gravoso per il genitore debitore del contributo che vive in condizioni modeste.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza di divorzio risale al 2001; successivamente il padre ha inoltrato un'azione di modifica della sentenza di divorzio, sfociata nel 2006 nella decisione di prima istanza. Su ricorso del padre la sentenza di prima istanza è stata confermata dal Tribunale d'appello, mentre il Tribunale federale ha accolto l'ulteriore ricorso del padre, decisione oggetto del presente caso.
Nel caso concreto il padre (genitore debitore dell'alimento) si è visto diminuire le sue entrate della metà dalla data del divorzio e ciò per motivi indipendenti dalla sua volontà, mentre la madre - a cui sono affidati i figli minorenni - ha nel frattempo aumentato le proprie entrate.
Se di principio un miglioramento delle risorse finanziarie del genitore creditore del contributo di mantenimento deve andare a beneficio di un più elevato tenore di vita dei figli, segnatamente per permettere una loro migliore formazione (DTF 108 II 83, consid. 2c; sentenza TF 5C.27/2004 del 30 aprile 2004, consid. 4.2, in FamPra.ch 2004, pag. 728) l'onere di mantenimento deve rimanere comunque equilibrato per tutte le persone interessate e, in particolare, non deve divenire eccessivamente gravoso per il genitore debitore del contributo che vive in condizioni modeste.Il Tribunale federale precisa infatti che secondo l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo per il mantenimento a favore dei figli deve essere commisurato ai loro bisogni, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e deve tener conto inoltre della sostanza e dei redditi dei figli, come pure della partecipazione alle loro cure del genitore che non ne ha la custodia; tutti questi criteri devono essere considerati, siccome esercitano tra di loro un'influenza reciproca (DTF 116 II 110, consid. 3a, pag. 112).
Nel caso concreto il Tribunale federale, in presenza di due figli minorenni, ha ammesso la riduzione del contributo di mantenimento a favore di ciascuno di loro da parte del padre dalla cifra stabilita nella sentenza di divorzio di CHF 500.00 mensili (fino ai rispettivi 10 anni di età), rispettivamente CHF 1'000.00 mensili (fino ai 18 anni di età e in seguito in caso di studi seri e regolari) a CHF 200.00 mensili (oltre assegni famigliari di base, fino ai 18 anni e fino al massimo ai rispettivi 25 anni di età in caso di studi seri e regolari), siccome da un lato le entrate della madre erano nel frattempo aumentate (e ammontano almeno a CHF 280'000.00 annui) e dall'altro quelle del padre si erano ridotte; da notare che in queste circostanze il Tribunale federale non ha considerato equo ridurre il padre al minimo esistenziale, ma ha ammesso il ricorso di quest'ultimo da cui si evince che con il pagamento di CHF 200.00 mensili, oltre assegni famigliari di base, a favore di ciascun figlio egli dispone di un'eccedenza di CHF 694.00 mensili.
A mio giudizio sarebbe utile avere dei principi un po' più chiari su quali siano le cifre su cui basarsi, anche perché nella sentenza DTF 108 II 83, consid. 2c il Tribunale federale aveva considerato che con un peggioramento della situazione economica del padre e una sua eccedenza di CHF 300.00 mensili non si giustificava una riduzione del contributo di mantenimento a suo carico e a favore dei figli, nonostante l'altro genitore avesse migliorato la propria situazione economica.
* Sentenza pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale: DTF 134 III 337.
Data modifica: 15/09/2008